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Circolare

Circolare INAIL n. 69 del 09 novembre 1995

Computo della retribuzione imponibile legge 8 agosto 1995, n 335, articolo 2, commi 15, 17 e 18.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra come la legge n. 335/1995 modifica il criterio di determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi e assicurativi, ampliando l’elenco delle voci escluse dal computo. Vengono elencati i benefici di natura sociale, culturale, familiare e di coinvolgimento nella compagine sociale che non concorrono alla base imponibile, con specifica retroattività per alcune di essi. È inoltre chiarito che, per mutui e prestiti agevolati ai dipendenti, una quota del vantaggio economico entra nella retribuzione imponibile a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della legge.

Computo della retribuzione imponibile e esclusioni introdotte dalla legge n. 335/1995

Computo della retribuzione imponibile e modifiche introdotte dalla legge n. 335/1995

La circolare interviene sul tema della determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi e assicurativi, richiamando la disciplina generale contenuta nell’articolo 12 della legge n. 153/1969 e le innovazioni apportate dalla legge n. 335/1995. Lo scopo è chiarire quali voci debbano essere incluse o escluse dal calcolo della base imponibile.

Quadro normativo di riferimento

L’impostazione di base resta quella dell’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che ha modificato l’articolo 29 del T.U. n. 1124/1965. La retribuzione da assumere a base per i contributi di previdenza e assistenza sociale comprende tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro, in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro. La stessa norma elenca tassativamente gli elementi da escludere dal computo.

Estensione delle esclusioni dalla base imponibile

La legge 8 agosto 1995, n. 335, articolo 2, comma 15, amplia l’elenco delle esclusioni includendo benefici di natura sociale, culturale, familiare o finalizzati al coinvolgimento del lavoratore nella compagine sociale. In particolare, non concorrono alla retribuzione imponibile:

  • le spese per colonie climatiche in favore dei figli dei dipendenti;
  • le borse di studio erogate ai figli dei dipendenti che abbiano superato con profitto l’anno scolastico, compresi i figli maggiorenni se frequentano l’Università e sono in regola con gli esami dell’anno accademico;
  • le spese per il funzionamento di asili nido aziendali;
  • le spese per il finanziamento di circoli aziendali con finalità sportive, ricreative e culturali, nonché quelle per il funzionamento di spacci e bar aziendali;
  • la differenza tra prezzo di mercato e prezzo agevolato per l’assegnazione ai dipendenti di azioni della società datrice di lavoro o di società controllanti o controllate;
  • il valore dei generi in natura prodotti dall’azienda, limitatamente alla parte eccedente il 50 per cento del prezzo praticato al grossista.

Effetti retroattivi di alcune esclusioni

Il comma 17 attribuisce effetto retroattivo alle esclusioni previste per le lettere c), d) ed e) del comma 15, cioè quelle relative ad asili nido aziendali, circoli aziendali e assegnazione agevolata di azioni. Tali esclusioni valgono anche per i periodi precedenti l’entrata in vigore della legge. La circolare precisa però che non è ammessa la ripetizione di quanto già versato, né l’incidenza sulle prestazioni già erogate.

Mutui e prestiti agevolati ai dipendenti

Il comma 18 introduce un criterio specifico per mutui e prestiti concessi dal datore di lavoro ai dipendenti. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della legge, deve essere incluso nella retribuzione imponibile il 50 per cento della differenza tra il costo aziendale della provvista e il tasso agevolato applicato ai dipendenti, se tale tasso è inferiore al costo della provvista.

Richiamo ad altre esclusioni già note

La circolare conclude ricordando che esistono ulteriori casi di esclusione dalla retribuzione imponibile già previsti per la generalità dei lavoratori, con particolare riferimento al servizio mensa e al servizio trasporto connesso ad esigenze lavorative, come già chiarito dalla circolare n. 29/1994.

Punti principali

Principio generale di determinazione della retribuzione imponibile

La circolare richiama il quadro normativo originario dell’articolo 12 della legge n. 153/1969, che definisce la retribuzione imponibile come tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro, in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro, salvo le esclusioni tassativamente previste.

Ampliamento delle esclusioni introdotto dalla legge n. 335/1995

L’articolo 2, comma 15, della legge n. 335/1995 estende l’elenco delle somme e dei valori esclusi dal computo della retribuzione imponibile, includendo benefici erogati per finalità sociali, culturali, familiari o di partecipazione alla compagine sociale. Le voci espressamente indicate sono colonie climatiche per i figli dei dipendenti, borse di studio per i figli che abbiano superato con profitto l’anno scolastico, asili nido aziendali, circoli aziendali con finalità sportive, ricreative e culturali, spacci e bar aziendali, lo sconto sulle azioni della società datrice di lavoro o di società controllanti/controllate e il valore dei generi in natura prodotti dall’azienda, entro il limite del 50% del prezzo praticato al grossista.

Retroattività di alcune esclusioni

Il comma 17 stabilisce che le esclusioni previste per le spese per asili nido aziendali, per i circoli aziendali e per lo sconto sulle azioni (lettere c), d) ed e) del comma 15) hanno effetto retroattivo. Esse si applicano quindi anche ai periodi precedenti l’entrata in vigore della legge, ma senza possibilità di ripetere i versamenti già effettuati o di incidere sulle prestazioni già erogate.

Mutui e prestiti concessi ai dipendenti

Il comma 18 prevede che, dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della legge, rientri nella retribuzione imponibile il 50% della differenza tra il costo aziendale della provvista relativa ai mutui e prestiti concessi dal datore di lavoro e il tasso agevolato applicato ai dipendenti, se inferiore a tale costo.

Ulteriori esclusioni già previste

La circolare ricorda infine che altri casi particolari di esclusione dalla retribuzione imponibile erano già stati previsti per la generalità dei lavoratori con riferimento al corrispettivo del servizio mensa e al servizio trasporto connesso ad esigenze lavorative, come richiamato dalla circolare n. 29/1994.

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