Circolare INAIL n. 63 del 27 ottobre 1995
Concetto dinabilità ai fini del riconoscimento della quota integrativa o della rendita orfanile a figli (o discendenti ad essi equiparati) ultradiciottenni inabili al lavoro; della rendita a superstiti a collaterali inabili (a carico e conviventi dellinfo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce, ai fini degli articoli 77 e 85 del T.U. INAIL, quando può dirsi sussistente l'inabilità necessaria per riconoscere la quota integrativa o rendita orfanile a figli maggiorenni inabili e la rendita ai superstiti a collaterali inabili. Viene richiamato l'orientamento della giurisprudenza secondo cui occorre una grave infermità o un difetto fisico o mentale che determini un'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa proficua. Per l'istruttoria sono richiesti accertamento medico e verifica contestuale dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa, con revisione periodica biennale; i criteri valgono immediatamente anche per le pratiche già in corso.
Chiarimenti sul concetto di inabilità per il riconoscimento della quota integrativa, della rendita orfanile e della rendita ai superstiti a collaterali inabili
Concetto di inabilità ai fini del riconoscimento di prestazioni INAIL
La circolare fornisce chiarimenti interpretativi sul concetto di inabilità rilevante per il riconoscimento di alcune prestazioni ai superstiti disciplinate dagli articoli 77 e 85 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. L'obiettivo è uniformare i criteri applicativi, superando le incertezze emerse nella prassi.
Prestazioni interessate
I chiarimenti riguardano:
- la quota integrativa o la rendita orfanile spettante a figli, o ai discendenti equiparati, ultra-diciottenni inabili al lavoro;
- la rendita a superstiti spettante ai collaterali inabili, purché a carico e conviventi dell'infortunato o tecnopatico.
Nozione di inabilità adottata
La circolare aderisce all'orientamento prevalente della giurisprudenza, richiamando in particolare le sentenze della Corte di Cassazione n. 5890 dell'11 ottobre 1983 e n. 361 del 21 gennaio 1989. Ai fini del riconoscimento delle prestazioni, l'inabilità richiede la presenza di:
- una grave infermità oppure un difetto fisico o mentale;
- un'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa proficua.
Non è quindi sufficiente una mera riduzione della capacità lavorativa: il requisito è configurato in termini rigorosi, con riferimento all'impossibilità complessiva e duratura di prestare lavoro utile.
Istruttoria e accertamenti necessari
Per la corretta definizione della pratica, la circolare richiede due verifiche complementari.
Accertamento medico: deve essere effettuata una visita medica volta al riscontro oggettivo delle condizioni psico-fisiche dell'interessato. Dalla visita devono emergere:
- una diagnosi circostanziata delle menomazioni;
- un giudizio medico-legale sulla possibilità di attendere a un proficuo lavoro.
Accertamento amministrativo/ispettivo: in modo contestuale deve essere svolta una verifica affidata a un ispettore addetto alla vigilanza esterna oppure a un funzionario socio-educativo, finalizzata ad accertare se l'interessato presti in concreto una qualsiasi attività lavorativa proficua.
Revisione e decorrenza dei criteri
Le condizioni fisiche ed economiche rilevanti ai fini del riconoscimento devono essere oggetto di revisione periodica con cadenza biennale. I criteri interpretativi indicati dalla circolare si applicano immediatamente e valgono anche per le fattispecie già in corso di istruttoria.
Punti principali
Ambito della circolare e prestazioni interessate
Il documento riguarda il concetto di inabilità necessario per il riconoscimento della quota integrativa o della rendita orfanile a favore di figli o discendenti equiparati ultra-diciottenni inabili al lavoro, nonché della rendita ai superstiti a favore di collaterali inabili che siano a carico e conviventi dell'infortunato o tecnopatico.
Criterio sostanziale di inabilità
Per essere considerato inabile, l'interessato deve presentare una grave infermità o un difetto fisico o mentale che comporti un'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa proficua. La circolare richiama, a sostegno di tale interpretazione, il prevalente orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Adempimenti istruttori richiesti
Ai fini della corretta istruttoria della pratica sono previsti due accertamenti: una visita medica per il riscontro obiettivo delle condizioni psico-fisiche, con diagnosi circostanziata delle menomazioni e giudizio medico-legale sulla capacità di attendere a un proficuo lavoro; una verifica contestuale affidata a un ispettore addetto alla vigilanza esterna o a un funzionario socio-educativo per accertare se l'interessato svolga in concreto una qualsiasi attività lavorativa proficua.
Revisione periodica e applicazione immediata
Il permanere delle condizioni fisiche ed economiche rilevanti ai fini del riconoscimento deve essere controllato mediante revisione periodica con cadenza biennale. I criteri interpretativi indicati dalla circolare si applicano con effetto immediato, anche ai procedimenti già in corso di istruttoria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INAIL
- Circolare · 26 ott 1995Circolare INAIL n. 62 del 26 ottobre 1995
- Circolare · 18 ott 1995Circolare INAIL n. 57 del 18 ottobre 1995
- Circolare · 9 nov 1995Circolare INAIL n. 69 del 09 novembre 1995
- Circolare · 9 nov 1995Circolare INAIL n. 68 del 09 novembre 1995
- Circolare · 9 nov 1995Circolare INAIL n. 67 del 09 novembre 1995
- Circolare · 3 ott 1995Circolare INAIL n. 56 del 03 ottobre 1995
Cerchi altro? Cerca gratis in INAIL →