Circolare INAIL n. 68 del 09 novembre 1995
Determinazione della quota dellindennità di trasferta spettante ai dipendenti da imprese di autotrasporto, esente da contribuzione previdenziale e assistenziale anno 1995.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica la misura della quota di indennità di trasferta dei dipendenti di imprese di autotrasporto esclusa dalla retribuzione imponibile ai fini contributivi e assistenziali per il periodo 25 febbraio-31 dicembre 1995. La quota è fissata in 90.000 lire giornaliere, elevata a 150.000 lire per le trasferte all'estero. Per il periodo 1° gennaio-24 febbraio 1995 resta valida la misura prevista per il 1994. Le stesse misure non rilevano ai fini del computo delle prestazioni assicurative e, per le altre categorie di lavoratori in trasferta, la disciplina resta invariata.
Quota dell'indennità di trasferta esente da contribuzione per i dipendenti di imprese di autotrasporto - anno 1995
Quota dell'indennità di trasferta esente da contribuzione per i dipendenti di imprese di autotrasporto - anno 1995
La circolare INAIL n. 68 del 9 novembre 1995 fornisce indicazioni sulla misura della quota dell'indennità di trasferta dei dipendenti da imprese di autotrasporto che non concorre alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali e assistenziali. Il documento recepisce quanto stabilito dal decreto ministeriale 11 agosto 1995 per l'anno 1995.
Ambito di applicazione e base normativa
La disciplina riguarda i dipendenti da imprese di autotrasporto e si fonda sull'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. La circolare precisa che la quota dell'indennità di trasferta resta esclusa dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza, anche quando l'indennità sia corrisposta con carattere di continuità.
Misura della quota esente per il 1995
Per il periodo dal 25 febbraio al 31 dicembre 1995 la quota esente è determinata in:
- 90.000 lire giornaliere per le trasferte in Italia;
- 150.000 lire giornaliere per le trasferte all'estero.
Regime per il periodo 1° gennaio-24 febbraio 1995
La circolare specifica che, per il periodo 1° gennaio-24 febbraio 1995, continua ad applicarsi la misura fissata per l'anno 1994, come richiamata nella lettera circolare n. 22/1994.
Effetti sul calcolo delle prestazioni
Le predette misure della quota dell'indennità di trasferta non devono essere considerate nel computo delle prestazioni spettanti agli assicurati. Il chiarimento assume rilievo sia sul piano contributivo sia sul piano del calcolo delle prestazioni assicurative.
Disciplina per le altre categorie di lavoratori
Per tutte le altre categorie di lavoratori che usufruiscono di trasferta, la disciplina relativa alla computabilità dell'indennità ai fini contributivi e risarcitivi rimane invariata rispetto alla normativa previgente.
Punti principali
Determinazione della misura per il 1995
Con decreto ministeriale 11 agosto 1995, per il periodo 25 febbraio-31 dicembre 1995, viene stabilita la quota dell'indennità di trasferta spettante ai dipendenti da imprese di autotrasporto esclusa dalla retribuzione imponibile ai fini contributivi e assistenziali ex articolo 12 della legge n. 153/1969.
Importi esenti da contribuzione
La quota esente è fissata in 90.000 lire al giorno per le trasferte ordinarie e in 150.000 lire al giorno per le trasferte all'estero, anche se l'indennità è corrisposta con carattere di continuità.
Periodo precedente 1° gennaio-24 febbraio 1995
Per il primo tratto dell'anno, dal 1° gennaio al 24 febbraio 1995, continua ad applicarsi la misura già stabilita per il 1994, richiamata nella lettera circolare n. 22/1994.
Rilevanza ai fini delle prestazioni assicurative
Le quote di indennità indicate non devono essere considerate nel calcolo delle prestazioni dovute agli assicurati.
Ambito soggettivo residuale
Per tutte le altre categorie di lavoratori che percepiscono indennità di trasferta, la disciplina sulla computabilità ai fini contributivi e risarcitivi resta invariata.
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