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Circolare

Circolare INAIL n. 62 del 26 ottobre 1995

Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dallazione dei raggi X e delle sostanze radioattive decreto legislativo 17 marzo 1995, n 230 attuazione delle direttive euratom in materia di radiazioni ionizzanti classificaz

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare INAIL recepisce le conseguenze del decreto legislativo n. 230/1995 in materia di radiazioni ionizzanti, che sostituisce la precedente tabella di classificazione delle sostanze radioattive. In particolare, chiarisce che dal 1° gennaio 1996 lo Iodio 125 è classificato nel Gruppo II, con conseguente modifica del premio assicurativo. Viene inoltre aggiornata la regola per i radionuclidi non presenti in tabella, che non sono più automaticamente collocati nel Gruppo I, ma nel Gruppo II oppure nel Gruppo I se emettitori alfa, salvo diversa qualificazione nota.

Assicurazione obbligatoria dei medici per esposizione a raggi X e sostanze radioattive; classificazione dello Iodio 125

Assicurazione obbligatoria dei medici per esposizione a raggi X e sostanze radioattive e nuova classificazione dello Iodio 125

La circolare INAIL adegua la disciplina assicurativa alle novità introdotte dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, in materia di radiazioni ionizzanti. L’intervento riguarda sia la classificazione delle sostanze radioattive ai fini assicurativi, sia l’effetto di tale classificazione sull’importo del premio.

Quadro normativo di riferimento

Il decreto legislativo n. 230/1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 1995, attua le direttive EURATOM in materia di radiazioni ionizzanti. La circolare precisa che il decreto contiene una nuova tabella di classificazione delle sostanze radioattive, inserita nell’allegato n. 1, la quale sostituisce integralmente la tabella precedente richiamata nell’allegato n. 2 della circolare INAIL n. 20/1984.

Classificazione dello Iodio 125

Con l’entrata in vigore della nuova normativa viene sciolta la riserva già formulata nell’ultimo comma della circolare n. 41/1991 relativa allo Iodio 125. A decorrere dal 1° gennaio 1996 il radionuclide Iodio 125 è classificato nel Gruppo II, corrispondente ai nuclidi di radiotossicità elevata, e non più nel Gruppo I, riservato ai nuclidi di radiotossicità molto elevata. Da tale riclassificazione deriva la conseguente variazione dell’importo del premio da applicare.

Regola per i radionuclidi non ancora classificati

La circolare richiama inoltre l’allegato I, punto 1.4, del decreto legislativo n. 230/1995, secondo cui la suddivisione dei principali radionuclidi nei quattro gruppi di radiotossicità è riportata nella tabella I-1 e viene aggiornata secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 2.

In attesa dell’aggiornamento, i radionuclidi non presenti nella tabella devono essere considerati:

  • appartenenti al Gruppo 2;
  • oppure al Gruppo 1 se emettitori di radiazioni alfa;
  • salvo che la loro appartenenza sia già nota sulla base di indicazioni dell’Unione Europea o di organismi internazionali competenti.

Superamento della precedente impostazione

La nuova disciplina modifica il precedente criterio applicato dall’INAIL, secondo cui i radionuclidi sconosciuti erano sempre ricondotti al Gruppo I fino al loro inquadramento legislativo, indipendentemente dal tipo di emissione. La circolare evidenzia quindi un cambiamento sostanziale nella gestione delle classificazioni provvisorie.

Aggiornamento delle procedure operative

Dal 1° gennaio 1996 le procedure già in uso devono essere aggiornate in conformità alla nuova tabella di classificazione. Quest’ultima sostituisce a tutti gli effetti quella contenuta nell’allegato 2 della circolare n. 20/1984, costituendo il riferimento operativo per la gestione assicurativa delle esposizioni a raggi X e sostanze radioattive.

Punti principali

Oggetto e finalità della circolare

La circolare riguarda l’assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, alla luce del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, che attua le direttive EURATOM sulle radiazioni ionizzanti.

Nuova tabella di classificazione delle sostanze radioattive

Il decreto legislativo n. 230/1995 introduce una nuova tabella di classificazione delle sostanze radioattive, contenuta nell’allegato n. 1, che sostituisce integralmente la precedente tabella richiamata nell’allegato n. 2 della circolare n. 20/1984.

Classificazione dello Iodio 125

Con l’entrata in vigore della nuova disciplina viene sciolta la riserva già formulata nella circolare n. 41/1991: dal 1° gennaio 1996 lo Iodio 125 è classificato nel Gruppo II, cioè tra i nuclidi di radiotossicità elevata, e non più nel Gruppo I. La riclassificazione comporta una variazione dell’importo del premio applicabile.

Regola per i radionuclidi non presenti in tabella

L’allegato I, punto 1.4, del decreto stabilisce che i radionuclidi non ancora riportati nella tabella devono essere considerati appartenenti al Gruppo 2, oppure al Gruppo 1 se emettitori di radiazioni alfa, salvo che la loro appartenenza sia già nota sulla base di indicazioni dell’Unione Europea o di organismi internazionali competenti.

Superamento della precedente disciplina

La circolare evidenzia che viene modificata la normativa precedente, secondo la quale i radionuclidi sconosciuti erano sempre considerati appartenenti al Gruppo I fino al loro inquadramento legislativo, indipendentemente dal fatto che emettessero o meno radiazioni alfa.

Aggiornamento operativo delle procedure

A decorrere dalla data indicata, le procedure in uso devono essere aggiornate sulla base della nuova tabella di classificazione, che sostituisce a tutti gli effetti quella richiamata dalla circolare n. 20/1984.

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