Cassazione Penale, Sentenza n. 14022/2022 del 12/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: (1) errata interpretazione del quarto comma dell'art. 52 c.p. (legittima difesa domiciliare) e doglianza che la novella 2019 avrebbe introdotto una presunzione assoluta di scriminante anche se l'arma non fosse legittimamente detenuta; (2) vizio di motivazione sulla valutazione della necessità e, soprattutto, della proporzionalità della reazione difensiva ai sensi dell'art. 52 primo comma; (3) errata applicazione dell'art. 55, comma 2, in relazione al richiamo al quarto comma dell'art. 52; (4) errore nella qualificazione dell'eccesso (colposo vs doloso) e travisamento della prova circa l'errore sui mezzi impiegati (presunta impossibilità di usare la mano destra); (5) vizio di motivazione sul diniego della continuazione tra l'omicidio e i reati relativi alle armi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue deduzioni e confermato la condanna di Esposito per omicidio e per reati relativi alle armi. La Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione secondo cui il quarto comma dell'art. 52 c.p., introdotto dalla legge n. 36/2019, non ha creato una presunzione assoluta di legittima difesa indipendente dagli altri requisiti previsti nei commi precedenti: in particolare richiede il rispetto delle condizioni, ivi compresa l'eventuale legittima detenzione dell'arma. Poiché l'imputato ha usato una pistola con matricola abrasa (arma clandestina ai sensi dell'art. 23 legge 110/1975), è corretta l'esclusione dell'applicabilità della disciplina "rafforzata" domiciliare e l'esame è stato effettuato alla stregua dell'art. 52 primo comma. Inoltre la Corte ha confermato l'insussistenza della proporzionalità della reazione (spari mirati a distanza ravvicinata, primo colpo alla testa) e ha ritenuto che la condotta fosse dolosamente eccedente, escludendo l'eccesso colposo applicabile ai sensi dell'art. 55. Il diniego della continuazione è stato ritenuto corretto in quanto l'omicidio è risultato estemporaneo e non parte di un disegno unitario antecedente collegabile temporalmente alla detenzione dell'arma.
Norme richiamate
art. 52 cod. pen.
Il quarto comma, come modificato dalla legge n. 36/2019, non introduce una presunzione assoluta di legittima difesa domiciliare: il richiamo ai "casi di cui al secondo e al terzo comma" comporta che le condizioni previste nei commi precedenti (compresa la legittima detenzione dell'arma) debbano sussistere
art. 55 cod. pen.
L'eccesso colposo (art. 55) si applica solo quando il superamento dei limiti della scriminante è dovuto a errore non volontario; se la reazione è consapevole e volontaria (dolosa) l'art. 55 non assorbe la responsabilità
legge n. 36 del 2019
La riforma non ha rivoluzionato la struttura essenziale della legittima difesa: resta necessario il bilanciamento e la verifica della attualità del pericolo, della necessità e della proporzionalità della reazione
art. 23 legge n. 110 del 1975
Pistola con matricola abrasa qualificata come arma clandestina: per definizione non legittimamente detenibile, con conseguenze sull'applicabilità delle tutele previste per la difesa domiciliare
art. 697 cod. pen.
Richiamato tra i reati contestati per la detenzione di munizioni; integrato nel computo delle fattispecie connesse all'uso illegittimo di armi
art. 614 cod. pen.
Norma di riferimento per la delimitazione del domicilio e dei luoghi equiparati richiamata nella lettura coordinata dei commi dell'art. 52
art. 61 primo comma n. 5 cod. pen.
Richiamato in relazione alla disciplina dell'eccesso colposo e alla presunzione di non punibilità prevista dalla normativa collegata alla novella 2019, ma la presunzione è limitata ai casi in cui siano rispettati i requisiti previsti (anche la legittima detenzione dell'arma)
Massime di principio
- La legittima difesa domiciliare introdotta/rafforzata dalla legge 2019 non costituisce una immunità assoluta: i requisiti dei commi previsti dall'art. 52 devono essere valutati congiuntamente, compresa la legittima detenzione dell'arma qualora la norma vi rinvii
- L'uso di un'arma clandestina esclude, di regola, l'applicazione della disciplina "rafforzata" della legittima difesa domiciliare e limita le possibilità di invocare la scriminante
- La legittima difesa richiede sempre verifica dell'attualità del pericolo, della necessità della reazione e della proporzionalità rispetto ai beni giuridici minacciati; la proporzionalità va valutata anche in relazione ai mezzi e alle modalità di impiego (es. spari mirati a distanza ravvicinata possono determinare sproporzione)
- L'eccesso colposo (art. 55) è applicabile solo se il superamento dei limiti è frutto di un errore non voluto; una reazione deliberatamente offensiva o mirata a cagionare un evento grave integra invece l'eccesso doloso e non rientra nella scriminante
- La verifica dei requisiti della legittima difesa è valutazione ex ante sulla base dei dati conoscibili dall'agente al momento dell'azione; deduzioni successive basate su elementi non conoscibili ex ante non possono riformulare la valutazione originaria
- In situazioni concrete, per ridurre il rischio di responsabilità penale, è preferibile adottare misure difensive meno lesive (comunicazione alle Forze di Polizia, composizione, uso di avvertimenti non letali) quando tali alternative sono concretamente praticabili
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