Cassazione Civile, Ordinanza n. 25539/2022 del 30/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria, a seguito di controlli della Guardia di Finanza su una società del gruppo e dell'emersione di una presunta frode carosello, ha rettificato per un'annualità il reddito e il volume d'affari della contribuente recuperando Ires, Irap e Iva. La CTP aveva inizialmente accolto il ricorso della società annullando l'atto, mentre la CTR della Lombardia aveva accolto l'appello dell'Ufficio. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: (1) inammissibilità e tardività dell'appello erariale per asseriti vizi di deposito e notificazione; (2) difetto di legittimazione/sottoscrizione dell'appello da parte del funzionario dell'Ufficio; (3) violazione del principio del doppio binario per avere la CTR utilizzato elementi e atti emersi in sede penale; (4) motivazione apparente e violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992; (5) violazione delle norme in tema di deducibilità dei costi e detraibilità dell'Iva, sostenendo che la CTR avesse negato entrambi i profili senza distinzione; (6) omessa pronuncia su una specifica eccezione concernente le fatture contestate.
La decisione
La Corte ha respinto i primi quattro motivi, ritenendo rituale e tempestivo l'appello dell'Ufficio, validamente sottoscritto dal preposto al reparto competente, utilizzabili nel processo tributario gli elementi raccolti in sede penale e sufficientemente motivata la sentenza d'appello. Ha invece accolto il quinto motivo limitatamente al profilo della deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette, precisando che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, la consapevolezza della frode esclude la detrazione Iva ma non impedisce automaticamente la deduzione dei costi, che va valutata secondo le regole del TUIR e della disciplina speciale richiamata. Il sesto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al quinto motivo e la causa rinviata alla CTR della Lombardia in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 22, comma 1, d.lgs. 546/1992
Nel processo tributario la prova della rituale proposizione/notifica dell'appello può essere fornita mediante documentazione equipollente alla ricevuta di spedizione, se idonea a dimostrare l'invio del plico raccomandato.
art. 53, comma 2, d.lgs. 546/1992
Richiamato unitamente alle regole sul deposito dell'appello; la Corte ha escluso l'inammissibilità perché la CTR aveva accertato la ritualità della notifica.
artt. 16 e 51 d.lgs. 546/1992
La Corte ha escluso la tardività dell'appello alla luce della prova della spedizione nei termini.
artt. 10 e 11, comma 2, d.lgs. 546/1992
L'ufficio locale dell'Agenzia è parte processuale e può stare in giudizio tramite il direttore o altra persona preposta al reparto competente; la sottoscrizione dell'atto è valida se proviene da tale soggetto, salvo prova contraria.
art. 20 d.lgs. 74/2000
È richiamato a sostegno dell'autonomia tra procedimento penale e procedimento tributario, con possibilità di utilizzo nel processo fiscale degli elementi raccolti in sede penale.
art. 220 disp. att. c.p.p.
L'obbligo di rispetto delle garanzie del codice di procedura penale opera ai fini penali quando emergono indizi di reato, ma non comporta l'inutilizzabilità automatica nel giudizio tributario.
art. 36 d.lgs. 546/1992
La motivazione della sentenza tributaria è sufficiente se rende percepibili il thema decidendum e le ragioni della decisione; non serve un'elaborazione analitica ultronea.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La censura di nullità per motivazione apparente è ammissibile solo se la motivazione è mancante, meramente apparente o obiettivamente incomprensibile.
art. 109 d.P.R. 917/1986
Le censure del ricorrente sulla deducibilità dei costi sono state accolte perché la CTR aveva omesso di distinguere tra disciplina dei costi e disciplina dell'Iva.
art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993
Per le operazioni soggettivamente inesistenti i costi possono essere dedotti anche se l'acquirente era consapevole della frode, salvo il contrasto con i requisiti generali di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità.
art. 19 d.P.R. 633/1972
La detrazione Iva è stata negata in presenza dell'accertata consapevolezza del meccanismo fraudolento da parte del contribuente.
art. 21, ultimo comma, d.P.R. 633/1972
È stato richiamato per escludere la detraibilità dell'Iva relativa a operazioni soggettivamente inesistenti quando il contribuente sia consapevole della frode.
art. 2697 c.c.
In materia di detrazione Iva, spetta al contribuente dimostrare di non sapere e di non poter sapere di partecipare a un'operazione fraudolenta.
art. 111, comma 6, Cost.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la prova della tempestiva proposizione dell'appello notificato a mezzo posta può essere fornita anche mediante l'elenco delle raccomandate munito di timbro postale, se idoneo a dimostrare con certezza spedizione, data e ufficio postale di invio.
- La sottoscrizione dell'atto processuale dell'Agenzia delle entrate è valida se apposta dal funzionario preposto al reparto competente o da soggetto investito di una delega generale derivante dalla struttura organizzativa dell'ufficio, salvo specifica prova di usurpazione del potere.
- Nel giudizio tributario sono utilizzabili gli elementi raccolti in sede penale o dalla Guardia di Finanza anche se acquisiti senza le garanzie proprie del procedimento penale, salvo che una specifica norma li renda inutilizzabili o si tratti di violazione di diritti fondamentali di rango costituzionale.
- La motivazione della sentenza tributaria è sufficiente quando consente di ricostruire la ratio decidendi e il percorso logico seguito dal giudice; il vizio di motivazione apparente ricorre solo se il testo non rende percepibile il fondamento della decisione.
- In presenza di operazioni soggettivamente inesistenti, la consapevolezza della frode esclude la detrazione dell'Iva per il cessionario, salvo prova di non conoscenza e non conoscibilità del meccanismo fraudolento.
- Per le imposte sui redditi, i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti possono essere dedotti anche se l'acquirente era consapevole della frode, purché ricorrano i requisiti generali di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità.
- Ai fini della deducibilità dei costi e della detraibilità dell'Iva occorre distinguere i due piani: il diniego dell'Iva non comporta automaticamente anche l'indeducibilità dei costi.
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ristretto al rispetto del minimo costituzionale e non consente di riesaminare il merito della valutazione probatoria compiuta dal giudice di appello.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25492/2022 del 30/08/2022
- ordinanza_civile · 30 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25493/2022 del 30/08/2022
- ordinanza_civile · 30 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25494/2022 del 30/08/2022
- ordinanza_civile · 30 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25495/2022 del 30/08/2022
- ordinanza_civile · 30 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25496/2022 del 30/08/2022
- ordinanza_civile · 30 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25497/2022 del 30/08/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →