Cassazione Civile, Ordinanza n. 08752/2023 del 28/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti e ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite tra le parti e ha escluso la debenza del doppio contributo unificato, ritenendo sopravvenuta la causa di inammissibilità/estinzione del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento TARSU per gli anni 2008-2010 emesso da un comune nei confronti di una società. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; la commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello del comune. Il comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; la società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale con unico motivo. Prima della decisione, entrambe le parti hanno depositato un'istanza congiunta di cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo transattivo, chiedendo la compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
La regolazione finale delle spese è stata effettuata in senso compensativo in ragione dell'esito della controversia e dell'accordo transattivo tra le parti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
La Corte ha escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, perché la causa di inammissibilità è sopravvenuta.
Massime di principio
- Quando, nel giudizio di cassazione, le parti depositano un'istanza congiunta attestante un accordo transattivo e chiedono la cessazione della materia del contendere, il giudizio va dichiarato estinto.
- La sopravvenuta cessazione della materia del contendere giustifica la compensazione integrale delle spese di lite ove le parti lo richiedano e l'esito complessivo della vicenda lo renda opportuno.
- L'ulteriore importo previsto per il contributo unificato non è dovuto quando l'esito processuale sfavorevole al ricorrente deriva da una causa sopravvenuta di estinzione o inammissibilità non imputabile alla definizione nel merito del ricorso.
Come è indicizzato
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