Cassazione Penale, Sentenza n. 48318/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 30/05/2023 del Tribunale di Brescia che aveva accolto l'appello ex art. 322-bis c.p.p. dell'imputato volto a sostituire la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, imponendo inoltre il divieto di comunicare con persone diverse dai conviventi/assistenti. Il Procuratore deduceva, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p., la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla presunta errata applicazione dell'art. 275 c.p.p., contestando: a) l'omessa esposizione in concreto delle circostanze che avrebbero giustificato una valutazione positiva della pericolosità sociale del Maffettone; b) l'infondatezza dell'assunto secondo cui la pena elevata sarebbe riferibile anche alle severe cornici edittali e quindi inconferente con il giudizio cautelare; c) la mancata esplicitazione del parametro in base al quale il periodo di oltre un anno e mezzo di detenzione avrebbe avuto un effetto deterrente/monitorio, senza alcun riferimento a concreti segni di ravvedimento o a condizioni personali che incidano sul rischio di recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha condiviso la valutazione del Tribunale di Brescia secondo cui l'esclusione, in sede di giudizio di primo grado, dell'aggravante del "metodo mafioso" fa venir meno la doppia presunzione richiamata dal terzo periodo del comma 3 dell'art. 275 c.p.p. e impone l'applicazione del criterio del primo periodo dello stesso comma (secondo cui la custodia cautelare in carcere può essere disposta solo quando le altre misure risultino inadeguate). Il Collegio ha ritenuto non manifestamente illogica la motivazione del Tribunale che, valutando unitariamente: (i) il ridimensionamento del disvalore delle condotte per l'esclusione dell'aggravante mafiosa; e (ii) il fatto che l'imputato aveva già trascorso oltre un anno e mezzo in carcere, ha ritenuto gli arresti domiciliari, con il divieto di comunicare con non conviventi/assistenti, adeguati a soddisfare le esigenze cautelari. Conseguentemente il ricorso del Procuratore è stato respinto e l'ordinanza impugnata confermata.
Norme richiamate
art. 322-bis c.p.p.
Norma che disciplina l'appello dell'imputato avverso provvedimenti adottati nel corso del procedimento; utilizzata come titolo dell'appello con cui Maffettone chiedeva la sostituzione della misura cautelare
art. 275 c.p.p.
"[l]a custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate"
La Corte ha ritenuto che, avendo il giudizio di primo grado escluso l'aggravante del "metodo mafioso", veniva meno la doppia presunzione prevista dal terzo periodo del comma 3 e doveva prevalere il criterio del primo periodo: solo se le misure meno afflittive sono inadeguate può essere mantenuta la custodia in carcere
art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.
Norma che consente il ricorso per cassazione per "mancanza o manifesta illogicità della motivazione"; la Corte ha ritenuto che il Procuratore non abbia dimostrato tale manifesta illogicità rispetto alla motivazione del Tribunale
art. 299 c.p.p.
Richiamata in quanto la difesa aveva presentato istanza (ex art. 299) di sostituzione della misura; la Cassazione ha sottolineato che la valutazione del Tribunale si limitava alla scelta della misura e non alla riconsiderazione della gravità indiziaria
Massime di principio
- L'esclusione in sede di sentenza di una circostanza aggravante rilevante può incidere sul giudizio circa l'adeguatezza della custodia in carcere, riducendo la spinta a mantenere la massima misura cautelare
- Quando il giudice del riesame deve scegliere tra custodia in carcere e misure meno afflittive, deve motivare in modo unitario e comparativo perché le alternative siano inadeguate; tale motivazione non richiede la riconsiderazione della gravità indiziaria decisa in primo grado
- Il tempo già trascorso in custodia cautelare può essere valutato come elemento idoneo a produrre un effetto deterrente/monitorio e, unitamente ad altri elementi, giustificare una misura meno afflittiva, purché il giudice espliciti questa valutazione
- Per impugnare con successo in Cassazione una decisione motivata sulla scelta della misura cautelare occorre dimostrare la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione; apprezzamenti di merito sul bilanciamento degli elementi cautelari sono difficilmente travisabili se ben argomentati
- La richiesta di sostituzione della misura ai sensi dell'art. 299 c.p.p. comporta una valutazione limitata alla proporzionalità/adeguatezza della misura e non autorizza una rinnovata valutazione della gravità dell'accusa già accertata in sede di giudizio
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