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Sentenza

Sentenza n. 1570/2026 - Roma, Sezione 1

per l’annullamento del provvedimento prot. n. 62004, deliberato dall’Agcm nella propria adunanza dell’11 giugno 2024 a conclusione del procedimento n. PS12638, notificato via p.e.c. alla ricorrente in data 20 giugno 2024 e pubblicato sul Bollettino n. 25/2024 dell’Autorità con n. 31255, nonché di tutti gli atti preparatori, presupposti, inerenti e comunque connessi, ivi compresi, per quanto occorrer possa: (i) la comunicazione di avvio del procedimento PS12638; (ii) la comunicazione di integrazione oggettiva e soggettiva del procedimento PS12638 nei confronti di Dr automobiles s.r.l. e Dr service & parts s.r.l.; (iii) la lettera di rigetto degli impegni;

Giustizia amministrativa202409908

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento dell’Agcm che ha accertato due pratiche commerciali scorrette, ne ha inibito la continuazione e ha irrogato sanzioni amministrative pecuniarie

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento conclusivo del procedimento PS12638, contestando due pratiche commerciali scorrette. Quanto alla pratica A, relativa alla rappresentazione delle autovetture Dr ed Evo come prodotti italiani, ha sostenuto che i riferimenti all’Italia e al Molise riguardassero la nazionalità dell’impresa, la storia del gruppo e le capacità dei suoi dipendenti, non già il luogo di fabbricazione dei veicoli; ha inoltre invocato l’art. 60 del Codice doganale dell’Unione, sostenendo che in Italia si svolgesse l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, e ha dedotto che ulteriori informazioni sull’origine cinese fossero comunque reperibili dal consumatore. Quanto alla pratica B, concernente i ritardi nella fornitura dei pezzi di ricambio e l’insufficiente assistenza post-vendita, ha dedotto: la tardività dell’avvio o dell’estensione dell’istruttoria, in violazione dell’art. 14 l. 689/1981 e dell’art. 6 delibera Agcm n. 25411/2015; l’erronea imputazione della condotta alla controllante Dr automobiles, oltre che alla controllata Dr service & parts; un difetto di istruttoria, sostenendo che i ritardi fossero transitori e dovuti alla pandemia e alla guerra in Ucraina, nonché l’inattendibilità dei dati sugli ordini inevasi e delle recensioni online; l’insussistenza dei presupposti della pratica aggressiva, per mancanza di molestia, coercizione o indebito condizionamento e di prova dell’effetto distorsivo sulla libertà di scelta dei consumatori. Infine ha contestato la sproporzione delle sanzioni, il riferimento al fatturato della controllante per la pratica B e il mancato riconoscimento di circostanze attenuanti.

La decisione

Il ricorso è stato integralmente respinto. Il TAR ha ritenuto ingannevole la rappresentazione pubblicitaria delle autovetture come italiane: dagli spot, dai claim e dalle immagini di catene di montaggio, saldatura e produzione in Molise il consumatore medio era indotto a ritenere che le vetture fossero fabbricate in Italia, mentre dagli accertamenti risultava che esse arrivavano dalla Cina già complete e marcianti e che in Molise erano eseguite soltanto minime rifiniture, l’apposizione dei marchi, la sostituzione di alcuni componenti e, per taluni veicoli, il montaggio dell’impianto GPL. La nazionalità dell’impresa o del fondatore non determina quella del prodotto e la nozione doganale di ultima trasformazione sostanziale non può essere automaticamente trasposta nel settore della tutela consumeristica. L’informazione rilevante sull’origine del prodotto deve essere corretta già al primo contatto pubblicitario e il consumatore non può essere gravato dell’onere di ricercare autonomamente informazioni ulteriori. Quanto alla pratica B, il TAR ha escluso la tardività dell’istruttoria, rilevando che le disposizioni invocate non prevedono termini decadenziali per l’avvio dei procedimenti in materia di pratiche commerciali scorrette e che l’Agcm può riaprire o estendere l’istruttoria alla luce di elementi sopravvenuti o di una diversa valutazione delle priorità. L’estensione è intervenuta dopo che l’ispezione aveva fatto emergere la reale consistenza delle carenze post-vendita, non evidenziata dalla precedente risposta della società. La responsabilità della controllante è stata ritenuta giustificata sia dalla parental liability presumption, in presenza di controllo e influenza dominante, sia dal contributo causale diretto e agevolatore dimostrato dalle comunicazioni interne e dall’intervento nella ricerca dei ricambi. I ritardi e le carenze formative sono stati provati mediante reclami di concessionari e consumatori, dati aziendali sugli ordini tardivi, documentazione interna e fonti aperte; la percentuale di ordini evasi oltre sessanta giorni era aumentata dal 12,44% nel 2021 al 40,11% nel 2023. Gli eventi pandemici e bellici non sono stati ritenuti causa inevitabile, poiché la società aveva comunque incrementato le importazioni di veicoli dalla Cina e la carenza dei ricambi è stata ricondotta alla scelta di privilegiare la vendita di nuove autovetture rispetto all’adeguamento della rete post-vendita. La pratica è stata correttamente qualificata come aggressiva per indebito condizionamento, anche se realizzata nella fase successiva alla vendita, poiché l’assenza di ricambi e assistenza limitava l’utilizzo del veicolo e ostacolava l’esercizio dei diritti del consumatore, inclusa la garanzia legale. Le sanzioni sono state ritenute proporzionate, adeguatamente motivate e coerenti con gravità, durata, diffusione, numero dei consumatori coinvolti, fatturato, finalità afflittiva e deterrente; corretta anche la sanzione unica e solidale riferita al gruppo e legittimo il mancato riconoscimento delle attenuanti, non essendo state superate le criticità alla chiusura dell’istruttoria. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in € 3.000,00.

Norme richiamate

  • artt. 20, 21 e 22 d.lgs. 206/2005 (Codice del consumo)

    La rappresentazione pubblicitaria dell’origine italiana delle autovetture è stata ritenuta ingannevole perché idonea a indurre il consumatore medio a ritenere che i veicoli fossero fabbricati in Italia.

  • artt. 20, 24 e 25 d.lgs. 206/2005 (Codice del consumo)

    Le carenze nella fornitura dei ricambi e nell’assistenza post-vendita sono state qualificate come pratica commerciale aggressiva, realizzata mediante indebito condizionamento.

  • artt. 128 ss. d.lgs. 206/2005 (Codice del consumo)

    La garanzia legale e la natura durevole dell’autovettura impongono al venditore di predisporre strutture e servizi idonei a consentire le ordinarie riparazioni e l’assistenza post-vendita.

  • art. 19 d.lgs. 206/2005 (Codice del consumo)

    La disciplina delle pratiche commerciali scorrette si applica anche a condotte poste in essere nella fase post-vendita; diversamente, tali condotte resterebbero sostanzialmente prive di tutela consumeristica.

  • art. 60 Reg. UE n. 952/2013 (Codice doganale dell'Unione)

    La nozione di ultima trasformazione o lavorazione sostanziale rileva ai fini doganali e fiscali, ma non consente di qualificare automaticamente come italiana, nel rapporto consumeristico, una vettura fabbricata all'estero e soltanto rifinita in Italia.

  • art. 14 l. 689/1981

    Non è stato interpretato come fonte di un termine decadenziale per l'avvio dell'istruttoria dell'Agcm in materia di pratiche commerciali scorrette.

  • art. 5, commi 1, lett. f), e 2, delibera Agcm 1 aprile 2015, n. 25411

    L'archiviazione di una notizia di pratica commerciale non impedisce la successiva riapertura o estensione dell'istruttoria in presenza di elementi sopravvenuti o di una diversa valutazione delle priorità di intervento.

  • art. 5 l. 689/1981

    quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge

    È applicabile anche agli illeciti consumeristici e consente di sanzionare ogni soggetto che abbia fornito un contributo causale o agevolatore alla violazione.

  • art. 27, comma 13, d.lgs. 206/2005 (Codice del consumo)

    Rende applicabile agli illeciti consumeristici il principio di concorso previsto dall'art. 5 l. 689/1981.

  • art. 11 l. 689/1981

    I criteri di gravità della violazione, durata, diffusione, capacità economica, fatturato, numero dei consumatori coinvolti e finalità deterrente sono stati ritenuti correttamente utilizzati per quantificare le sanzioni.

Massime di principio

  • Nel settore della tutela dei consumatori, la nazionalità dell'impresa o del suo fondatore non rende automaticamente nazionale l'origine del prodotto: un prodotto può essere presentato come italiano solo quando la parte prevalente del processo materiale di fabbricazione, trasformazione o lavorazione si svolge in Italia.
  • La nozione doganale di ultima trasformazione o lavorazione sostanziale non può essere trasposta automaticamente nel giudizio consumeristico sull'origine del prodotto, poiché la qualificazione doganale assolve finalità diverse da quelle di correttezza e trasparenza della comunicazione commerciale.
  • Una comunicazione pubblicitaria è ingannevole quando, già nel primo contatto con il consumatore, mediante claim, immagini, simboli e contesto narrativo, induce a ritenere che un prodotto sia fabbricato in Italia, anche se informazioni ulteriori sull'effettiva origine estera possono essere reperite con successive ricerche.
  • L'Agcm può estendere o riaprire un'istruttoria su una pratica commerciale dopo una precedente archiviazione quando emergano elementi sopravvenuti o quando siano rivalutate le priorità di intervento; l'ordinamento non impone, per l'avvio dell'istruttoria in materia di pratiche commerciali scorrette, un termine decadenziale decorrente dalla prima conoscenza della condotta.
  • La responsabilità per una pratica commerciale scorretta può essere imputata anche alla società controllante quando ricorrano i presupposti della parental liability presumption oppure quando la controllante abbia fornito un contributo causale o agevolatore concreto alla condotta della controllata.
  • La mancata disponibilità dei pezzi di ricambio e l'insufficiente assistenza post-vendita possono integrare una pratica commerciale aggressiva per indebito condizionamento, anche se la condotta si manifesta dopo la conclusione della vendita, quando limiti l'utilizzo di un bene durevole e ostacoli l'esercizio dei diritti del consumatore.

Come è indicizzato

MateriePratiche commerciali scorrette e tutela del consumatore (AGCM)Sanzioni amministrative pecuniarie
RamiAutorità indipendenti e regolazione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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