Cassazione Penale, Sentenza n. 14969/2026 del 24/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva: (1) errata qualificazione del fatto come furto in abitazione (art. 624-bis c.p.), sostenendo che il garage non fosse "luogo di privata dimora" né pertinenza e che l'accesso fosse avvenuto per occasione (porta aperta), sicché la fattispecie avrebbe dovuto essere riqualificata in furto semplice (art. 624 c.p.) con conseguente improcedibilità per assenza di querela; (2) errore nel calcolo della pena: il Tribunale avrebbe applicato un limite edittale non aggiornato, effettuato una doppia riduzione per le circostanze (ottenendo 1 anno e 4 mesi) e poi non avrebbe ridotto ulteriormente di un terzo la pena per la scelta del rito abbreviato.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato: il garage, se posto al servizio dell'abitazione, è pertinenza della privata dimora e dunque rientra nell'art. 624-bis c.p.; il fatto che la porta fosse aperta è irrilevante e la massima giurisprudenziale richiamata dalla difesa non è applicabile al caso (si riferiva a introduzione consensuale). Il secondo motivo è stato accolto: il Tribunale aveva usato un parametro edittale errato e non aveva operato la riduzione fissa di un terzo per il rito abbreviato dopo il compimento dei calcoli delle circostanze; trattandosi di un mero calcolo matematico la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha determinato la pena finale in mesi dieci e giorni venti di reclusione e euro 274,00 di multa. Il resto del ricorso è dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
La fattispecie di furto in abitazione comprende anche la sottrazione di beni da pertinenze dell'abitazione (es. garage) quando queste siano al servizio dell'immobile; non è necessario che al loro interno si svolgano atti di vita privata
Furto semplice: la difesa chiedeva la riqualificazione del fatto in furto semplice qualora il luogo non fosse stato qualificabile come privata dimora o pertinenza
Circostanza legata allo stato o qualità della persona o del fatto utilizzata dal Tribunale nel favore delle attenuanti; la Corte ha richiamato la corretta sequenza di calcolo delle riduzioni
legge n. 36 del 26 aprile 2019
Va considerato il vigente limite edittale al momento della commissione del reato (la modifica aveva aumentato il limite per la fattispecie in esame da 3 a 4 anni); errore nell'individuazione del limite edittale comporta vizio nel calcolo della pena
Disciplina del rito abbreviato (riduzione fissa di pena)
La riduzione fissa di un terzo per il rito abbreviato va applicata alla pena risultante dopo il calcolo delle attenuanti e delle circostanze; omissioni nel calcolo che siano puramente aritmetiche possono essere corrette d'ufficio dalla Corte di legittimità
Sez. 4, n. 5789 del 04/12/2019 (Rv. 278446 – 01)
«deve intendersi "pertinenza di luogo destinato a privata dimora" ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica all'immobile principale o, comunque, funzionalmente ad esso asservito e destinato al suo servizio od ornamento in modo durevole, non necessitando un rapporto di contiguità fisica tra i beni»
La giurisprudenza definisce la pertinenzialità in senso funzionale ed economico: anche un garage non contiguo può essere pertinenza se destinato stabilmente al servizio dell'abitazione
Sez. 4, n. 3716 del 11/01/2023 (Rv. 284090 – 01)
Decisione citata dalla difesa che si riferisce a un caso di introduzione consensuale (uso di poteri di accesso da parte di chi aveva titolo) e non è pertinente ai casi di introduzione fraudolenta per commettere furto
Sez. 4, n. 50105 del 05/12/2023 (Rv. 285470 – 01)
Richiama il principio per cui la pertinenzialità non richiede che all'interno della pertinenza si svolgano atti di vita privata in modo non occasionale: è sufficiente il vincolo funzionale con l'abitazione
Massime di principio
- Un locale (es. garage) funzionalmente al servizio di un'abitazione è pertinenza e, se oggetto di furto, configura il reato di furto in abitazione ex art. 624-bis c.p., anche se la porta era aperta o non vi si svolgono atti di vita privata
- La distinzione fra introduzione consensuale e introduzione fraudolenta è centrale: se l'accesso è avvenuto con il consenso del titolare dello ius excludendi la fattispecie può essere diversa; se è avvenuto a insaputa del proprietario e per sottrarre beni, si configura appropriazione e 624-bis quando si tratta di pertinenza
- Nel calcolo della pena vanno rispettati i limiti edittali vigenti al momento del fatto; eventuali errori numerici nel calcolo delle riduzioni possono essere rettificati dalla Corte quando non richiedono valutazioni discrezionali
- La riduzione fissa per il rito abbreviato si applica alla pena già risultante dall'applicazione delle attenuanti e delle circostanze e non può essere omessa: la sua mancata applicazione può comportare la modifica del trattamento sanzionatorio in sede di legittimità
- Se la contestazione principale (colpevolezza) è stata confermata, l'accoglimento parziale del ricorso può limitarsi al solo trattamento sanzionatorio (annullamento senza rinvio) quando la correzione non richiede ulteriori indagini o discrezionalità
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