Ordinanza n. 172/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della “Comunicazione di improcedibilità dell’istanza”, prot. n. 0049293.U del 17.3.2026, adottata dalla Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna, Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ferrara (di seguito anche “ARPAE”) con la quale “comunica il non accoglimento della richiesta di proroga dei termini nonché l’improcedibilità dell’istanza in quanto l’intervento proposto e sottoposto a procedura autorizzatoria unica ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs 190/2024e smi, risulta precluso dall’ammissibilità stabilita dalla normativa nazionale e internazionale”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, anche non conosciuto, rispetto al provvedimento impugnato, ivi compresi ove occorrer possa: (i) della nota prot. 0026068.U del 10.2.2026, adottata da ARPAE con la quale formula alla odierna ricorrente “Richiesta documentazione a completamento dell’istanza”; (ii) della nota, prot. 1601-P del 2.2.2026, trasmessa dalla Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara ad ARPAE circa la richiesta di integrazione documentale; (iii) della nota del 5.2.2026 trasmessa del Comune di Ferrara ad ARPAE circa la richiesta di integrazione documentale; (iv) della nota, prot. 2416 del 4.2.2026, trasmessa dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ad ARPAE circa la richiesta di integrazione documentale; (v) della nota, prot. 3358 del 4.2.2026, trasmessa dalla Provincia di Ferrara ad ARPAE circa la richiesta di integrazione documentale; (vi) della nota, prot. 22442 del 30.1.2026, trasmessa dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara ad ARPAE circa la richiesta di integrazione documentale; (vii) della nota, prot. 0018873.I del 30.1.2026, trasmessa dal servizio Sistemi Ambientali di Arpae al settore Autorizzazioni Ambientali della stessa ARPAE circa la richiesta di integrazione documentale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione di improcedibilità dell'istanza e di mancato accoglimento della richiesta di proroga dei termini, relativa a un intervento sottoposto a procedura autorizzatoria unica
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la comunicazione con cui ARPAE ha dichiarato improcedibile l'istanza e ha negato la proroga dei termini, ritenendo l'intervento proposto precluso dalla normativa nazionale e internazionale. Sono state inoltre impugnate, in via derivata o connessa, le richieste di integrazione documentale formulate da ARPAE e da varie amministrazioni e organismi coinvolti, tra cui la Soprintendenza, il Comune, il Consorzio di bonifica, la Provincia, i Vigili del fuoco e strutture interne di ARPAE. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha ritenuto, a un sommario esame proprio della fase cautelare, meritevoli di accoglimento le esigenze cautelari della società, limitatamente alla tutela dell'effetto di prenotazione del collegamento alla rete. Ha disposto la sospensione dell'eventuale decadenza del preventivo di connessione nelle more della decisione di merito, così preservando l'effetto prenotativo della connessione. La domanda cautelare è stata quindi accolta nei limiti indicati in motivazione. La trattazione del merito è stata fissata alla seconda udienza pubblica del gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 9 d.lgs. 190/2024
procedura autorizzatoria unica
La comunicazione impugnata richiama tale disposizione quale base della procedura autorizzatoria unica cui sarebbe stato sottoposto l'intervento; l'ordinanza non ne offre una specifica interpretazione.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della decisione sulla domanda cautelare.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può accordare una tutela limitata alla conservazione dell'effetto di prenotazione del collegamento alla rete, sospendendo l'eventuale decadenza del preventivo di connessione nelle more della decisione di merito.
- La tutela cautelare può essere accolta parzialmente quando le esigenze del ricorrente giustificano la preservazione di uno specifico effetto giuridico o economico, senza comportare l'integrale sospensione degli atti impugnati.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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