Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 11892/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di appello aveva confermato la condanna di un automobilista per guida in stato di ebbrezza. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in via preliminare, questione di legittimità costituzionale degli artt. 354, comma 3, c.p.p., 117 e/o 114 disp. att. c.p.p. in rapporto agli artt. 3 e 24, comma 2, Cost.; quindi ha lamentato: 1) vizio di motivazione per travisamento dei fatti, sostenendo che non fosse provata la corretta informazione dell'indagato sulla facoltà di farsi assistere da un difensore; 2) vizio di motivazione e violazione di legge per non avere ritenuto necessario che gli accertamenti fossero eseguiti da ufficiali di polizia giudiziaria; 3) vizio di motivazione e violazione di legge quanto al presunto malfunzionamento o non regolare funzionamento dell'etilometro utilizzato per l'alcoltest.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, affermando che, in tema di alcoltest, la polizia giudiziaria deve informare la persona della facoltà di farsi assistere da un difensore, ma non è tenuta ad avvisare preventivamente il difensore di fiducia. Ha poi giudicato manifestamente infondati i motivi sul preteso mancato avviso difensivo, sull'asserita necessità dell'intervento di ufficiali di polizia giudiziaria e sul dedotto malfunzionamento dell'etilometro, rilevando che l'urgenza dell'accertamento era stata adeguatamente motivata e che l'esito positivo dell'alcoltest fa prova dello stato di ebbrezza, gravando sulla difesa l'onere di fornire prova contraria circa l'assenza o l'inattualità dei controlli di funzionalità dello strumento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186, commi 1, 2 lett. c) e 2-sexies d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Norma incriminatrice per la guida in stato di ebbrezza; la condanna confermata in appello riguardava il superamento della soglia più grave prevista dalla lettera c).

  • art. 354, comma 3, c.p.p.

    È richiamato dal ricorrente a sostegno della questione di legittimità costituzionale e della tesi difensiva sull'assistenza del difensore negli atti urgenti di polizia giudiziaria.

  • art. 114 disp. att. c.p.p.

    La Corte ribadisce che, in tema di alcoltest, impone di informare l'interessato della facoltà di farsi assistere da un difensore, non di avvisare previamente il difensore di fiducia.

  • art. 117 disp. att. c.p.p.

    È evocato dal ricorrente nel quadro della questione di legittimità costituzionale, ma la Corte lo considera inconferente rispetto all'accertamento svolto.

  • art. 178, lett. c), c.p.p.

    È invocato dal ricorrente per sostenere una nullità collegata al mancato rispetto delle regole sull'assistenza difensiva.

  • art. 113 disp. att. c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla corretta esecuzione degli accertamenti di polizia giudiziaria.

  • art. 352 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione agli accertamenti urgenti di polizia giudiziaria.

  • art. 354, comma 2, c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente nel censurare la legittimità degli accertamenti urgenti eseguiti.

  • art. 354, comma 3, c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente nel censurare la legittimità degli accertamenti urgenti eseguiti.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 3 Cost.

    Invocato dal ricorrente nella questione di legittimità costituzionale.

  • art. 24, comma 2, Cost.

    Invocato dal ricorrente nella questione di legittimità costituzionale.

  • art. 192 c.p.p.

    Non è richiamato espressamente nel testo fornito.

Massime di principio

  • In tema di guida in stato di ebbrezza, l'accertamento strumentale mediante etilometro costituisce atto urgente di polizia giudiziaria e il diritto di difesa è salvaguardato dall'avviso alla persona della facoltà di farsi assistere da un difensore, non da un preavviso al difensore di fiducia.
  • L'obbligo di avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p. può essere dimostrato dal contenuto del verbale di accertamento e dalla deposizione dell'operante; non è necessario un formalismo ulteriore se la prova dell'avviso emerge dagli atti e dalla testimonianza.
  • Quando l'attività di accertamento urgente è compiuta da agenti di polizia giudiziaria, il giudice deve verificare la presenza di necessità e urgenza quali presupposti di legittimità dell'atto.
  • L'esito positivo dell'alcoltest ha valore probatorio dello stato di ebbrezza in ragione dell'affidabilità dello strumento, salvo prova contraria della difesa sull'assenza o inattualità dei controlli di funzionalità e taratura.
  • In sede di legittimità, censure che si risolvano nella mera contestazione del percorso motivazionale già adeguatamente argomentato dalla sentenza impugnata sono destinate a essere dichiarate inammissibili quando manifestamente infondate.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiOnere della provaInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.