Cassazione Penale, Ordinanza n. 08914/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente, condannato in appello per truffa, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Torino. Ha chiesto preliminarmente un rinvio del giudizio, deducendo che sarebbero in corso trattative per addivenire alla remissione di querela; la Corte ha rilevato che l’istanza era priva di allegazioni e del necessario riscontro, in particolare del consenso del querelante. Nel merito, il primo motivo denunciava violazione di legge e difetto di motivazione sull’affermazione di responsabilità per il reato di truffa, ma il ricorso mirava in sostanza a una rivalutazione del compendio probatorio, già esaminato e respinto in appello, senza indicare specifici travisamenti. Il secondo motivo censurava il trattamento sanzionatorio e il giudizio di bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva contestata, assumendo una motivazione insufficiente; la Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata, richiamando la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena e il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata ex art. 99, quarto comma, c.p. ex art. 69, quarto comma, c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha negato il rinvio richiesto per asserite trattative volte alla remissione di querela, perché l’istanza non era adeguatamente documentata né sorretta dal consenso del querelante. Ha poi ritenuto il primo motivo inammissibile nella sostanza, poiché chiedeva una rivalutazione del fatto e delle prove, estranea al giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato, perché la determinazione della pena e il bilanciamento tra circostanze rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e, inoltre, la prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata è normativamente vietata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
la determinazione della pena deve avvenire secondo i criteri legali di commisurazione applicati dal giudice di merito
la graduazione della pena va esercitata dal giudice di merito in aderenza ai criteri di gravità del reato e personalità del reo
vieta la prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata nei casi previsti
richiama la recidiva reiterata contestata nel caso concreto
reato per il quale è stata confermata la condanna nei gradi di merito
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una mera rivalutazione del materiale probatorio quando i giudici di merito abbiano già esaminato puntualmente le doglianze con motivazione logica e coerente; occorre indicare specifici travisamenti di prova o vizi realmente dedotti.
- La richiesta di rinvio del processo fondata su possibili trattative per la remissione di querela non può essere accolta se non è adeguatamente supportata e, in particolare, se non risulta il consenso del querelante.
- La determinazione della pena e il giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e la motivazione può essere sintetica quando la pena sia contenuta e congrua.
- Il giudizio di prevalenza delle attenuanti non può essere formulato in contrasto con divieti espressi di legge, come quello previsto nei confronti della recidiva reiterata.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure si risolvono in doglianze di fatto o in contestazioni manifestamente infondate rispetto al dato normativo e alla motivazione della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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