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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9151/2024 del 01/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che aveva parzialmente riformato la pronuncia di primo grado riducendo la pena. Preci deduce eccessiva ed ingiusta determinazione della pena e contesta di non aver preso parte ad alcuna associazione, lamentando altresì che non siano state considerate le dichiarazioni rese al P.M.. Sotiri e Bozzoli denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione per carenza motivazionale della sentenza di appello, con riferimento alla determinazione della pena base e alla mancata considerazione delle censure difensive (richiamando art. 111 Cost. e art. 192 c.p.p.). Piliu censura la quantificazione della pena, in particolare gli aumenti per continuazione (senza indicazione dell'entità per ciascun reato, richiamando le Sezioni Unite n. 47127/2021) e contesta l'esclusione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. per il reato associativo e per il fatto B9), non ravvisando la prova del dolo né la sua partecipazione ai viaggi contestati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Per Preci l'inammissibilità è stata fondata sulla mancata sottoscrizione dell'impugnazione da parte di un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, come imposto dalla L. 23 giugno 2017 n. 103 (modifica art. 613 c.p.p.). I ricorsi di Sotiri e Bozzoli sono stati ritenuti generici e preclusi, perché non si correlavano alla rinuncia agli altri motivi d'appello e non erano specifici rispetto alle questioni devolute; la Corte osserva che la sentenza impugnata aveva in realtà ridotto la pena rispetto al primo grado e ne aveva dato giustificazione. Anche il ricorso di Piliu è stato ritenuto aspecifico e precluso: il primo motivo non era collegato ai motivi di appello relativi alla sola "eccessività" della pena; gli altri motivi attengono a questioni di merito rinunciate in appello (art. 129 c.p.p.) e quindi non più sindacabili in cassazione. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, equitativamente quantificata in euro 3.000 complessivi.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74

    Norma richiamata come fattispecie penale contestata (reato associativo e relative ipotesi aggravate); la Corte richiama la qualificazione contestata in primo e secondo grado senza riformarla in cassazione

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    Norma relativa ai reati-fine collegati al medesimo procedimento; indicata tra i capi di imputazione oggetto dei giudizi di merito

  • codice di procedura penale, art. 129

    Richiamato in relazione alla possibilità di pronunciare il proscioglimento quando manchi la prova o sussistano condizioni estintive: la Corte osserva che le censure relative a art. 129 non possono essere sollevate in cassazione se l'imputato ha rinunciato ai motivi d'appello sul merito

  • codice penale, art. 81

    Richiamato in relazione agli aumenti di pena per la continuazione: la difesa contestava gli aumenti non motivati, ma la Corte ha ritenuto la questione preclusa o priva di specificità

  • Costituzione, art. 111

    Invocata dai ricorrenti in tema di motivazione del provvedimento giurisdizionale; la Corte ha ritenuto le censure generiche e non idonee a dimostrare violazione del diritto alla giustificazione del giudice

  • codice di procedura penale, art. 192

    Richiamato dai ricorrenti in relazione al dovere di motivazione; la Cassazione ha ritenuto che la motivazione della sentenza di appello fosse adeguata rispetto alle questioni specifiche non rinunciate

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 173

    Richiesto per la sintesi dei motivi di ricorso nei ricorsi per cassazione; i motivi sono stati sintetizzati conformemente al disposto normativo

  • Legge 23 giugno 2017, n. 103 (modifica art. 613 c.p.p.)

    Modifica che impone, a pena di inammissibilità, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione: violazione accertata nel caso di Preci ha determinato l'inammissibilità del ricorso

  • dl. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. L. 18 dicembre 2020)

    Norma richiamata in relazione alla trattazione scritta del procedimento quando non è richiesta la discussione orale; procede il deposito di conclusioni scritte

  • Giurisprudenza di legittimità citata

    Sez. Un. n. 47127 del 2021; Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019; Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022 (Fazio)

    Richiamati principi di dettaglio su quantificazione della pena per continuazione e sul regime di preclusione delle questioni rinunciate in appello; la Corte applica questi principi per dichiarare inammissibili i motivi generici o attinenti a censure già rinunciate

Massime di principio

  • Dopo la L. 23/6/2017 n. 103 un ricorso per cassazione proposto personalmente dal reo senza la sottoscrizione di un difensore iscritto all'albo speciale è inammissibile: verificare sempre la firma del difensore abilitato
  • La rinuncia parziale ai motivi di appello comporta il consolidamento in giudicato dei capi rinunciati: in cassazione non sono ammissibili censure attinenti a questioni di merito rinunciate in appello (preclusione dell'esame)
  • Motivi generici, astratti o non specificamente collegati alle questioni devolute in cassazione sono frequentemente dichiarati inammissibili: occorre indicare con precisione gli errori di diritto e la loro concreta rilevanza
  • La critica alla motivazione della sentenza d'appello deve essere circostanziata: non basta richiamare i doveri generali di motivazione (art. 111 Cost., art. 192 c.p.p.), ma va dimostrato in quale punto e con quale effetto la motivazione sia carente
  • Contestazioni sulla quantificazione della pena (es. aumenti per continuazione) richiedono che siano chiaramente indicate le voci di pena contestate e l'erronea applicazione dei criteri normativi o giurisprudenziali (anche alla luce degli orientamenti delle Sezioni Unite)
  • Se l'imputato ritiene che vi fossero condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., deve mantenere tali questioni in appello; se ha rinunciato a contestare il merito in appello, non potrà sollevarle in cassazione
  • In fase di redazione del ricorso per cassazione è essenziale correlare le censure ai motivi residui non rinunciati in appello e fornire elementi specifici per evitare la declaratoria d'inammissibilità

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