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Ordinanza

Ordinanza n. 351/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa sospensione - del Decreto Dirigenziale n. M_D AB05933 REG2025 -OMISSIS-del 16 settembre 2025 (notificato il 24 settembre 2025) della Direzione Generale per il Personale Militare (D.G.P.M.), con il quale il Caporale -OMISSIS- è stato prosciolto dalla ferma per “permanente non idoneità fisio-psico-attitudinale”; - di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi precedenti e successivi, fra i quali in particolare: a) il giudizio medico-legale, non comunicato al ricorrente ed acquisito solo in data 9/10/2025 giusta richiesta di accesso agli atti, versato nel Verbale BL/G N° -OMISSIS- del 3/6/2025, con il quale si ritiene l'odierno ricorrente "TEMPORANEAMENTE NON IDONEO AL SERVIZIO MILITARE PER GG. 7 (SETTE)" b) il giudizio medico-legale, non comunicato al ricorrente ed acquisito solo in data 9/10/2025 giusta richiesta di accesso agli atti, di perdita permanente dell'idoneità al servizio quale Volontario in Ferma Prefissata - in base alla lettera R) n. 3 della direttiva tecnica sanitaria, nonché in base all'art. 582, comma 1, lett. r) n. 3 del T.U.O.M. - adottato nei confronti del Caporale -OMISSIS- dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma con verbale mod. BL/G n. -OMISSIS-in data 10 giugno 2025; c) del parere tecnico, trasmesso con foglio n. M_D A0AD369 REG2025 -OMISSIS-dell'11 settembre 2025, non comunicato al ricorrente ed acquisito solo in data 9/10/2025 giusta richiesta di accesso agli atti, col quale il Comando Sanità e Veterinaria di Roma “…analizzata l'intera documentazione sanitaria, anche di parte, conferma il giudizio di permanente non idoneità al servizio militare incondizionato”.

Giustizia amministrativa202515370

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di proscioglimento dalla ferma per permanente non idoneità fisio-psico-attitudinale, unitamente ai presupposti giudizi medico-legali e al parere tecnico sanitario

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il decreto dirigenziale con cui è stato prosciolto dalla ferma per perdita permanente dell'idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento. Ha contestato il giudizio sanitario posto a fondamento del provvedimento, adottato in applicazione della lettera R), n. 3, della direttiva tecnica sulle imperfezioni e infermità causa di non idoneità e dell'art. 582, comma 1, lett. r), n. 3, del T.U.O.M., nonché il successivo parere tecnico che aveva confermato la permanente non idoneità. Sono stati inoltre impugnati i giudizi medico-legali e il parere tecnico, non comunicati all'interessato e conosciuti soltanto a seguito di accesso agli atti. Dal testo dell'ordinanza non emergono ulteriori dettagli sulle specifiche censure di legittimità dedotte, ma il TAR rileva che il ricorso contesta la fondatezza e la consistenza dell'accertamento sanitario determinante per il proscioglimento.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda cautelare né deciso nel merito il ricorso. Ritenendo necessario acquisire elementi tecnici ai fini della decisione, ha disposto una verificazione ai sensi degli artt. 19, 20 e 66 c.p.a., affidandola al Collegio Medico Legale della Difesa, tramite una commissione scelta in relazione agli accertamenti sanitari da svolgere, con facoltà di avvalersi di specialisti esterni ove mancassero adeguate professionalità interne. La verificazione dovrà accertare, previa acquisizione delle regole tecniche applicabili, la sussistenza e la consistenza della causa di non idoneità sanitaria posta dall'Amministrazione a fondamento del provvedimento, con particolare riferimento alla direttiva tecnica pertinente. Il Ministero dovrà fornire la documentazione necessaria, compresa tutta la documentazione sanitaria; le parti dovranno essere avvisate almeno cinque giorni prima delle operazioni e potranno assistervi tramite consulenti di fiducia, con verbalizzazione degli eventuali rilievi. La relazione motivata e documentata, insieme al verbale, dovrà essere depositata telematicamente presso la Segreteria, possibilmente entro il 15 marzo 2026. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio dell'8 aprile 2026. Le spese della verificazione saranno liquidate dal verificatore. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari.

Norme richiamate

  • artt. 19, 20 e 66 c.p.a.

    Costituiscono la base processuale per disporre la verificazione, acquisire un accertamento tecnico e utilizzarlo ai fini della decisione.

  • art. 582, comma 1, lett. r), n. 3, d.P.R. 90/2020

    È indicato come riferimento normativo della disciplina tecnica relativa alle imperfezioni e infermità che determinano la non idoneità al servizio militare.

  • art. 957, comma 1, lett. f), d.lgs. 66/2010

    È indicato quale fondamento del proscioglimento dalla ferma per perdita permanente dell'idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Giustifica, unitamente alla disciplina europea e all'art. 2-septies del medesimo decreto, l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale presupposto per la protezione dei dati relativi alla salute e per l'oscuramento disposto nella diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È richiamato come ulteriore fondamento della tutela e dell'oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Quando la legittimità di un provvedimento di proscioglimento dalla ferma per permanente non idoneità fisio-psico-attitudinale dipende dalla fondatezza e dalla consistenza di un accertamento sanitario, il giudice amministrativo può disporre una verificazione tecnica prima di decidere il ricorso e la domanda cautelare.
  • La verificazione in materia di idoneità militare deve essere svolta alla luce delle regole tecniche applicabili e deve riguardare non solo l'esistenza astratta della patologia o infermità, ma anche la sua effettiva rilevanza rispetto alla specifica causa di non idoneità posta a fondamento dell'atto impugnato.
  • Nelle operazioni di verificazione le parti devono essere previamente avvisate e possono partecipare mediante consulenti di fiducia, i cui rilievi devono essere riportati nel verbale; l'accertamento deve concludersi con una relazione motivata e documentata.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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