Sentenza n. 76/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla della sentenza del Tribunale di Trapani n. 377/23 con la quale è stata disposta condanna del M.I.M. all’accredito in favore del ricorrente della carta del docente per l’a.s. 2021/22 nella misura di euro 500,00;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all’esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani n. 377/2023, passata in giudicato, relativa all’accredito della carta del docente per l’anno scolastico 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., ricorso per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Trapani n. 377/2023, che aveva condannato il Ministero all’attribuzione della carta del docente per l’anno scolastico 2021/2022, nella misura di euro 500,00. La sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 13 maggio 2025, ed era stata notificata all’amministrazione il 19 luglio 2023. Il ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996 e ha chiesto l’ordine giudiziale di esecuzione del giudicato. Il Ministero si è costituito richiamando la mole del contenzioso nazionale nella materia, quale causa dei ritardi nell’esecuzione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, poiché il giudizio di ottemperanza è proponibile anche per l’esecuzione di sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha inoltre verificato il rispetto degli ulteriori presupposti di proponibilità, incluso il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all’amministrazione. Nel merito, ha accertato l’inadempimento ministeriale e ha escluso che la mole del contenzioso potesse giustificare il ritardo. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato mediante il riconoscimento della carta del docente spettante, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, disponendo che provveda entro un ulteriore termine di sessanta giorni su istanza dell’interessato e senza compenso aggiuntivo. Le spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, sono state poste a carico dell’amministrazione e distratte in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
“Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e ss. del c.p.a.”
Il giudizio di ottemperanza è lo strumento processuale per ottenere l’esecuzione del giudicato e degli altri titoli esecutivi ammessi dalla legge.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
“è ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata”
L’ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo anche per l’esecuzione di sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 669/1996
“termine dilatorio di 120 giorni”
L’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione è proponibile dopo il decorso del termine dilatorio decorrente dalla notificazione del titolo all’amministrazione.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
“può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro”
La regola relativa all’assenza di compenso aggiuntivo per il commissario ad acta, fondata sull’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, è stata ritenuta applicabile per analogia anche a condanne diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., purché siano rispettati gli ulteriori presupposti di proponibilità previsti dalla legge.
- Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione, consente la proposizione dell’azione esecutiva e del giudizio di ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione.
- La mole del contenzioso seriale gravante sull’amministrazione non costituisce, di per sé, una giustificazione dell’inadempimento a un giudicato e non esonera l’amministrazione dall’obbligo di esecuzione tempestiva.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione soccombente, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissando un ulteriore termine per il compimento degli atti necessari all’esecuzione del giudicato.
- Il compenso aggiuntivo del commissario ad acta può essere escluso quando l’attività rientra nei compiti dirigenziali remunerati secondo il principio di onnicomprensività della retribuzione; tale regola può essere applicata per analogia anche a condanne pecuniarie diverse da quelle disciplinate dalla legge n. 89/2001.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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