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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28875/2025 del 31/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta della curatela di ottenere dalla banca la restituzione di somme versate dal fallito per ripianare una presunta scopertura dei conti correnti, scopertura che, secondo l'attrice, era stata in realtà determinata dall'omessa registrazione di ingenti versamenti effettuati in precedenza su vari conti. La curatela chiedeva inoltre il risarcimento dei danni ulteriori, assumendo che il pagamento forzato di tale importo avesse aggravato la crisi dell'impresa fino alla insolvenza e al fallimento. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo prescritte sia l'azione restitutoria, qualificata come ripetizione di indebito, sia quella risarcitoria, facendo decorrere la prescrizione dall'ultimo pagamento del 1984. La Corte d'appello, invece, aveva ritenuto operante la sospensione della prescrizione per dolo del debitore fino al 1994 e, all'esito della c.t.u., aveva accolto parzialmente la domanda, condannando la banca al pagamento di una somma corrispondente ai versamenti per i quali non risultava provata la contabilizzazione o l'utilizzo. La banca ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o insanabilmente contraddittoria, perché la Corte territoriale avrebbe contemporaneamente riconosciuto una grave carenza di dati e accolto la domanda; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e di norme sui rapporti di conto corrente, sostenendo che la prova della mancata destinazione delle somme e della loro indebita trattenuta gravasse sulla parte attrice e non sulla banca; 3) omesso esame di un fatto decisivo, ossia la qualità del fallito di socio e componente del consiglio di amministrazione della banca nonché imprenditore, che avrebbe dimostrato la sua conoscenza dei rapporti bancari e dunque inciso sulla valutazione della domanda e della prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la motivazione della sentenza impugnata non era contraddittoria né apparente, perché la Corte d'appello aveva selezionato, sulla base della consulenza tecnica e della documentazione disponibile, i singoli versamenti per i quali risultava provata l'esecuzione del pagamento e la mancata contabilizzazione, respingendo le altre pretese prive di sufficiente prova. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché, pur formalmente denunciando la violazione dell'art. 2697 c.c., in realtà la censura mirava a contestare la valutazione di merito sull'assolvimento dell'onere probatorio, attività riservata al giudice di merito. Ha poi ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che la qualità professionale del fallito era priva di decisività, essendo al più un elemento indiziario generico e non univoco, insufficiente a ribaltare l'esito della lite o a dimostrare la conoscenza effettiva dei rapporti bancari. Conseguentemente la banca è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    La domanda restitutoria era stata qualificata come azione di ripetizione dell'indebito.

  • art. 2941 n. 8 c.c.

    È stata ritenuta operante la sospensione della prescrizione per dolo del debitore fino al momento in cui la curatela ha avuto effettiva cognizione della condotta dolosa.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sulla distribuzione dell'onere probatorio è stata ritenuta inammissibile perché investiva la valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito sull'assolvimento della prova.

  • art. 1852 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente insieme ad altre norme sui rapporti bancari per sostenere che la prova della destinazione delle somme non gravasse sulla banca.

  • art. 2856 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente insieme ad altre norme sui rapporti bancari, senza che la Corte ne sviluppi un'interpretazione autonoma.

  • art. 1857 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente insieme ad altre norme sui rapporti bancari per contestare la ripartizione dell'onere della prova.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di motivazione della sentenza, non vi è nullità per motivazione apparente quando la decisione consenta di individuare la ratio decidendi e il percorso logico seguito dal giudice, anche se il materiale istruttorio sia incompleto o presenti carenze probatorie.
  • La censura con cui si denuncia la violazione dell'art. 2697 c.c. è inammissibile se, sotto l'apparente deduzione di un errore di diritto, mira in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito circa l'avvenuto assolvimento dell'onere della prova.
  • Nelle azioni fondate sul mancato adempimento, il creditore deve provare l'esistenza del titolo, mentre spetta al debitore dimostrare l'avvenuto adempimento; la controversia sulla prova dell'esecuzione o dell'utilizzo di singoli versamenti va risolta dal giudice del merito secondo il materiale istruttorio disponibile.
  • L'omesso esame di un fatto può giustificare la cassazione solo se il fatto sia decisivo, cioè idoneo, se esaminato, a determinare con certezza un esito diverso della controversia; un elemento solo indiziario, generico o equivoco non integra decisività.
  • Una qualità soggettiva del debitore o del soggetto coinvolto nel rapporto, se non accompagnata da specifici riscontri probatori, non è sufficiente a escludere la mancata giustificazione di somme versate né a sovvertire l'accertamento sulla loro omessa contabilizzazione.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoConto correnteImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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