Sentenza del 12/08/2015 n. 16737 - Corte di Cassazione
ICI - Immobili rurali - Esenzione - Presupposto - Iscrizione in catasto con la qualifica di "rurale" - Rilevanza - Attribuzione di diversa categoria catastale - Impugnazione del classamento - Necessità - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La cooperativa chiedeva il rimborso dell'ICI versata dal 1999 al 2004 per un fabbricato utilizzato per la manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli conferiti dai soci. Sosteneva che l'immobile dovesse essere considerato rurale e quindi esente dall'imposta. Dopo il rigetto da parte del Comune, della Commissione tributaria provinciale e della Commissione tributaria regionale, la società ricorreva per cassazione deducendo, tra l'altro, vizi di motivazione, violazione delle norme processuali, ultrapetizione, mancato rispetto del giudicato e omessa valutazione della natura agricola dell'attività.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha precisato che, ai fini dell'esenzione ICI per i fabbricati rurali, è decisiva l'iscrizione catastale dell'immobile nelle categorie A/6 o D/10, conseguente al riconoscimento dei requisiti di ruralità. Se l'immobile è accatastato in una categoria diversa, il contribuente che invoca l'esenzione deve impugnare il classamento catastale e dimostrare la ruralità in quella sede. Nel caso concreto non risultava provato che il fabbricato fosse classificato come A/6 o D/10; pertanto l'immobile rimaneva soggetto all'ICI, indipendentemente dall'attività agricola svolta al suo interno o dal fatto che i prodotti fossero conferiti dai soci.
Norme richiamate
D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133
Requisiti per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati
La ruralità rilevante ai fini fiscali deve essere riconosciuta secondo i requisiti previsti dalla norma e riflettersi nella classificazione catastale dell'immobile.
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1-bis, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14
Esenzione dall'ICI dei fabbricati rurali
L'esenzione opera per gli immobili effettivamente classificati catastalmente come rurali, nelle categorie A/6 o D/10.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a)
Nozione di fabbricato ai fini ICI
La disciplina ICI deve essere coordinata con la classificazione catastale; la sola destinazione agricola o l'utilizzo per attività di trasformazione di prodotti agricoli non è sufficiente a ottenere l'esenzione.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36, 57 e 58
La sentenza ha ritenuto insussistenti o inammissibili le censure relative alla motivazione, alle domande nuove e alla produzione documentale in appello, rilevando che tali questioni non avrebbero comunque inciso sull'esito della controversia.
Art. 112 c.p.c.
L'eventuale errore del giudice nella ricostruzione giuridica dei presupposti dell'esenzione non costituisce violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, purché il giudice decida sulla domanda proposta.
Art. 2909 c.c.
Un precedente giudicato sulla natura agricola dell'attività non è decisivo quando la questione determinante è diversa, ossia la classificazione catastale del fabbricato ai fini dell'esenzione.
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione ICI prevista per i fabbricati rurali, non basta dimostrare che l'immobile sia utilizzato per attività agricola o per la trasformazione di prodotti agricoli: occorre verificare la sua classificazione catastale.
- L'immobile deve risultare catastalmente rurale, normalmente nelle categorie A/6 o D/10, in conseguenza del riconoscimento dei requisiti di ruralità.
- Se il fabbricato è accatastato in una categoria diversa, il contribuente deve contestare tempestivamente il classamento catastale; senza tale impugnazione, l'immobile resta ordinariamente assoggettato all'imposta.
- La prova dell'attività agricola svolta, dello statuto societario o della provenienza dei prodotti non sostituisce la prova della corretta classificazione catastale.
- Nei contenziosi tributari occorre individuare il presupposto decisivo dell'agevolazione: un giudicato sulla natura agricola dell'attività non comporta automaticamente l'esenzione se non riguarda anche la classificazione catastale del fabbricato.
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