Regolamento (UE) 2025/2228
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2228 della Commissione, del 29 ottobre 2025, recante iscrizione dell’indicazione geografica Etyeki Pezsgő (DOP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone l’iscrizione della denominazione «Etyeki Pezsgő» nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche come DOP. La registrazione segue la procedura prevista dal regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda presentata dall’Ungheria e pubblicata senza che siano state presentate opposizioni. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Iscrizione dell’indicazione geografica «Etyeki Pezsgő» (DOP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica all’indicazione geografica «Etyeki Pezsgő», qualificata come DOP, e produce effetti nell’intero territorio dell’Unione europea mediante l’iscrizione nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche. Rileva per gli operatori del settore vitivinicolo interessati alla produzione, commercializzazione e tutela della denominazione, nonché per le autorità competenti degli Stati membri. Non introduce esclusioni o regimi particolari ulteriori rispetto alla procedura di registrazione già prevista dal regolamento (UE) 2024/1143.
Iscrizione di «Etyeki Pezsgő» nel registro dell’Unione
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2228 della Commissione completa la procedura di registrazione dell’indicazione geografica «Etyeki Pezsgő», riconosciuta come DOP, nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche. L’atto si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2024/1143, che disciplina la protezione delle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli.
Presupposti della registrazione
La Commissione richiama che la domanda era stata presentata dall’Ungheria e ricevuta prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, con successiva pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. È inoltre evidenziato che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla procedura per effetto dell’articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento.
Effetti dell’iscrizione
Con l’articolo 1, «Etyeki Pezsgő» viene iscritta nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. L’effetto pratico è la piena tutela della denominazione come DOP nell’ordinamento dell’Unione, con conseguente rilevanza per i produttori e per i controlli di conformità nei mercati degli Stati membri.
Entrata in vigore e portata generale
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per gli atti della Commissione di questo tipo, il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Iscrizione della DOP «Etyeki Pezsgő»
L’articolo 1 iscrive l’indicazione geografica «Etyeki Pezsgő» come denominazione di origine protetta (DOP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.
Presupposti procedurali della registrazione
Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione, presentata dall’Ungheria e ricevuta dalla Commissione prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, era già stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Non essendo stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile per effetto dell’articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento, la Commissione procede alla registrazione.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre specificato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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