Sentenza del 26/02/2018 n. 90 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Tremonti ambiente - Recupero imposta versata in eccesso oltre il termine per la dichiarazione integrativa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl principio affermato è favorevole al contribuente: la scadenza del termine per la dichiarazione integrativa a favore non impedisce, di per sé, il recupero dell'imposta versata in eccesso mediante istanza di rimborso. L'istanza deve essere presentata entro quarantotto mesi dalla data del versamento. Nel testo fornito non sono indicati gli estremi della sentenza, né una decisione specifica sul caso concreto.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguarda la possibilità di recuperare l'imposta versata in eccesso in relazione all'agevolazione Tremonti Ambiente, prevista dall'art. 6, commi 13 e seguenti, della legge n. 388/2000, quando siano ormai decorsi i termini per presentare una dichiarazione integrativa a favore. Secondo il principio riportato, il contribuente può presentare un'istanza di rimborso del versamento indebitamente o eccessivamente effettuato, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973.
Norme richiamate
Art. 6, commi 13 e seguenti, legge n. 388/2000
Agevolazione "Tremonti Ambiente"
La norma costituisce il fondamento dell'agevolazione fiscale oggetto della controversia.
Art. 38 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973
Il rimborso deve essere richiesto entro quarantotto mesi dalla data del versamento
La disposizione consente di chiedere il rimborso delle somme versate in eccesso o indebitamente, entro il termine decadenziale di quarantotto mesi decorrente dal versamento.
Massime di principio
- Quando il termine per presentare una dichiarazione integrativa a favore è scaduto, il contribuente può valutare l'utilizzo dell'istanza di rimborso, se ricorrono i presupposti previsti dalla disciplina del rimborso.
- Il termine per chiedere il rimborso decorre, in linea generale, dalla data del versamento e deve essere verificato con particolare attenzione, poiché la sua scadenza può determinare la decadenza dal diritto.
- L'istanza deve documentare l'importo versato in eccesso, il fondamento dell'agevolazione e il calcolo della maggiore imposta pagata.
- La possibilità di presentare un'istanza di rimborso non implica automaticamente l'accoglimento: l'Amministrazione può verificare la spettanza dell'agevolazione, la corretta quantificazione del credito e il rispetto dei requisiti sostanziali e procedurali.
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