Cassazione Penale, Ordinanza n. 01341/2025 del 13/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione l'ordinanza del GIP che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. La fattispecie sostanziale indicata nel provvedimento riguarda un'imputazione di tentato omicidio, richiamata attraverso gli artt. 56 e 575 c.p., ma il ricorso non investe il merito del reato: contesta, in via processuale, la decisione che ha ritenuto inammissibile il patteggiamento. La Corte ha rilevato che l'ordinanza di rigetto, e quindi anche quella di inammissibilità con i medesimi effetti, non è immediatamente impugnabile, nemmeno per abnormità, poiché si tratta di provvedimento non definitivo e soggetto a specifico rimedio impugnatorio differito, esercitabile contro la sentenza di primo grado che non abbia riconosciuto la legittimità della richiesta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto avverso un provvedimento non immediatamente impugnabile. Ha quindi disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa. La decisione non ha inciso nel merito sulla responsabilità per il reato contestato, ma solo sulla ritualità dell'impugnazione contro il diniego di patteggiamento.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Disciplina la richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti; il provvedimento di rigetto/inammissibilità di tale richiesta non è immediatamente impugnabile.
art. 591, comma 1, lett. b), c.p.p.
Il ricorso è dichiarato inammissibile quando è proposto avverso un provvedimento non impugnabile nei termini indicati dalla legge.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la declaratoria de plano di inammissibilità del ricorso nei casi previsti, con conseguente condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria se non esclusi profili di colpa.
art. 56 c.p.
Richiamato quale norma sul tentativo in relazione al reato ascritto all'imputato.
art. 575 c.p.
Richiamato quale norma incriminatrice del delitto di omicidio, oggetto della contestazione sostanziale nel procedimento.
Massime di principio
- L'ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. non è immediatamente ricorribile per cassazione, poiché integra un provvedimento non definitivo dotato di un rimedio impugnatorio specifico e differito.
- L'inammissibilità del ricorso è dichiarabile de plano quando l'impugnazione è proposta contro un provvedimento non impugnabile nei termini di legge.
- La sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende può essere applicata se non è possibile escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.
- La contestazione del merito del reato rimane estranea alla decisione quando il ricorso riguarda esclusivamente la legittimità processuale del diniego di patteggiamento.
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