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Sentenza

Sentenza n. 10664/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: “(i) delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento di parti delle offerte, resa a mezzo della “comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell’art.90, comma 1, d.lgs. n.36/2023”, relativa alla “procedura aperta di rilevanza europea ai sensi dell’art. 71, d.lgs. n. 36/2023, da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa diretta alla stipula di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell’art. 59, comma 3 del medesimo decreto per l’affidamento del servizio di pulizia e facchinaggio presso gli edifici di proprietà e/o gestiti della società “EUR s.p.a.” - lotto 3 - CIG B70E5ADC7B, prot. n. 0004160 del 30 aprile 2026, di EUR s.p.a; (ii) ove occorrer possa, della determinazione del Procuratore speciale di EUR S.p.A. n.39 del 30 aprile 2026; (iii) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti”. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 18/5/2026: per l’annullamento (i) del provvedimento del 14 maggio 2026, prot. n. 0004551 di EUR S.p.A., di riscontro all'istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente il 4 maggio 2026, (ii) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti; domande di annullamento che si aggiungono a quelle contenute nel ricorso introduttivo, nonché per la condanna dell’amministrazione resistente a concedere l’accesso integrale agli atti richiesti, ove occorrer possa anche ai sensi dell’art. 116 c.p.a. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 27/5/2026: per l’annullamento, previa adozione di ogni opportuna misura cautelare, anche monocratica ex art. 56 c.p.a. (i) della determinazione n. 39 del 30 aprile 2026 di Eur S.p.A., recante l’approvazione della proposta di aggiudicazione, la graduatoria finale di gara e la conseguente aggiudicazione di Eur S.p.A. in favore del Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti relativa alla “procedura aperta di rilevanza europea ai sensi dell’art. 71, d.lgs. n. 36/2023, da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa diretta alla stipula di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell’art. 59, comma 3 del medesimo decreto per l’affidamento del servizio di pulizia e facchinaggio presso gli edifici di proprietà e/o gestiti dalla società “eur s.p.a.” - lotto 3 - cig b70e5adc7b (vd. doc. 4) e della relativa comunicazione del 30 aprile 2026 di Eur S.p.A., disposta con nota prot. n. 4160 (doc. 1); (ii) della proposta di aggiudicazione redatta dal Responsabile del Procedimento in fase di acquisto e della consequenziale proposta adottata dal procuratore generale di Eur S.p.A.; (iii) della proposta di affidamento redatta dall’organo preposto alla valutazione delle offerte di gara; (iv) della relazione del 21 aprile 2026, avente ad oggetto le valutazioni di cui al sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta svolto nei confronti del Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti; (v) ove occorrer possa e nei limiti di interesse, del verbale n. 7 dell’11 marzo 2026, adottato dal Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, con cui si è proceduto al ricalcolo dei punteggi attribuiti agli operatori economici rimasti in gara, con conseguente rideterminazione della graduatoria finale del Lotto 3; (vi) ove occorrer possa e nei limiti di interesse, del verbale agli atti di EUR S.p.A., n. 8 del 23 marzo 2026, ove si dà atto dello svolgimento delle operazioni di gara in sede di ricalcolo dei punteggi; (vii) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti. nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto d’appalto medio tempore stipulato, con subentro nello stesso, ai sensi degli artt. 122 e 124 c.p.a., nonché per la condanna al risarcimento del danno (con espressa riserva di quantificarli in corso di causa) domande di annullamento che si aggiungono a quelle contenute nel ricorso per motivi aggiunti e nel ricorso introduttivo.

Giustizia amministrativa202605446

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: decisioni della stazione appaltante sull'oscuramento dei giustificativi dell'offerta dell'aggiudicatario e successivo diniego parziale di accesso integrale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, seconda classificata in una procedura aperta per l'affidamento di servizi di pulizia e facchinaggio, ha contestato l'oscuramento di parti dei giustificativi prodotti dall'aggiudicatario nella verifica dell'anomalia dell'offerta. In particolare, ha dedotto che la stazione appaltante avrebbe recepito acriticamente la generica opposizione dell'aggiudicatario, senza verificare l'effettiva sussistenza di segreti tecnici o commerciali e senza motivare adeguatamente il bilanciamento tra riservatezza e diritto di accesso difensivo. Sono stati contestati gli oscuramenti relativi ai costi delle forniture e delle attrezzature, nonché alle singole voci del costo della manodopera, ritenute necessarie per verificare la sostenibilità dell'offerta e per proporre eventuali censure contro il giudizio di anomalia. Le resistenti hanno eccepito il divieto di venire contra factum proprium, richiamando una precedente dichiarazione della ricorrente con cui essa aveva chiesto l'oscuramento della propria offerta e dei propri giustificativi, nonché l'assenza di interesse derivante dalla mancata impugnazione di precedenti decisioni sull'oscuramento. Con ulteriori motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione, gli atti della verifica di anomalia e gli atti di ricalcolo della graduatoria, chiedendo anche inefficacia del contratto, subentro e risarcimento del danno.

La decisione

Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il successivo provvedimento della stazione appaltante del 14 maggio 2026, non meramente confermativo e dotato di autonoma motivazione, costituiva la determinazione finale sull'istanza di accesso. Sono state respinte le eccezioni fondate sul divieto di venire contra factum proprium: la precedente richiesta di oscuramento della ricorrente riguardava un'offerta diversa e non escludeva che, nel caso concreto, i documenti dell'aggiudicatario non fossero meritevoli di riservatezza. È stata inoltre ritenuta irrilevante la mancata contestazione di precedenti oscuramenti, poiché l'interesse ad agire era sorto con la nuova aggiudicazione in favore dell'attuale controinteressato e riguardava i giustificativi della verifica di anomalia. Il primo ricorso per motivi aggiunti è stato accolto. Il TAR ha ritenuto illegittimo l'oscuramento delle singole voci del costo della manodopera: la conoscenza del solo costo complessivo non consente, soprattutto negli appalti ad alta intensità di lavoro, di verificare adeguatamente la sostenibilità dell'offerta. Le generiche esigenze organizzative e la compresenza di altri appalti sul territorio non integrano un segreto tecnico o commerciale, in assenza di indicazione di soluzioni organizzative particolarmente originali, innovative e idonee a garantire un vantaggio concorrenziale in una pluralità indeterminata di gare. È stato ritenuto illegittimo anche l'oscuramento integrale dei costi delle attrezzature. La stazione appaltante si era limitata a una motivazione assertiva e di stile, recependo senza autonoma istruttoria le dichiarazioni dell'aggiudicatario. Gli accordi di riservatezza con i fornitori possono giustificare, se comprovati, l'omissione dei loro nomi, ma non l'oscuramento dei prezzi, necessari per contestare il giudizio di anomalia. È stato quindi ordinato alla stazione appaltante di consegnare entro dieci giorni la documentazione richiesta in versione non oscurata, fatti salvi gli eventuali nomi dei fornitori coperti da accordi di non divulgazione debitamente dimostrati. I secondi motivi aggiunti, aventi a oggetto l'aggiudicazione e gli ulteriori atti di gara, sono stati convertiti nel rito ordinario, con rinvio della trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio già fissata. Le spese relative al giudizio di accesso sono state poste solidalmente a carico delle resistenti.

Norme richiamate

  • art. 35 d.lgs. 36/2023

    "accesso agli atti e riservatezza"; "indispensabile"; "motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente"

    La stazione appaltante deve verificare anzitutto se il segreto tecnico o commerciale sia effettivamente meritevole di tutela e deve bilanciare la riservatezza con il diritto di accesso difensivo; l'accesso deve essere consentito quando l'oscuramento non è giustificato o quando sia possibile una soluzione meno limitativa.

  • art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. 36/2023

    "motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente"

    La dichiarazione dell'offerente deve individuare e comprovare specificamente i segreti tecnici o commerciali; una generica invocazione dell'organizzazione aziendale o di accordi di riservatezza non basta a giustificare l'oscuramento integrale.

  • art. 35, comma 5, d.lgs. 36/2023

    La prevalenza del diritto di accesso difensivo opera quando il documento è indispensabile, ma presuppone la preventiva verifica dell'effettiva meritevolezza del segreto e la ricerca di modalità che consentano di tutelare, per quanto possibile, entrambi gli interessi.

  • art. 36 d.lgs. 36/2023

    La disciplina dell'accesso nella procedura di gara deve essere applicata assicurando il bilanciamento tra tutela della riservatezza commerciale ed effettività della tutela giurisdizionale.

  • art. 90, comma 1, d.lgs. 36/2023

    La comunicazione dell'aggiudicazione e delle decisioni sull'oscuramento è rilevante ai fini della conoscibilità dell'esito della gara e dell'accesso agli atti.

  • art. 116 c.p.a.

    La domanda di accesso può essere proposta nel rito speciale previsto per le controversie in materia di accesso ai documenti amministrativi.

  • art. 56 c.p.a.

    La domanda cautelare monocratica è stata formulata nei secondi motivi aggiunti, la cui trattazione è stata rinviata dopo la conversione nel rito ordinario.

  • art. 122 c.p.a.

    La ricorrente ha chiesto la dichiarazione di inefficacia del contratto, domanda non decisa nella presente sentenza per effetto della conversione dei secondi motivi aggiunti nel rito ordinario.

  • art. 124 c.p.a.

    La ricorrente ha chiesto il subentro nel contratto e il risarcimento del danno, domande non definite dalla pronuncia sui primi motivi aggiunti.

  • art. 24 Cost.

    "diritto alla prova"; "diritto di agire e resistere in giudizio"

    Il diritto alla prova, comprensivo dell'accesso ai documenti necessari a far valere le proprie ragioni, costituisce componente del diritto di azione e difesa.

Massime di principio

  • Nelle controversie sull'accesso ai giustificativi dell'offerta aggiudicataria, la stazione appaltante non può limitarsi a recepire la dichiarazione di riservatezza dell'offerente, ma deve svolgere una specifica istruttoria e motivare concretamente l'effettiva sussistenza di segreti tecnici o commerciali e il bilanciamento con il diritto di accesso difensivo.
  • La qualifica di segreto tecnico o commerciale richiede l'individuazione di informazioni specifiche, suscettibili di sfruttamento economico, idonee a procurare un vantaggio concorrenziale e caratterizzate da effettiva e comprovata segretezza oggettiva; non è sufficiente il generico riferimento al know-how, all'organizzazione aziendale o alla presenza di altri appalti.
  • Negli appalti ad alta intensità di lavoro, il diritto di accesso difensivo può comprendere le singole voci del costo della manodopera, poiché la conoscenza del solo costo complessivo non consente di verificare adeguatamente la sostenibilità dell'offerta e il giudizio di anomalia.
  • Gli accordi di riservatezza con i fornitori, ove comprovati, possono giustificare l'oscuramento dei nominativi dei fornitori, ma non comportano automaticamente l'oscuramento dei prezzi delle attrezzature quando questi siano necessari per contestare il giudizio di anomalia.
  • Il bilanciamento tra riservatezza e accesso deve privilegiare soluzioni proporzionate: l'amministrazione deve evitare l'oscuramento integrale quando sia possibile preservare la riservatezza mediante l'omissione dei soli dati identificativi o di altri elementi non indispensabili.

Come è indicizzato

MaterieAccesso agli atti di garaOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
SottomaterieAnomalia dell'offerta
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaTrasparenza e pubblicità

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