Cassazione Civile, Ordinanza n. 11186/2023 del 27/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La controversia nasce da una condanna per danno erariale emessa dalla Corte dei conti in relazione all'affidamento diretto, senza evidenza pubblica, di una fornitura complementare di essenze arboree per la realizzazione del sito Expo. Secondo i giudici contabili, il prezzo pattuito sarebbe stato eccessivo e non congruo rispetto al mercato, con conseguente danno per la società pubblica Expo 2015. Il ricorrente principale ha impugnato la sentenza di appello deducendo: 1) violazione dei limiti esterni della giurisdizione, sostenendo che l'art. 12 del d.lgs. 175/2016 non consentisse di radicare la giurisdizione contabile in assenza di un danno al patrimonio della società in house o dell'ente controllante; 2) violazione dell'art. 1, comma 4, L. 20/1994, perché egli era legato alla società in house da un rapporto di lavoro privatistico e non da pubblico impiego; 3) erronea affermazione del rapporto di servizio, sostenendo di non aver avuto un rapporto diretto con Expo 2015 e di aver svolto attività ascrivibili ad altro progettista responsabile; 4) inapplicabilità dell'art. 12 del d.lgs. 175/2016 alle società che avrebbero concluso il processo di quotazione entro i termini indicati dal TUSP, con conseguente esclusione della giurisdizione della Corte dei conti. Il ricorso incidentale del coobbligato ha a sua volta contestato la giurisdizione contabile, deducendo l'assenza di un rapporto di servizio con Expo 2015 e l'insussistenza dei presupposti per applicare l'art. 12 alle attività svolte nell'ambito della vicenda.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha affermato che la giurisdizione della Corte dei conti sussiste anche quando il danno sia arrecato a una società in house da soggetti inseriti, in virtù di un rapporto di servizio, nell'iter procedimentale di un'altra società in house partecipata dallo stesso ente pubblico. Ha ritenuto irrilevante la natura privatistica del rapporto di lavoro e ha escluso che le doglianze volte a contestare in concreto il ruolo svolto dai ricorrenti potessero essere esaminate in sede di motivi di giurisdizione, perché attengono ai limiti interni e al merito. Ha inoltre ritenuto non decisiva e comunque non dimostrata la dedotta qualificazione di una delle società come quotata ai fini dell'esclusione dell'art. 12. Per effetto del rigetto, non sono state liquidate spese poiché il controricorrente è il pubblico ministero contabile. È stato anche dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 103 Cost.
Richiamato come parametro del riparto di giurisdizione; la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità sui motivi di giurisdizione riguarda solo i limiti esterni e non il merito della valutazione del rapporto di servizio.
art. 12 d.lgs. 175/2016
È interpretato nel senso che attribuisce alla Corte dei conti la giurisdizione per il danno erariale causato dagli amministratori e dipendenti delle società in house, senza distinguere tra danno diretto e danno obliquo.
art. 1, comma 4, L. 20/1994
È letto in continuità con l'art. 12 del TUSP, come norma che consente di perseguire anche il danno arrecato a amministrazioni o enti pubblici diversi da quello di appartenenza del dipendente, in una logica di tutela unitaria della finanza pubblica.
art. 2, comma 1, lett. p), d.lgs. 175/2016
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'esclusione della società dall'ambito applicativo del TUSP; la Corte osserva che il presupposto fattuale della censura non risulta accertato.
art. 26, comma 5, d.lgs. 175/2016
Invocato per l'asserita inapplicabilità dell'art. 12 alle società quotate o in via di quotazione; la Corte ritiene la doglianza inammissibile per difetto di accertamento del presupposto di fatto.
art. 1, comma 5, d.lgs. 175/2016
Richiamato quale clausola di salvezza delle sole disposizioni espressamente applicabili alle società quotate; la Corte nega che ciò sia decisivo nel caso concreto.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indica la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La giurisdizione contabile può sussistere anche quando il danno patrimoniale sia arrecato a una società in house da soggetti che operano in forza di un rapporto di servizio con un'altra società in house partecipata dallo stesso ente pubblico, purché vi sia un inserimento funzionale nell'iter procedimentale dell'attività pubblica.
- Ai fini della giurisdizione della Corte dei conti è sufficiente la configurabilità oggettiva di un rapporto di impiego o di servizio; le contestazioni sulla concreta ampiezza delle mansioni, sulla corretta assegnazione del ruolo o sull'effettiva partecipazione alla condotta attengono al merito e non ai limiti esterni della giurisdizione.
- Il rapporto di servizio rilevante per la responsabilità contabile non richiede un pubblico impiego in senso formale: può derivare anche da un rapporto privatistico o da una convenzione, quando il soggetto sia inserito nell'apparato organizzativo dell'ente e concorra, in modo anche tecnico-funzionale, al perseguimento di finalità pubbliche.
- La disciplina delle società in house, ai fini della responsabilità erariale, valorizza la natura sostanzialmente pubblica della società e l'assenza di reale alterità rispetto all'ente controllante; perciò il danno arrecato al patrimonio della società può essere trattato come danno erariale.
- La distinzione tra danno diretto e danno obliquo non esclude la giurisdizione contabile quando il pregiudizio sia causalmente collegato all'azione di soggetti inseriti nel circuito funzionale della pubblica amministrazione o di società in house collegate.
- Le censure fondate su presupposti di fatto non accertati dalla sentenza impugnata non possono essere coltivate in sede di legittimità come motivi di giurisdizione, se richiedono una rivalutazione del fatto o dell'effettiva ricorrenza della qualità soggettiva della società coinvolta.
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