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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17058/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 15 dicembre 2023. Dalla motivazione emerge che i primi due motivi lamentavano l'erronea applicazione dell'art. 131-bis c.p., in relazione al reato di truffa, e dell'art. 494 c.p., sostenendo in sostanza che dovesse riconoscersi la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e che non fossero integrati gli elementi dei reati contestati. Il terzo motivo censurava la quantificazione della pena, ritenuta eccessiva. La Corte di cassazione ha però rilevato che i primi due motivi erano meramente riproduttivi di censure già esaminate e respinte dai giudici di merito, senza una specifica critica alle rationes decidendi della sentenza impugnata; il terzo motivo è stato considerato inammissibile perché attinente al trattamento sanzionatorio, già sorretto da motivazione sufficiente e non illogica.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile sulla base delle ragioni ostative già esaminate dai giudici di merito.

  • art. 640 c.p.

    È richiamato come reato rispetto al quale il ricorrente invocava la non punibilità per particolare tenuità del fatto.

  • art. 494 c.p.

    È richiamato come secondo reato contestato, oggetto di censura nel ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitino a riprodurre censure già dedotte e disattese nei gradi di merito, senza confrontarsi in modo specifico con le argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
  • La deduzione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una critica mirata alle ragioni per cui i giudici di merito l'abbiano esclusa; non è sufficiente reiterare la stessa doglianza già respinta.
  • Le censure sulla misura della pena sono inammissibili quando si risolvono in una contestazione del trattamento sanzionatorio già congruamente motivato dal giudice di merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàTruffaFalsa attestazione sull'identità o qualità personali
RamiParte generaleDelitti contro il patrimonioDelitti contro la persona
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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