Ordinanza n. 151/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale dell’Unità di Valutazione Multidimensionale relativo al riesame del Progetto Individuale ex art. 14, comma 2, l. 328/2000
Esito
Favorevole al ricorrente (persona assistita)
Prevale il privato
La controversia
La parte ricorrente ha impugnato il verbale con cui è stato riesaminato il Progetto Individuale relativo alla persona con disabilità, chiedendone l’annullamento e la condanna delle amministrazioni alla redazione di un nuovo Piano Personalizzato. Sono stati dedotti la violazione e falsa applicazione dell’art. 14 l. 328/2000, dell’art. 97 Cost. e degli artt. 4 e 5 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, nonché la violazione dell’art. 3 l. 241/1990, il difetto di motivazione e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, sviamento dalla causa tipica e contraddittorietà. In particolare, è stata lamentata l’omessa previsione nel Piano del servizio di trasporto presso il Centro socio-educativo indicato dalla parte, inclusa la necessaria copertura finanziaria, e la mancata valutazione di modalità alternative al ricovero presso tale Centro, tra cui l’assistenza indiretta, previa rendicontazione delle spese sostenute.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha ritenuto sussistente, con valutazione sommaria e senza pregiudizio per il merito, il fumus boni iuris relativamente alle censure concernenti l’omessa previsione e copertura del trasporto verso il Centro deputato alla cura e la mancata esplicitazione delle ragioni dell’eventuale diversa modalità di erogazione di terapie riconosciute come necessarie. Il Collegio ha richiamato un recente precedente del CGARS, secondo cui è illegittimo il Piano Personalizzato che non preveda le necessarie coperture del trasporto del disabile verso i Centri di cura o che non motivi sulle ragioni per cui prestazioni necessarie debbano essere erogate con modalità diverse da quelle richieste. Quanto al periculum in mora, il Tribunale ha ritenuto possibile fronteggiare il pregiudizio mediante la fissazione a breve dell’udienza pubblica ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., fissata per il 28 maggio 2026. L’istanza cautelare è stata pertanto accolta nei limiti della motivazione; le spese sono state riservate al definitivo. Le controdeduzioni dell’Azienda sanitaria, depositate tardivamente, sono state considerate esclusivamente come atto di costituzione.
Norme richiamate
art. 14 l. 328/2000
Il Piano Personalizzato deve considerare le esigenze effettive della persona con disabilità e prevedere le prestazioni necessarie, comprese le relative modalità organizzative e coperture del trasporto verso i Centri di cura.
art. 3 l. 241/1990
Il Piano deve esplicitare le ragioni delle scelte compiute, soprattutto quando, pur riconoscendo la necessità delle terapie, individui modalità di erogazione diverse da quelle specificamente richieste dall’interessato.
art. 55 c.p.a.
Quando il periculum può essere fronteggiato mediante la rapida definizione del giudizio, il giudice può fissare a breve l’udienza pubblica di discussione del merito in luogo di adottare una misura cautelare dal contenuto più incisivo.
art. 97 Cost.
Richiamato quale parametro di legittimità dell’azione amministrativa, in relazione alla corretta istruttoria e alla cura effettiva delle esigenze della persona assistita.
artt. 4 e 5 Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità
Richiamati quali parametri sovranazionali di tutela dei diritti delle persone con disabilità e di non discriminazione.
Massime di principio
- È illegittimo il Piano Personalizzato ex art. 14 l. 328/2000 che ometta di prevedere il servizio di trasporto necessario per consentire alla persona con disabilità di raggiungere il Centro medico o socio-sanitario incaricato delle prestazioni di cura, senza assicurare anche la relativa copertura finanziaria.
- Quando l’interessato formuli una specifica richiesta sulle modalità di esecuzione di terapie riconosciute come necessarie, l’amministrazione deve valutare tale soluzione e motivare puntualmente le ragioni per cui le prestazioni siano eventualmente erogate con modalità differenti.
- Nella fase cautelare, la fissazione a breve dell’udienza pubblica di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. può costituire una misura idonea a fronteggiare il periculum in mora, quando la rapida definizione della controversia sia sufficiente a evitare il pregiudizio grave e irreparabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 23 mar 2026Ordinanza n. 570/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 23 mar 2026Ordinanza n. 1809/2026 - Roma, Sezione 3B
- Ordinanza · 23 mar 2026Ordinanza n. 1810/2026 - Roma, Sezione 3B
- Ordinanza · 23 mar 2026Ordinanza n. 5331/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Ordinanza · 23 mar 2026Ordinanza n. 5332/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Ordinanza · 23 mar 2026Ordinanza n. 5344/2026 - Roma, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →