Cassazione Civile, Ordinanza n. 14023/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale relativo alla rettifica del valore di un immobile. In primo grado la CTP di Venezia aveva accolto il ricorso dell'ente proprietario/possessore, annullando integralmente l'avviso per difetto di motivazione. In appello, l'Ufficio sosteneva che, su un medesimo avviso, si fosse formato un giudicato esterno derivante da una diversa sentenza resa nei confronti della società cessionaria del diritto di superficie sull'immobile, la quale aveva rideterminato il valore in euro 25 al mq anziché euro 40 al mq, con conseguente solo parziale illegittimità dell'atto e non già sua totale caducazione. Con il ricorso per cassazione l'Ufficio ha dedotto: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente, illogica, contraddittoria e incomprensibile, per non avere la CTR verificato la reale portata del giudicato esterno; (2) violazione degli artt. 2909 c.c. e 112 c.p.c., perché il giudicato invocato non avrebbe potuto portare al rigetto integrale dell'appello e alla conferma della sentenza di primo grado, che aveva annullato l'atto per difetto di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati e da esaminare congiuntamente i due motivi. Ha osservato che la CTR, richiamando in modo apodittico il giudicato esterno formatosi in altro giudizio e rigettando per ciò solo l'appello dell'Ufficio, aveva adottato una motivazione solo apparente, senza verificare la concreta portata di quel giudicato, che risultava invece riferito a un annullamento soltanto parziale dell'avviso nei confronti di altro soggetto. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato come parametro della necessaria motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per censurare la nullità della sentenza per motivazione mancante o solo apparente
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della decisione
art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992
richiamato tra le norme sul processo tributario applicabili
art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. 546/1992
richiamato per la struttura e il contenuto della sentenza tributaria
art. 53 d.lgs. 546/1992
richiamato nel motivo relativo al regime delle impugnazioni nel processo tributario
art. 54 d.lgs. 546/1992
richiamato nel motivo relativo al regime delle impugnazioni nel processo tributario
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
usato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 2909 c.c.
richiamato per sostenere i limiti oggettivi del giudicato esterno
art. 112 c.p.c.
richiamato per censurare l'eventuale ultrapetizione o l'omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato
Massime di principio
- Il giudice non può limitarsi a richiamare il giudicato esterno in modo meramente assertivo: deve accertarne la concreta portata oggettiva e soggettiva prima di trarne conseguenze decisive nel processo pendente.
- La motivazione è solo apparente quando la decisione si fonda su un riferimento al giudicato privo di effettiva verifica del suo contenuto, con conseguente nullità della sentenza.
- Un giudicato formatosi in un diverso giudizio relativo al medesimo atto o rapporto non può essere automaticamente esteso a determinare l'annullamento integrale dell'atto se esso abbia prodotto soltanto un effetto parziale o sia intervenuto nei confronti di un soggetto diverso.
- Nel processo tributario, la corretta applicazione del giudicato esterno richiede di distinguere tra annullamento totale e annullamento parziale dell'atto impugnato, evitando decisioni apodittiche che travisino l'effettivo contenuto della precedente pronuncia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13860/2026 del 13/05/2026
- ordinanza_civile · 13 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13861/2026 del 13/05/2026
- ordinanza_civile · 13 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13862/2026 del 13/05/2026
- ordinanza_civile · 13 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13863/2026 del 13/05/2026
- ordinanza_civile · 13 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13866/2026 del 13/05/2026
- ordinanza_civile · 13 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13867/2026 del 13/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →