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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14023/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale relativo alla rettifica del valore di un immobile. In primo grado la CTP di Venezia aveva accolto il ricorso dell'ente proprietario/possessore, annullando integralmente l'avviso per difetto di motivazione. In appello, l'Ufficio sosteneva che, su un medesimo avviso, si fosse formato un giudicato esterno derivante da una diversa sentenza resa nei confronti della società cessionaria del diritto di superficie sull'immobile, la quale aveva rideterminato il valore in euro 25 al mq anziché euro 40 al mq, con conseguente solo parziale illegittimità dell'atto e non già sua totale caducazione. Con il ricorso per cassazione l'Ufficio ha dedotto: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente, illogica, contraddittoria e incomprensibile, per non avere la CTR verificato la reale portata del giudicato esterno; (2) violazione degli artt. 2909 c.c. e 112 c.p.c., perché il giudicato invocato non avrebbe potuto portare al rigetto integrale dell'appello e alla conferma della sentenza di primo grado, che aveva annullato l'atto per difetto di motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati e da esaminare congiuntamente i due motivi. Ha osservato che la CTR, richiamando in modo apodittico il giudicato esterno formatosi in altro giudizio e rigettando per ciò solo l'appello dell'Ufficio, aveva adottato una motivazione solo apparente, senza verificare la concreta portata di quel giudicato, che risultava invece riferito a un annullamento soltanto parziale dell'avviso nei confronti di altro soggetto. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato come parametro della necessaria motivazione dei provvedimenti giurisdizionali

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato per censurare la nullità della sentenza per motivazione mancante o solo apparente

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della decisione

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992

    richiamato tra le norme sul processo tributario applicabili

  • art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. 546/1992

    richiamato per la struttura e il contenuto della sentenza tributaria

  • art. 53 d.lgs. 546/1992

    richiamato nel motivo relativo al regime delle impugnazioni nel processo tributario

  • art. 54 d.lgs. 546/1992

    richiamato nel motivo relativo al regime delle impugnazioni nel processo tributario

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    usato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per sostenere i limiti oggettivi del giudicato esterno

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per censurare l'eventuale ultrapetizione o l'omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato

Massime di principio

  • Il giudice non può limitarsi a richiamare il giudicato esterno in modo meramente assertivo: deve accertarne la concreta portata oggettiva e soggettiva prima di trarne conseguenze decisive nel processo pendente.
  • La motivazione è solo apparente quando la decisione si fonda su un riferimento al giudicato privo di effettiva verifica del suo contenuto, con conseguente nullità della sentenza.
  • Un giudicato formatosi in un diverso giudizio relativo al medesimo atto o rapporto non può essere automaticamente esteso a determinare l'annullamento integrale dell'atto se esso abbia prodotto soltanto un effetto parziale o sia intervenuto nei confronti di un soggetto diverso.
  • Nel processo tributario, la corretta applicazione del giudicato esterno richiede di distinguere tra annullamento totale e annullamento parziale dell'atto impugnato, evitando decisioni apodittiche che travisino l'effettivo contenuto della precedente pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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