Cassazione Civile, Ordinanza n. 04794/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso a seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, con il quale venivano recuperati a tassazione, per l'anno 2007, maggiori redditi d'impresa ai fini IRPEF, IRAP e IVA, oltre sanzioni, in un contesto di omessa presentazione della dichiarazione fiscale. La contribuente aveva sostenuto che l'omissione degli adempimenti tributari fosse imputabile esclusivamente al coniuge, al quale aveva conferito procura a operare in banca e la gestione dell'attività, senza obbligo di rendiconto, e che pertanto non potessero esserle irrogate sanzioni in assenza di sua colpa. Inoltre aveva dedotto la violazione dell'art. 12, comma 5, dello Statuto del contribuente, assumendo che il superamento del termine di permanenza dei verificatori presso la sede aziendale rendesse invalido l'accertamento o inutilizzabili le prove raccolte. La CTR aveva respinto l'appello. In cassazione la ricorrente articolava due motivi: 1) violazione dell'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 472/1997, per avere la CTR escluso l'esimente del fatto del terzo; 2) violazione dell'art. 12, comma 5, l. n. 212/2000, per avere la CTR ritenuto irrilevante, ai fini della validità dell'accertamento, l'eventuale superamento del termine di permanenza dei verificatori.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'esonero da responsabilità per fatto esclusivo del terzo richiede, nei casi di omessa dichiarazione/omesso versamento, che il contribuente dimostri di aver vigilato sull'incaricato; nel caso concreto la CTR aveva accertato in fatto il mancato assolvimento di tale obbligo di controllo, accertamento non sindacabile in sede di legittimità. Ha dichiarato il secondo motivo inammissibile per difetto di specificità, osservando anche che, comunque, era infondato perché la violazione del termine di permanenza previsto dall'art. 12, comma 5, dello Statuto del contribuente non determina nullità dell'accertamento né inutilizzabilità delle prove, non essendo previste tali sanzioni dalla legge. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l'Agenzia era rimasta intimata. È stato disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È il parametro di legittimità invocato per denunciare violazione di legge sostanziale.
art. 6, comma 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Prevede una causa generale di non punibilità del contribuente, del sostituto e del responsabile d'imposta quando l'omesso pagamento sia addebitabile esclusivamente a fatto denunciato all'autorità giudiziaria e imputabile a terzi; la Corte ne ribadisce l'applicazione solo se il contribuente prova di aver diligentemente vigilato sull'incaricato.
art. 12, comma 5, l. 27 luglio 2000, n. 212
La violazione del termine di permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente non comporta di per sé nullità dell'accertamento né inutilizzabilità delle prove raccolte.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di sanzioni tributarie, il contribuente che affidi a un terzo l'adempimento degli obblighi fiscali non si libera automaticamente da responsabilità: deve dimostrare di avere vigilato sull'esecuzione dell'incarico, restando esclusa la punibilità solo se l'inadempimento è esclusivamente addebitabile al terzo e il contribuente non è in colpa.
- L'esimente per fatto del terzo non opera quando il giudice di merito accerti, con valutazione di fatto non sindacabile in cassazione se congruamente motivata, che il contribuente non ha esercitato il necessario controllo sull'incaricato.
- La violazione del termine di permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente, previsto dallo Statuto del contribuente, non determina automaticamente la nullità dell'accertamento né l'inutilizzabilità degli elementi acquisiti, in assenza di una espressa sanzione legislativa.
- Nel giudizio di cassazione un motivo è inammissibile per difetto di specificità quando richiami in modo confuso o non pertinente la motivazione di una decisione diversa da quella impugnata o non consenta di cogliere con precisione la critica mossa alla sentenza gravata.
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