Cassazione Civile, Ordinanza n. 07078/2026 del 24/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
La controversia origina da una cessione di quote sociali di due società proprietarie di immobili in Sardegna, immobili che risultavano da regolarizzare sotto il profilo urbanistico e amministrativo. Una parte del prezzo di acquisto, pari a 750.000 euro, fu trattenuta e versata a un notaio in deposito fiduciario, con accordo scritto che prevedeva la consegna ai venditori solo al rilascio di una certificazione comunale idonea; in caso di ritardo o di certificazione non idonea, la somma avrebbe dovuto ridurre il prezzo e restare alla compratrice. La società acquirente ricevette un certificato ritenuto non conforme e comunicò al notaio il proprio dissenso, ma il notaio, dopo ulteriori verifiche, versò la somma ai venditori. La società convenne quindi il notaio chiedendo la condanna al pagamento dell'intero importo depositato, oltre accessori, a titolo contrattuale o extracontrattuale. Il Tribunale riconobbe l'inadempimento del notaio ma liquidò il danno in via equitativa in 30.000 euro; la Corte d'appello confermò. In cassazione la società ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione delle norme su responsabilità contrattuale e deposito fiduciario, sostenendo che il danno coincidesse con l'intera somma affidata in deposito e che non fosse necessario provare l'impossibilità di recupero dai venditori; con il secondo e terzo motivo ha denunciato omessa pronuncia e violazione del giudicato interno sulla qualificazione della domanda come domanda anche di adempimento. Il notaio ha proposto ricorso incidentale sostenendo di non avere alcun obbligo di verifica sull'idoneità del certificato e lamentando, con altro motivo, ultrapetizione sulla quantificazione equitativa del danno. La compagnia assicuratrice ha aderito alle difese del notaio e ha sostenuto l'inammissibilità del ricorso principale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo errata la limitazione del danno al solo maggior onere di recupero e affermando che, quando il deposito fiduciario è stipulato anche nell'interesse del depositante, il danno risarcibile va commisurato alla effettiva diminuzione patrimoniale derivante dall'inadempimento del fiduciario, secondo l'art. 1223 c.c., senza che il diritto al risarcimento sia subordinato alla prova dell'impossibilità o estrema difficoltà di recuperare la somma dai beneficiari del pagamento indebito. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione, per la nuova valutazione del quantum secondo i principi enunciati e per le spese. Sono stati rigettati il secondo e il terzo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale; è rimasto assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale. La decisione di rinvio dovrà applicare anche il principio per cui, nei rapporti tra obbligato alla restituzione e fiduciario inadempiente, può configurarsi responsabilità solidale, fermo il diritto del depositante di ottenere una sola volta quanto complessivamente dovuto.
Norme richiamate
le censure della ricorrente principale sono state qualificate come deduzione di violazioni di legge e nullità, non come mero vizio motivazionale; il ricorso incidentale fondato sul n. 5 è stato in parte dichiarato inammissibile anche per la preclusione da doppia conforme
in presenza di doppia conforme è preclusa la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. sul fatto decisivo omesso
in cassazione è inammissibile la produzione documentale nuova che non risulti prodotta nei precedenti gradi di giudizio e che non attenga a nullità della sentenza o all'ammissibilità del ricorso o del controricorso
richiamato come norma sulla responsabilità per inadempimento dell'obbligazione; il fiduciario risponde dell'inadempimento agli obblighi assunti nel deposito fiduciario
il danno risarcibile coincide con la perdita o il mancato guadagno conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, cioè con l'effettiva diminuzione patrimoniale
la prevedibilità del danno va valutata secondo l'apprezzamento dell'uomo di normale diligenza al momento in cui l'inadempimento si manifesta
richiamato dalla ricorrente tra le fonti delle obbligazioni a sostegno della responsabilità contrattuale dedotta
richiamato dalla ricorrente tra le norme sulla diligenza del debitore e del professionista
richiamato per sostenere la rilevanza del regolamento contrattuale tra le parti
il deposito fiduciario è ricondotto all'autonomia negoziale come contratto atipico meritevole di tutela
richiamato dalla ricorrente a fondamento dell'intangibilità del contratto tra le parti
richiamato come norma sul deposito e sull'obbligo di restituzione al verificarsi delle condizioni convenute
richiamato dalla ricorrente tra le norme sul deposito fiduciario e sulla diligenza del depositario
richiamato dalla ricorrente tra le norme sul deposito
indicato dalla Corte come riferimento tipico per il deposito in interesse anche di terzo
richiamato dalla Corte come norma tipica sul criterio di individuazione del soggetto cui restituire il bene depositato
richiamato dalla ricorrente quale base dell'obbligo di restituzione e della perdita di efficacia del deposito
richiamato dalla Corte come disciplina del sequestro convenzionale utile a comporre il quadro del deposito fiduciario
richiamato sia dalla ricorrente sia dalla Corte come schema del contratto a favore di terzo, utile in via analogica al deposito fiduciario
richiamato dalla ricorrente in relazione al mandato collettivo
richiamato dalla ricorrente sui limiti del mandato
richiamato dalla ricorrente anche a fondamento della dedotta responsabilità aquiliana del notaio
la Corte afferma che, se il pregiudizio deriva da condotte di più soggetti, l'obbligazione risarcitoria può essere solidale, con diritto del danneggiato di ottenere una sola volta l'importo dovuto
richiamato dalla Corte insieme all'art. 2055 c.c. per regolare i rapporti di solidarietà passiva
i rapporti tra obbligo restitutorio del beneficiario e obbligo risarcitorio del fiduciario sono ricondotti alla solidarietà passiva, con limite della duplicazione del ristoro
invocato per omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio perché la qualificazione della domanda operata dai giudici di merito non integra omessa pronuncia
la censura sul fatto omesso è inammissibile in parte per mancata specificazione del fatto e in parte per doppia conforme
richiamato solo nella domanda della parte per gli interessi; non è oggetto di specifica decisione di diritto nella motivazione
Massime di principio
- Il deposito fiduciario o di garanzia, pur privo di disciplina tipica, è espressione dell'autonomia negoziale e va interpretato prima di tutto secondo il regolamento pattizio concreto e la funzione economico-sociale perseguita dalle parti.
- Quando il deposito fiduciario è posto anche a tutela dell'interesse del depositante, il fiduciario deve restare terzo rispetto alla lite tra le parti del rapporto principale e non può sciogliere da solo il contrasto sull'avveramento delle condizioni di svincolo se il contratto non gli attribuisce espressamente tale potere.
- Il fiduciario che consegni il bene depositato nonostante il dissenso di una delle parti sull'idoneità della condizione di svincolo risponde per inadempimento dell'obbligazione di custodia e garanzia assunta.
- Nel risarcimento da inadempimento il danno va provato nella sua effettiva consistenza patrimoniale; tuttavia, quando la prestazione trattenuta in deposito coincide economicamente con la diminuzione subita, la perdita può assumere rilievo pari all'importo indebitamente svincolato, se ciò sia coerente con la struttura del rapporto e con il pregiudizio concretamente prodotto.
- La possibilità per il depositante di agire anche contro il beneficiario per la restituzione della somma non esclude, di per sé, il diritto al risarcimento nei confronti del fiduciario inadempiente; le due obbligazioni possono concorrere in regime di solidarietà, con divieto di duplicazione del ristoro.
- La quantificazione equitativa del danno è legittima solo quando l'entità pregiudizio sia di difficile prova o determinazione; non può però essere utilizzata per ridurre arbitrariamente il risarcimento se la diminuzione patrimoniale derivante dall'inadempimento è già logicamente ricostruibile.
- In cassazione non sono ammissibili nuove produzioni documentali che riguardino il merito della controversia e non emergano tra quelle consentite dall'art. 372 c.p.c.; inoltre, in caso di doppia conforme, il vizio di omesso esame del fatto decisivo è ulteriormente precluso.
- L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non ricorre quando il giudice, pur non adottando la formula richiesta dalla parte, abbia comunque esaminato e deciso la domanda sostanziale proposta, magari qualificandola in modo diverso.
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