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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24367/2024 del 20/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Ancona (ai sensi dell'art. 569, comma 4, c.p.p.), rilevando che le condotte contestate erano state realizzate 'con armi' (taglierino e bastone) e pertanto non soggette all'estinzione per remissione di querela.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Fermo che aveva ritenuto efficace la remissione di querela estinguente il reato di minaccia. Il motivo unico dedotto è l'erronea applicazione dell'art. 612, terzo comma, c.p., per non avere considerato che le minacce erano commesse con armi (o strumenti atti ad offendere), rendendo il reato procedibile d'ufficio e quindi non estinguibile per remissione di querela.

Norme richiamate

  • art. 531 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata dal Tribunale per la dichiarazione di non doversi procedere per estinzione del reato. La Cassazione richiama il contesto procedurale ma rileva l'erronea applicazione alla fattispecie.

  • art. 612 cod. pen.

    Disciplina il reato di minaccia e le sue forme: la Cassazione individua nel terzo comma l'aggravante che, se presente (uso di armi), rende il reato procedibile d'ufficio e non estinguibile per remissione di querela.

  • art. 339 cod. pen.

    «le pene [...] sono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte»

    Indica le ipotesi di aumento di pena tra cui l'uso di armi; la Corte lo utilizza per ricondurre la condotta alle aggravanti che escludono l'estinzione per remissione.

  • art. 585, capoverso, cod. pen.

    Fornisce la definizione di 'arma' ai fini penali: comprende quelle da sparo e gli strumenti atti ad offendere (armi improprie). La Corte applica questa definizione per qualificare come 'con armi' l'uso del taglierino e del bastone.

  • art. 4, legge n. 110/1975

    Ulteriore precisazione sulla nozione di arma impropria: qualsiasi strumento non espressamente arma da punta o da taglio ma utilizzabile per offendere, valutato in relazione a circostanze di tempo e luogo; conferma la qualificazione degli oggetti usati dall'imputato.

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Regola i motivi di ricorso per cassazione; il ricorso ha censurato l'erronea applicazione della norma penale (art. 612, 3° c.).

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per i limiti della motivazione del ricorso per cassazione; la Cassazione lo menziona nella descrizione formale del ricorso.

  • art. 569, commi 1 e 4, cod. proc. pen.

    Comma 1: disciplina il ricorso per cassazione 'per saltum' proposto dal Pubblico ministero; comma 4: prevede l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio, misura adottata dalla Corte.

Massime di principio

  • La remissione di querela estingue il reato quando si tratta di reati perseguibili a querela di parte, ma non opera se è presente un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio (es. art. 612, 3° c.).
  • L'espressione 'commesso con armi' va interpretata alla luce dell'art. 585 cpv. e della legge n. 110/1975: anche strumenti non tradizionalmente classificati come armi (coltelli, taglierini, bastoni) possono essere considerati armi se, per tempo e luogo, sono chiaramente utilizzabili per offendere.
  • Nel valutare l'efficacia della remissione di querela occorre accertare i fatti nelle loro concrete modalità: la contemporaneità tra minaccia e uso o esibizione dell'oggetto attivo offensivo è determinante per qualificare l'aggravante.
  • Se la condotta rivela elementi che aumentano la offensività (uso di strumenti atti ad offendere, minacce in luogo pubblico, presenza di più persone), la competenza e l'azione penale non dipendono più dalla volontà della persona offesa.
  • La presenza di forze dell'ordine o di testimoni che documentano l'esibizione dell'arma o il comportamento intimidatorio rafforza la possibilità che il reato venga qualificato come procedibile d'ufficio.
  • In casi simili il Pubblico ministero può impugnare decisioni che riconoscono l'estinzione del reato per remissione di querela; la cassazione può annullare e rinviare se accerta la sussistenza dell'aggravante che esclude l'estinzione.

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