Corte di giustizia, Sentenza C-321/21
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 28 settembre 2023. — Ryanair DAC contro Commissione europea. — Impugnazione – Aiuto di Stato – Articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE – Mercato danese del trasporto aereo – Aiuto concesso dal Regno di Danimarca a favore di una compagnia aerea nel contesto della pandemia di COVID‑19 – Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato – Garanzia pubblica su una linea di credito rinnovabile – Decisione della Commissione europea di non sollevare obiezioni – Aiuto destinato a ovviare ai danni subiti da una sola vittima – Principi di proporzionalità e di non discriminazione – Libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi. — Causa C-321/21 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto integralmente l’impugnazione di Ryanair contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione della Commissione sulla garanzia danese concessa a SAS nel contesto della pandemia di COVID-19. Ha affermato che un aiuto ex articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE può beneficiare una sola impresa, se destinato a compensare direttamente il danno causato dall’evento eccezionale ed entro limiti proporzionati. Ha inoltre escluso la violazione della non discriminazione, delle libertà di stabilimento e di prestazione di servizi, nonché dell’obbligo di avvio del procedimento formale e dell’obbligo di motivazione.
Impugnazione in materia di aiuti di Stato COVID-19: compatibilità di una garanzia danese concessa esclusivamente a SAS ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE e verifica di proporzionalità, non discriminazione, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi.
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia errato nel confermare la decisione della Commissione che, in base all’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, dichiarava compatibile con il mercato interno una garanzia pubblica concessa dalla Danimarca a SAS per compensare i danni della pandemia di COVID-19; in particolare: se tale disposizione consenta aiuti destinati a una sola impresa, se la misura fosse proporzionata e non sovracompensativa, se violasse il principio di non discriminazione, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, se la Commissione dovesse avviare il procedimento formale e se la decisione fosse sufficientemente motivata.
Principio di diritto
L’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE consente anche un aiuto individuale destinato a una sola impresa, purché la misura sia effettivamente diretta a compensare solo i danni causati direttamente da un evento eccezionale, sia necessaria e proporzionata e non persegua finalità estranee o arbitrarie. La Commissione non deve dimostrare che tutte le imprese danneggiate ricevano l’aiuto, né è tenuta, ai fini della proporzionalità, a considerare i danni dei concorrenti o un asserito vantaggio concorrenziale indiretto del beneficiario; inoltre, una differenza di trattamento inerente alla selettività dell’aiuto non viola di per sé l’articolo 18 TFUE o le libertà fondamentali quando la misura rientra validamente nella deroga dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE ed è sufficientemente motivata.
Norme richiamate
- Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE
- Articolo 108, paragrafo 2, TFUE
- Articolo 108, paragrafo 3, TFUE
- Articolo 18 TFUE
- Articolo 52 TFUE
- Articolo 296, secondo comma, TFUE
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Regolamento (UE) 2015/1589
- Regolamento di procedura della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02)
- Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato nel contesto della pandemia di COVID-19
Impugnazione su aiuto di Stato COVID-19 concesso a SAS
La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta da Ryanair DAC avverso la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione della Commissione del 15 aprile 2020, con cui la Danimarca era stata autorizzata a concedere a SAS AB una garanzia pubblica su una linea di credito rinnovabile per compensare i danni derivanti dalle restrizioni di viaggio imposte durante la pandemia di COVID-19.
Parti e contesto procedurale
Ryanair aveva impugnato dinanzi al Tribunale la decisione di compatibilità adottata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE. Il Tribunale aveva respinto il ricorso; con il presente giudizio la Corte esamina i sei motivi di impugnazione sollevati da Ryanair contro la sentenza del Tribunale.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 107, paragrafi 1 e 2, lettera b), TFUE;
- l’articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE;
- l’articolo 18 TFUE;
- l’articolo 52 TFUE;
- l’articolo 296, secondo comma, TFUE;
- l’articolo 56 dello Statuto della Corte;
- il regolamento (UE) 2015/1589. Richiama inoltre la comunicazione della Commissione sugli aiuti sotto forma di garanzie e il quadro temporaneo COVID-19.
Primo motivo: aiuto a favore di una sola vittima
La Corte respinge l’argomento secondo cui l’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE richiederebbe che l’aiuto sia destinato a tutte le imprese danneggiate dall’evento eccezionale. La disposizione va interpretata restrittivamente, ma non in modo da svuotarla di effetto utile: anche un aiuto concesso a una sola impresa può essere compatibile, se effettivamente diretto a compensare i danni causati dall’evento eccezionale e non fondato su ragioni arbitrarie o estranee all’obiettivo compensativo.
Secondo motivo: proporzionalità, danno e sovracompensazione
La Corte conferma che, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, l’aiuto non può superare le perdite direttamente causate dall’evento eccezionale. Tuttavia, nel caso concreto, il Tribunale ha correttamente ritenuto che la Commissione avesse definito un metodo di calcolo sufficientemente preciso, considerando perdita di reddito, costi variabili evitati, margine di profitto e periodo rilevante, nonché l’impegno delle autorità danesi a una quantificazione ex post e al recupero di eventuali eccedenze. La Corte esclude che la Commissione dovesse tener conto dei danni subiti dalle altre compagnie aeree in Danimarca o del presunto vantaggio concorrenziale indiretto derivante dal fatto che SAS fosse l’unica beneficiaria. Ai fini della verifica di sovracompensazione, rileva l’importo dell’aiuto in senso stretto, non i vantaggi economici indiretti asseritamente derivanti dalla misura.
Terzo motivo: non discriminazione e selettività
La Corte afferma che un aiuto individuale implica per sua natura una differenza di trattamento rispetto alle altre imprese in situazione analoga, ma ciò non basta a renderlo incompatibile con il mercato interno se sono soddisfatte le condizioni derogatorie dell’articolo 107 TFUE. L’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE è una “disposizione particolare” ai sensi dell’articolo 18 TFUE, sicché non occorre applicare autonomamente il divieto generale di discriminazione sulla nazionalità né verificare giustificazioni ai sensi dell’articolo 52 TFUE. La Corte ritiene inoltre che il Tribunale abbia correttamente individuato l’obiettivo della misura nella compensazione del danno subito da SAS, e non nella tutela della connettività della Danimarca.
Quarto motivo: libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi
La Corte respinge la censura relativa alla violazione delle libertà fondamentali. Gli effetti restrittivi di una misura di aiuto possono essere inerenti alla sua natura selettiva; quando la scelta del beneficiario è inscindibilmente connessa all’obiettivo compensativo della misura, tale aspetto non va valutato separatamente come restrizione autonoma delle libertà del Trattato. Nel caso di specie, la scelta di SAS come beneficiaria rientra nell’oggetto stesso della misura e non impone un esame distinto ai sensi delle libertà di stabilimento o di prestazione di servizi.
Quinto motivo: mancato avvio del procedimento formale
La Corte conferma che, per dimostrare che la Commissione avrebbe dovuto aprire il procedimento d’indagine formale, il ricorrente deve provare l’esistenza di dubbi seri sulla compatibilità della misura, valutando contenuto e circostanze della decisione. Nel caso concreto, il Tribunale poteva ritenere che il quarto motivo di primo grado non avesse contenuto autonomo, poiché si limitava a riprendere gli argomenti già esaminati nel merito e non evidenziava specifiche serie difficoltà istruttorie della Commissione.
Sesto motivo: obbligo di motivazione
La Corte ribadisce che una decisione di non sollevare obiezioni adottata ex articolo 108, paragrafo 3, TFUE può essere motivata in modo sintetico, purché renda comprensibili le ragioni per cui la Commissione ritiene insussistenti gravi difficoltà. Nel caso di specie, la motivazione della decisione controversa è stata considerata sufficiente, perché permetteva di comprendere l’iter logico seguito dalla Commissione sui punti essenziali: obiettivo compensativo, metodo di calcolo, assenza di sovracompensazione e irrilevanza degli ulteriori profili invocati da Ryanair ai fini del requisito formale di motivazione.
Dispositivo
La Corte respinge integralmente l’impugnazione. Ryanair è condannata alle spese della Commissione e di SAS; Repubblica francese e Regno di Danimarca sopportano le proprie spese.
Principi affermati
La sentenza chiarisce che:
- l’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE può legittimare un aiuto individuale a favore di una sola impresa;
- la proporzionalità impone che l’aiuto non superi il danno direttamente causato dall’evento eccezionale, ma non richiede di considerare i danni dei concorrenti o vantaggi concorrenziali indiretti;
- la selettività intrinseca di un aiuto di Stato non determina di per sé una violazione dell’articolo 18 TFUE o delle libertà fondamentali;
- la motivazione della decisione di non sollevare obiezioni può essere concisa, se sufficientemente intelligibile e controllabile.
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