Corte di giustizia, Sentenza C-320/21
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 28 settembre 2023. — Ryanair DAC contro Commissione europea. — Impugnazione – Aiuto di Stato – Articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE – Mercato svedese del trasporto aereo – Aiuto concesso dal Regno di Svezia a favore di una compagnia aerea nel contesto della pandemia di COVID‑19 – Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato - Garanzia pubblica su una linea di credito rinnovabile – Decisione della Commissione europea di non sollevare obiezioni – Aiuto destinato a ovviare ai danni subiti da una sola vittima – Principi di proporzionalità e di non discriminazione – Libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi. — Causa C-320/21 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge integralmente l'impugnazione di Ryanair contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione della Commissione di autorizzare un aiuto individuale della Svezia alla SAS per i danni causati dalla pandemia. Viene chiarito che l'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE non esige che l'aiuto sia esteso a tutte le imprese danneggiate e che la Commissione deve solo verificare la compensazione del danno diretto e l'assenza di sovracompensazione. La Corte esclude anche violazioni del principio di non discriminazione, delle libertà di stabilimento e di prestazione di servizi, nonché dell'obbligo di motivazione.
Aiuto di Stato COVID-19 concesso dalla Svezia alla SAS: compatibilità dell'aiuto individuale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE e limiti del controllo su proporzionalità, non discriminazione, libertà fondamentali e motivazione della Commissione.
La questione giuridica
La Corte è stata chiamata a stabilire, in sostanza: se l'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE consenta un aiuto destinato a compensare i danni subiti da una sola impresa colpita da un evento eccezionale; se la Commissione abbia correttamente valutato il nesso causale, la proporzionalità e l'assenza di sovracompensazione; se la misura violi il principio di non discriminazione, la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi; se il Tribunale abbia correttamente escluso la necessità di un procedimento d'indagine formale e ravvisato una motivazione sufficiente della decisione della Commissione.
Principio di diritto
L'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE può fondare la compatibilità di un aiuto anche quando esso sia concesso a una sola impresa, purché l'aiuto sia effettivamente destinato a compensare danni direttamente causati da un evento eccezionale, sia necessario e proporzionato e non persegua finalità arbitrarie o estranee. In tale quadro, la Commissione non deve compensare tutti i soggetti danneggiati né tener conto di un preteso vantaggio concorrenziale indiretto diverso dall'importo dell'aiuto, e una misura di aiuto individuale, se conforme ai requisiti dell'articolo 107 TFUE, non è incompatibile solo perché selettiva o perché incide su libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi. La Corte conferma inoltre che, in assenza di elementi specifici che facciano sorgere dubbi seri, la Commissione può non avviare il procedimento formale e può motivare succintamente una decisione di non obiezione.
Norme richiamate
- Articolo 107 TFUE
- Articolo 108 TFUE
- Articolo 18 TFUE
- Articolo 52 TFUE
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Regolamento (UE) 2015/1589
- Articolo 296, secondo comma, TFUE
Aiuto di Stato svedese alla SAS per i danni da COVID-19
La pronuncia riguarda un'impugnazione proposta da Ryanair DAC contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione della Commissione del 24 aprile 2020, con cui una garanzia pubblica su una linea di credito rinnovabile concessa dalla Svezia alla SAS AB era stata dichiarata compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE. La Corte esamina i limiti del sindacato giurisdizionale sugli aiuti di Stato nel contesto della pandemia di COVID-19 e di una misura individuale a favore di una sola compagnia aerea.
Contesto fattuale e iter amministrativo
La Commissione aveva già autorizzato, l'11 aprile 2020, un regime svedese di garanzie di prestiti a favore delle compagnie aeree ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE. Successivamente, il Regno di Svezia notificava una misura specifica a favore della SAS AB, consistente in una garanzia su una linea di credito rinnovabile fino a 1,5 miliardi di corone svedesi, volta a compensare parzialmente i danni derivanti dalla cancellazione e dalla riprogrammazione dei voli a seguito delle restrizioni di viaggio imposte per la pandemia.
La Commissione, con la decisione controversa, considerava la misura compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE. Ryanair impugnava tale decisione dinanzi al Tribunale, che respingeva il ricorso senza esaminare la ricevibilità. La Corte, in sede di impugnazione, conferma integralmente la sentenza del Tribunale.
Primo motivo: aiuto destinato a una sola vittima
La Corte respinge la tesi secondo cui l'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE non consentirebbe aiuti destinati a una sola impresa danneggiata da un evento eccezionale. Richiamando la propria giurisprudenza, ricorda che la disposizione è una deroga di interpretazione restrittiva e che richiede un legame diretto tra l'evento eccezionale e il danno compensato. Tuttavia, ciò non significa che lo Stato membro debba necessariamente distribuire l'aiuto a tutte le imprese colpite.
La Corte afferma che un aiuto può essere destinato a una sola impresa, purché la scelta del beneficiario sia giustificata da ragioni obiettive e non da finalità arbitrarie o estranee alla compensazione del danno. Se invece la misura rispondesse in realtà a obiettivi di politica industriale o a un favoritismo indebito, essa non potrebbe essere approvata ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE.
Secondo motivo: fondamento giuridico, proporzionalità e calcolo del danno
La Corte conferma innanzitutto che l'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE può applicarsi anche quando esiste un altro regime di aiuti autorizzato sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, purché ciascuna misura rispetti le rispettive condizioni. Nel caso concreto, la misura a favore della SAS era distinta dal precedente regime svedese e poteva essere autonomamente esaminata.
Quanto alla proporzionalità, la Corte ribadisce che l'aiuto non può superare le perdite subite dal beneficiario a causa dell'evento eccezionale. La Commissione deve quindi verificare che non vi sia sovracompensazione. La Corte ritiene sufficiente, nel caso di specie, il metodo di calcolo indicato nella decisione controversa, che considerava perdita di reddito, costi variabili evitati, margine di profitto e periodo rilevante, insieme all'impegno delle autorità svedesi a procedere a una quantificazione ex post e all'eventuale recupero degli importi eccedenti.
La Corte respinge anche le censure relative all'onere della prova e al preteso snaturamento dei fatti: spetta a chi contesta la decisione dimostrare gli elementi di fatto che rendono illegittima la valutazione della Commissione. Inoltre, la Commissione non era tenuta a tener conto dei danni subiti da altre compagnie aeree in Svezia, poiché l'esame della proporzionalità di un aiuto individuale riguarda il rapporto tra l'importo concesso e il danno del beneficiario. Ugualmente irrilevante è il vantaggio concorrenziale indiretto allegato da Ryanair, poiché ai fini della sovracompensazione conta l'importo dell'aiuto e non gli eventuali benefici economici indiretti derivanti dalla sua fruizione.
Terzo motivo: non discriminazione e selettività dell'aiuto
La Corte chiarisce che un aiuto individuale è per sua natura selettivo e crea una differenza di trattamento rispetto alle imprese che si trovano in una situazione analoga, ma ciò non lo rende incompatibile con il mercato interno se ricade in una delle deroghe dell'articolo 107 TFUE. L'articolo 18 TFUE non si applica autonomamente quando il Trattato prevede già disposizioni specifiche, come quelle dell'articolo 107, paragrafi 2 e 3, TFUE, che consentono differenze di trattamento purché rispettino le condizioni previste.
Quanto all'obiettivo della misura, la Corte conferma che, dalla decisione della Commissione, emergeva chiaramente che lo scopo era compensare la SAS per il danno derivante dalla pandemia, e non preservare in generale la connettività della Svezia o l'economia nazionale. La Corte accetta inoltre la valutazione secondo cui la SAS, per la sua posizione di mercato, era stata maggiormente colpita dalle restrizioni rispetto ad altre compagnie, elemento rilevante per la scelta del beneficiario e per la proporzionalità della misura.
Quarto motivo: libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi
La Corte respinge la censura relativa alla violazione delle libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi. Ricorda che un aiuto di Stato conforme all'articolo 107 TFUE non può essere censurato solo perché, come qualsiasi aiuto selettivo, produce effetti restrittivi sul mercato. Solo effetti ulteriori, non inerenti alla natura stessa della misura e incompatibili con le condizioni del Trattato, potrebbero porre un problema autonomo.
Nel caso concreto, la scelta della SAS come beneficiaria era inscindibilmente legata all'obiettivo della misura, e la ricorrente non aveva dimostrato effetti restrittivi ulteriori rispetto a quelli intrinseci alla selettività dell'aiuto.
Quinto motivo: assenza di procedimento d'indagine formale
La Corte conferma che il Tribunale poteva ritenere il quarto motivo di primo grado, relativo alla mancata apertura del procedimento d'indagine formale, privo di contenuto autonomo. Un ricorrente contro una decisione di non obiezione può invocare qualsiasi argomento atto a dimostrare l'esistenza di dubbi seri sulla compatibilità dell'aiuto, ma se tali argomenti coincidono sostanzialmente con quelli già esaminati nel merito, il giudice non è tenuto a trattarli separatamente.
Nel caso di specie, Ryanair non aveva addotto elementi specifici ulteriori atti a dimostrare che la Commissione avesse incontrato gravi difficoltà tali da imporre l'apertura della fase formale di indagine.
Sesto motivo: obbligo di motivazione
La Corte conferma che la decisione della Commissione era sufficientemente motivata ai sensi dell'articolo 296, secondo comma, TFUE. Per le decisioni di non sollevare obiezioni adottate in tempi rapidi, la Commissione deve indicare le ragioni per cui non ritiene sussistano gravi difficoltà di valutazione; non è invece tenuta a dettagliare ogni elemento di fatto e di diritto.
La Corte osserva che il Tribunale aveva esaminato i principali profili dedotti da Ryanair - compatibilità con il principio di uguaglianza, libertà fondamentali, metodo di calcolo del danno, differenza di trattamento e carattere sussidiario della misura - e aveva correttamente ritenuto che la motivazione della Commissione consentisse di comprendere il ragionamento seguito e di esercitare il controllo giurisdizionale.
Decisione e portata pratica
L'impugnazione è integralmente respinta. La Corte condanna Ryanair a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle della Commissione e della SAS, mentre la Repubblica francese e il Regno di Svezia sopportano le proprie spese.
La pronuncia è rilevante perché conferma un'interpretazione non eccessivamente restrittiva dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE: uno Stato membro può concentrare un aiuto su una sola impresa, anche in un mercato danneggiato più ampio, purché il nesso con il danno sia diretto, il beneficiario sia individuato in base a criteri obiettivi e non vi sia sovracompensazione. Per i professionisti, la sentenza ribadisce che, negli aiuti di Stato emergenziali, la contestazione deve concentrarsi su causalità, quantificazione del danno, proporzionalità e motivazione, mentre sono meno incisivi gli argomenti fondati solo sulla selettività o sulla posizione concorrenziale dei rivali.
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