Corte di giustizia, Sentenza C-692/20
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 settembre 2023. — Commissione europea contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. — Inadempimento di uno Stato – Sentenza della Corte di accertamento di un inadempimento – Mancata esecuzione – Direttiva 95/60/CE – Marcatura fiscale del gasolio – Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica – Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord – Persistenza dell’infrazione dopo la fine del periodo di transizione per quanto riguarda l’Irlanda del Nord – Articolo 260, paragrafo 2, TFUE – Sanzioni pecuniarie – Somma forfettaria – Gravità dell’infrazione – Capacità finanziaria. — Causa C-692/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accertato che il Regno Unito non aveva eseguito, entro il termine assegnato dalla Commissione, la sentenza del 17 ottobre 2018 che gli imponeva di conformarsi alla direttiva 95/60/CE sulla marcatura fiscale del gasolio. Ha respinto le difese fondate su difficoltà legislative, pratiche e contingenti, nonché sugli effetti del recesso e del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord. Pur essendo l’infrazione cessata il 1o ottobre 2021, la Corte ha condannato il Regno Unito al pagamento di una somma forfettaria di EUR 32 milioni. La decisione conferma che le difficoltà interne non giustificano la mancata esecuzione delle sentenze della Corte e che la sanzione può essere inflitta anche se l’inadempimento è cessato prima della decisione finale.
Mancata esecuzione di una precedente sentenza di inadempimento relativa alla marcatura fiscale del gasolio: accertamento della violazione dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE e condanna al pagamento di una somma forfettaria.
La questione giuridica
Se il Regno Unito avesse adottato, entro il termine fissato nella lettera di diffida ex articolo 260, paragrafo 2, TFUE, tutte le misure necessarie per eseguire la sentenza di inadempimento del 17 ottobre 2018; in caso negativo, se sussistessero i presupposti per irrogare una somma forfettaria e come determinarne l’importo, tenendo conto della gravità dell’infrazione, della durata della mancata esecuzione e della capacità finanziaria dello Stato interessato, anche alla luce del recesso dall’Unione e del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord.
Principio di diritto
Ai fini dell’articolo 260, paragrafo 2, TFUE, la data di riferimento per valutare la mancata esecuzione di una sentenza di inadempimento è la scadenza del termine fissato nella lettera di diffida; alla data del 15 settembre 2020 il Regno Unito non aveva ancora adottato tutte le misure necessarie per eseguire la sentenza del 17 ottobre 2018, e non poteva giustificare il ritardo con difficoltà interne o pratiche, né contestare la ricevibilità del ricorso per asserita prematurità. Poiché l’inadempimento è poi cessato ma è stato prolungato nel tempo, la Corte ha ritenuto opportuno imporre una somma forfettaria, fissata in EUR 32.000.000, valorizzando la gravità dell’infrazione, la durata di quasi tre anni e la capacità finanziaria del Regno Unito considerata nel suo complesso per il periodo rilevante.
Norme richiamate
- Articolo 260 TFUE
- Articolo 258 TFUE
- Articolo 17, paragrafo 1, TUE
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Articolo 86 dell’accordo di recesso
- Articolo 126 dell’accordo di recesso
- Articolo 127 dell’accordo di recesso
- Articolo 131 dell’accordo di recesso
- Articolo 8 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord
- Articolo 12 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord
- Direttiva 95/60/CE
- Direttiva 2003/96/CE
- Regolamento di procedura della Corte, articolo 138, paragrafo 1
Mancata esecuzione della sentenza Commissione/Regno Unito (C‑503/17) e sanzione ex articolo 260, paragrafo 2, TFUE
La pronuncia riguarda un ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione europea contro il Regno Unito per mancata esecuzione della precedente sentenza del 17 ottobre 2018 relativa alla direttiva 95/60/CE sulla marcatura fiscale del gasolio. La Corte è chiamata sia ad accertare la persistenza dell’inadempimento alla data rilevante del procedimento precontenzioso, sia a stabilire se sia dovuta una somma forfettaria.
Contesto normativo rilevante
La Corte richiama innanzitutto l’articolo 260, paragrafi 1 e 2, TFUE, nonché l’articolo 258 TFUE come quadro generale del procedimento per inadempimento. Rilevano inoltre gli articoli 126, 127, 131 e 86 dell’accordo di recesso, che regolano il periodo di transizione e la competenza della Corte per le cause pendenti, e gli articoli 8 e 12 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, che mantengono applicabili in Irlanda del Nord alcune disposizioni del diritto dell’Unione in materia di IVA e accise.
Sul piano settoriale, la pronuncia si fonda sulla direttiva 95/60/CE, in particolare sull’articolo 1, che impone la marcatura fiscale del gasolio, e sull’articolo 3, che richiede misure efficaci, proporzionate e dissuasive contro l’abuso dei prodotti marcati. È richiamata anche la direttiva 2003/96/CE, quale disciplina di contesto sulla tassazione dei prodotti energetici.
Fatti e procedimento
Nella sentenza del 17 ottobre 2018, C‑503/17, la Corte aveva già dichiarato che il Regno Unito, autorizzando l’uso di carburante marcato per la navigazione privata da diporto anche quando tale carburante non era oggetto di esenzione o riduzione dell’accisa, aveva violato la direttiva 95/60/CE.
Dopo tale pronuncia, la Commissione ha avviato il procedimento ex articolo 260, paragrafo 2, TFUE con lettera di diffida del 15 maggio 2020, fissando un termine di quattro mesi, scaduto il 15 settembre 2020. Il Regno Unito ha contestato la prematurità del ricorso e ha invocato difficoltà pratiche, legislative, geografiche ed economiche, oltre alla pandemia di COVID-19. Nel corso del procedimento, la normativa interna è stata poi modificata e, dal 1o ottobre 2021, l’uso del carburante marcato per la propulsione di imbarcazioni private da diporto è stato vietato in Irlanda del Nord.
La Commissione ha quindi rinunciato al capo della domanda relativo alla penalità giornaliera, ma ha mantenuto la richiesta di somma forfettaria per il periodo intercorrente tra la sentenza del 17 ottobre 2018 e il 30 settembre 2021.
Valutazione della Corte sull’inadempimento
La Corte ricorda che, ai fini dell’articolo 260, paragrafo 2, TFUE, la data di riferimento è la scadenza del termine fissato nella lettera di diffida. In questa causa, tale data era il 15 settembre 2020. Alla data indicata il Regno Unito non aveva ancora adottato tutte le misure necessarie per eseguire la sentenza del 2018: la legge finanziaria del 2020 conteneva solo una delega legislativa, ma le misure attuative sono entrate in vigore solo il 1o ottobre 2021.
La Corte respinge le difese del Regno Unito. In particolare, afferma che:
- la Commissione non deve provare che l’esecuzione fosse “possibile” entro il termine di diffida;
- le difficoltà pratiche, interne o contingenti non giustificano la mancata esecuzione di una sentenza della Corte;
- il termine di quattro mesi concesso dalla Commissione non era irragionevole;
- la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale nel decidere se e quando agire ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 2, TFUE;
- il richiamo all’articolo 260, paragrafo 3, TFUE è inconferente, perché il precedente ricorso riguardava una trasposizione scorretta e non una mancata comunicazione delle misure di trasposizione.
La Corte conclude quindi che il Regno Unito è venuto meno agli obblighi derivanti dall’articolo 260, paragrafo 1, TFUE.
Somma forfettaria: criteri di determinazione
Pur osservando che l’inadempimento era cessato il 1o ottobre 2021, la Corte ritiene ammissibile e fondata la domanda di somma forfettaria, poiché un ricorso per il pagamento di tale sanzione non perde oggetto solo perché la violazione cessa prima della decisione finale.
Nel fissare l’importo, la Corte applica i criteri consolidati:
- gravità dell’infrazione: la direttiva 95/60 è considerata essenziale per il buon funzionamento del mercato interno e per la corretta individuazione del gasolio soggetto a regime agevolato; l’inadempimento ha potuto incidere su un numero significativo di utenti e ostacolare i controlli transfrontalieri;
- durata: l’inadempimento è durato quasi tre anni, per un totale di 1079 giorni tra la sentenza del 2018 e l’esecuzione del 1o ottobre 2021;
- capacità finanziaria: la Corte prende in considerazione il PIL del Regno Unito nel suo insieme per l’intero periodo rilevante, non solo quello dell’Irlanda del Nord, ritenendo che ciò assicuri un effetto sufficientemente dissuasivo; il venir meno dello status di Stato membro non impone un trattamento diverso ai fini della sanzione.
La Corte considera anche alcune circostanze attenuanti, tra cui l’adozione di misure nel corso del procedimento e il fatto che si trattasse del primo caso di mancata esecuzione di una sentenza nei confronti del Regno Unito, ma ciò non esclude la sanzione.
Decisione
La Corte:
- dichiara che il Regno Unito ha violato l’articolo 260, paragrafo 1, TFUE per non aver eseguito tempestivamente la sentenza del 17 ottobre 2018;
- lo condanna a versare alla Commissione una somma forfettaria di EUR 32.000.000;
- lo condanna alle spese.
Principi ricavabili per la pratica
La sentenza conferma che, nel procedimento ex articolo 260 TFUE, lo Stato membro non può invocare difficoltà interne o pratiche per giustificare il ritardo nell’esecuzione di una sentenza della Corte. Ribadisce inoltre che la somma forfettaria può essere inflitta anche se l’inadempimento è cessato prima della decisione, quando la violazione sia stata sufficientemente grave e prolungata. Per il professionista, la pronuncia è rilevante soprattutto per la disciplina delle accise, per il coordinamento tra diritto dell’Unione e regime speciale dell’Irlanda del Nord, e per i criteri di quantificazione delle sanzioni pecuniarie nei procedimenti di inadempimento.
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