Corte di giustizia, Sentenza C-671/21
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 settembre 2023. — «Gargždų geležinkelis» UAB. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. — Rinvio pregiudiziale – Spazio ferroviario europeo unico – Direttiva 2012/34/UE – Assegnazione della capacità dell’infrastruttura ferroviaria – Articolo 45 – Programmazione – Articolo 46 – Procedura di coordinamento – Articolo 47 – Infrastruttura saturata – Priorizzazione di taluni servizi – Criteri di priorità – Normativa nazionale che prevede regole di priorità connesse all’intensità dell’utilizzo dell’infrastruttura. — Causa C-671/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta gli articoli 45, 46 e 47 della direttiva 2012/34 sul riparto della capacità ferroviaria. Esclude che il gestore debba accertare se le richieste confliggenti riguardino le stesse merci e ammette criteri di priorità nazionali solo se neutrali e non discriminatori. Quanto alla saturazione, vieta un criterio basato sulla previsione di utilizzo della rete se privo di garanzie contro la penalizzazione dei nuovi entranti.
Assegnazione della capacità ferroviaria: compatibilità con la direttiva 2012/34 di criteri nazionali di priorità fondati sull’intensità/previsione di utilizzo della rete e obblighi di coordinamento del gestore
La questione giuridica
Se, nel sistema di assegnazione della capacità dell’infrastruttura ferroviaria previsto dalla direttiva 2012/34, il gestore debba verificare se le richieste concorrenti riguardino le stesse merci; se possa applicare, prima della dichiarazione di saturazione dell’infrastruttura, criteri di priorità nazionali; se la procedura di coordinamento ex articoli 45 e 46 imponga una ricerca attiva di soluzioni e quali siano i limiti della consultazione; e, in caso di infrastruttura saturata, se sia ammesso un criterio nazionale di priorità fondato sull’intensità/previsione di utilizzo della rete.
Principio di diritto
Nella programmazione e nel coordinamento delle richieste di capacità ferroviaria, il gestore dell’infrastruttura non è tenuto a verificare se più richiedenti intendano trasportare le stesse merci; può applicare criteri nazionali di priorità solo se restano compatibili con l’assegnazione equa e non discriminatoria della capacità e con l’obbligo di ricerca attiva di una soluzione condivisa. Se l’infrastruttura è dichiarata saturata, l’articolo 47 della direttiva 2012/34 osta a un criterio di priorità fondato sulla previsione di intensità di utilizzo della rete, salvo che siano previste garanzie idonee a impedire che tale criterio avvantaggi i nuovi entranti; il fatto che varie imprese chiedano capacità per le stesse merci è irrilevante ai fini della saturazione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2012/34/UE
- Articolo 26 direttiva 2012/34/UE
- Articolo 27 direttiva 2012/34/UE
- Articolo 31, paragrafo 4, direttiva 2012/34/UE
- Articolo 32, paragrafo 1, quarto comma, direttiva 2012/34/UE
- Articolo 36 direttiva 2012/34/UE
- Articolo 38, paragrafo 1, direttiva 2012/34/UE
- Articolo 39, paragrafi 1 e 2, direttiva 2012/34/UE
- Articolo 45 direttiva 2012/34/UE
- Articolo 46 direttiva 2012/34/UE
- Articolo 47 direttiva 2012/34/UE
- Articolo 49 direttiva 2012/34/UE
- Articolo 52, paragrafo 1, direttiva 2012/34/UE
Assegnazione della capacità ferroviaria e criteri nazionali di priorità
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania) nell’ambito di una controversia tra la società Gargždų geležinkelis e le autorità lituane competenti in materia di assegnazione della capacità dell’infrastruttura ferroviaria pubblica. Il nodo centrale è la compatibilità con la direttiva 2012/34/UE di una normativa nazionale che, in caso di saturazione dell’infrastruttura, attribuisce priorità in base all’intensità prevista di utilizzo della rete.
Fatti e procedimento principale
La Gargždų geležinkelis aveva chiesto capacità infrastrutturale per treni merci nell’orario di servizio 2019-2020. Il gestore dell’infrastruttura aveva rilevato conflitti tra richieste e, dopo una procedura di coordinamento, aveva dichiarato saturati i tratti interessati, senza riuscire a proporre capacità alternative. Le autorità lituane avevano poi respinto il ricorso della società e confermato il diniego di assegnazione, applicando la regola di priorità di diritto nazionale di cui al punto 28 delle regole di assegnazione.
Normativa dell’Unione rilevante
La Corte richiama in particolare gli articoli 26, 27, 31, paragrafo 4, 32, paragrafo 1, quarto comma, 36, 38, 39, 45, 46, 47, 49 e 52 della direttiva 2012/34/UE, oltre ai considerando 3 e 34. Rilevano, ai fini interpretativi, le definizioni di «infrastruttura saturata», «prospetto informativo della rete» e «traccia ferroviaria» contenute nell’articolo 3 della direttiva.
Prima questione: criteri di priorità in caso di infrastruttura saturata
La Corte osserva che, una volta che l’infrastruttura è stata dichiarata saturata ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, il gestore può applicare criteri di priorità solo nei limiti previsti dai paragrafi 3 e 4 della stessa disposizione. Tali criteri devono tenere conto dell’interesse sociale del servizio e le misure nazionali devono comunque essere adottate in condizioni non discriminatorie.
Richiamando la sentenza Commissione/Spagna (C‑483/10), la Corte ribadisce che un criterio di assegnazione fondato sull’utilizzo effettivo della rete è discriminatorio perché favorisce gli utenti storici e ostacola l’accesso dei nuovi entranti. La stessa logica vale anche per un criterio basato sulla previsione di utilizzo futuro, se esso si fonda su dati che i nuovi entranti non sono in grado di produrre in condizioni equivalenti.
Per contro, la direttiva contiene strumenti specifici per incentivare l’uso efficiente della capacità senza discriminazioni, come l’articolo 52, paragrafo 1, e l’articolo 36 sui canoni per capacità assegnata ma non utilizzata. Ne consegue che un criterio nazionale di priorità fondato sulla previsione di utilizzo della capacità è compatibile con la direttiva solo se accompagnato da garanzie effettive che impediscano effetti pregiudizievoli per i nuovi entranti.
La Corte precisa inoltre che, ai fini della valutazione della saturazione, è irrilevante che più richiedenti domandino capacità per trasportare le stesse merci, perché né l’articolo 47 né la definizione di «infrastruttura saturata» richiamano il tipo di merce trasportata.
Seconda questione: programmazione, coordinamento e consultazione
Quanto agli articoli 45 e 46, la Corte esclude che il gestore dell’infrastruttura debba verificare se le richieste confliggenti riguardino il trasporto delle stesse merci. Nelle disposizioni sulla programmazione e sulla procedura di coordinamento, infatti, il criterio della natura delle merci non è previsto; l’articolo 32, relativo ai canoni, mostra anzi che, quando il legislatore lo ritiene utile, può menzionare espressamente le merci o i passeggeri.
La Corte afferma poi che l’articolo 45, paragrafo 2, non impedisce in assoluto che il gestore applichi criteri di priorità nella fase di programmazione e coordinamento, purché tali criteri consentano un’assegnazione equa, non discriminatoria e conforme al diritto dell’Unione. Tale conclusione è rafforzata dall’obbligo di trasparenza derivante dal prospetto informativo della rete e dalle consultazioni previste dall’articolo 46, paragrafo 3.
Sul piano procedurale, il coordinamento non può ridursi a un mero scambio di lettere: il gestore deve attivarsi concretamente per conciliare le richieste e risolvere i conflitti insieme ai richiedenti. Il rifiuto di uno dei richiedenti di partecipare alla procedura deve essere preso in considerazione dal gestore nella risoluzione del conflitto e nell’assegnazione della capacità.
Esito del rinvio e dispositivo
La Corte risponde che:
- gli articoli 45 e 46 della direttiva 2012/34 non impongono di verificare se le richieste concorrenti riguardino le stesse merci;
- il gestore può applicare criteri di priorità anche nella fase di programmazione e coordinamento, ma solo se tali criteri rispettano equità, non discriminazione e diritto dell’Unione;
- il gestore deve impegnarsi attivamente, insieme ai richiedenti, per una soluzione soddisfacente dei conflitti;
- l’articolo 47, paragrafi 3 e 4, osta a una norma nazionale che, in caso di saturazione, preveda un criterio di priorità fondato sulla previsione di utilizzo della capacità, salvo garanzie che evitino la discriminazione dei nuovi entranti.
Principi di diritto emergenti
La sentenza conferma che il sistema europeo di assegnazione della capacità ferroviaria privilegia trasparenza, parità di trattamento e accesso non discriminatorio. I criteri di efficienza possono essere utilizzati solo se non si trasformano in strumenti di consolidamento delle posizioni degli operatori storici a danno dell’accesso al mercato dei nuovi entranti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 28 set 2023Corte di giustizia, Sentenza C-320/21
- Sentenza · 28 set 2023Corte di giustizia, Sentenza C-321/21
- Sentenza · 28 set 2023Corte di giustizia, Sentenza C-692/20
- Sentenza · 28 set 2023Corte di giustizia, Sentenza C-123/21
- Sentenza · 28 set 2023Corte di giustizia, Sentenza C-133/22
- Sentenza · 28 set 2023Corte di giustizia, Sentenza C-262/22
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →