Sentenza n. 1544/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito i vizi di legittimità dedotti. Ha compensato integralmente le spese di giudizio, ravvisando giustificati motivi.
Atto impugnato: Decreto del Segretario generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po che adottava misure temporanee di salvaguardia per le aree colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023, e Piano Speciale Preliminare nella parte relativa all’area interessata dall’autolavaggio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato il decreto n. 32 del 6 maggio 2024 e, in parte qua, il Piano Speciale Preliminare predisposto nell’ambito delle misure conseguenti all’alluvione del maggio 2023, deducendo plurimi profili di illegittimità. Il testo non specifica il contenuto dei singoli vizi dedotti. In corso di causa, il 15 aprile 2026, la ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto venir meno dell’interesse: i temuti effetti edilizio-urbanistici non si erano verificati, essendo stato rilasciato dal Comune di Forlì il permesso di costruire per la ristrutturazione dell’autolavaggio, e le misure contestate erano state superate dalla variante al PAI, adottata con nuove misure di salvaguardia.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
In considerazione della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso -giustificata, da un lato, dal fatto che i temuti riflessi edilizio-urbanistici delle misure impugnate non si erano verificati, stante il rilascio da parte del Comune di Forlì del permesso di costruire per la ristrutturazione dell’autolavaggio e, dall’altro, dal rilievo che i provvedimenti impugnati sono stati superati dall’attuale variante al PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) adottata con nuove misure di salvaguardia che hanno sostituito le misure di salvaguardia impugnate – depositata in data 15.4.2026, al Collegio non resta che dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) del CPA.
Il ricorso diviene improcedibile quando, nel corso del giudizio, venga meno l’interesse concreto alla decisione, anche perché gli effetti temuti non si sono verificati e gli atti impugnati sono stati sostituiti da nuove misure.
Massime di principio
- Il ricorso di annullamento è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, durante il giudizio, gli effetti lesivi temuti non si sono verificati e gli atti impugnati sono stati superati e sostituiti da una nuova disciplina o da nuove misure.
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