Sentenza del 07/11/2018 n. 28336 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo al 2003, con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto la qualifica di ONLUS e attribuito all'ente natura commerciale, recuperando IRES, IRAP e IVA. In cassazione sono stati dedotti cinque motivi: l'errata dichiarazione di inammissibilità della documentazione prodotta in appello; la sufficienza dello stato di disoccupazione quale condizione di svantaggio ai sensi del D.Lgs. n. 460 del 1997; la contraddittorietà della motivazione sulla valutazione dei documenti; l'omessa pronuncia sull'illegittimità della ripresa IVA per attività di formazione svolta in favore di un ente pubblico; e l'omessa pronuncia sulla natura non commerciale dell'ente ai fini delle imposte dirette.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza, pur riconoscendo che in appello è possibile produrre nuovi documenti, anche già disponibili in precedenza; inoltre, la CTR aveva comunque esaminato la documentazione, ritenendola insufficiente. Il secondo motivo non coglieva la reale motivazione della sentenza impugnata, che non richiedeva una pluralità di condizioni di svantaggio, ma riteneva non provata la presenza di tale condizione nella maggioranza dei partecipanti. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché i documenti erano stati concretamente valutati. Il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili per violazione del principio di autosufficienza, non essendo state integralmente riportate le questioni asseritamente non esaminate. La ricorrente è stata condannata a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 10.000 euro, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2
Il giudizio di appello consente la produzione di qualsiasi documento, pur se già disponibile in precedenza.
La Corte riconosce che la CTR aveva errato nel considerare inammissibile la nuova documentazione prodotta in appello. Tuttavia, la censura non è stata esaminata nel merito perché il ricorso non aveva riprodotto i documenti né indicato specificamente dove fossero stati prodotti, e comunque la CTR li aveva valutati.
D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, comma 2
La norma disciplina le condizioni di svantaggio rilevanti per il riconoscimento della qualifica e dei benefici fiscali delle ONLUS. La Corte precisa che non è necessariamente richiesta una pluralità di condizioni, ma occorre dimostrare concretamente che la condizione invocata, quale la disoccupazione, riguardi i destinatari o almeno la maggior parte di essi.
art. 112 c.p.c.
Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni sottoposte al suo esame. La relativa censura in cassazione deve però riportare integralmente i motivi asseritamente ignorati, altrimenti è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 73, commi 4 e 5
Le disposizioni riguardano la qualificazione degli enti come commerciali o non commerciali ai fini delle imposte sui redditi. Nel caso concreto, la censura relativa alla natura non commerciale dell'ente non è stata esaminata nel merito perché formulata senza trascrivere integralmente la questione dedotta.
L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 10
È stata richiamata dalla ricorrente in relazione alla pretesa illegittimità della ripresa IVA per l'attività di formazione svolta in favore di un ente pubblico, ma la relativa censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.
L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 187
È stata invocata dalla ricorrente a sostegno della qualificazione dell'ente come non commerciale, ma la questione non è stata valutata nel merito per l'omessa integrale riproduzione del motivo nel ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario d'appello è generalmente ammessa la produzione di nuovi documenti, anche se già disponibili in precedenza; tuttavia, in cassazione è indispensabile indicare con precisione il contenuto dei documenti e il luogo della loro produzione, affinché la Corte possa verificarne rilevanza e decisività.
- La contestazione della motivazione deve confrontarsi con la ratio effettiva della sentenza impugnata. Se il giudice non nega in astratto la sufficienza di una determinata condizione, ma ritiene non provata la sua concreta presenza nei destinatari, una censura fondata su una diversa ricostruzione è inammissibile.
- L'eventuale errore formale del giudice sull'ammissibilità di un documento non determina automaticamente un risultato favorevole se il documento è stato comunque esaminato e la parte non dimostra uno specifico pregiudizio difensivo.
- Quando si denuncia in cassazione l'omessa pronuncia su un motivo, è necessario trascrivere integralmente il motivo stesso e indicare dove sia stato proposto nei precedenti gradi di giudizio. In mancanza, la censura è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza.
- Per conservare la qualifica di ONLUS o di ente non commerciale non basta invocare astrattamente lo scopo statutario o una categoria di destinatari svantaggiati: occorre fornire prova concreta e documentata del possesso dei requisiti previsti dalla legge.
- La cassazione non riesamina normalmente gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, come la verifica dell'effettiva presenza della condizione di svantaggio, salvo specifiche violazioni di legge o vizi motivazionali ammissibili.
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