Cassazione Penale, Sentenza n. 13057/2026 del 09/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Imputato condannato per concorso in furto aggravato (artt. 110, 61 n.7, 624-bis, 625 c.p.). Impugnazione per cassazione articolata in quattro motivi: 1) violazione dell'art. 23-bis L. 176/20 per presunta mancata valutazione della memoria difensiva; 2) violazione dell'art. 603 c.p.p. per mancata rinnovazione della perizia trascrittiva; 3) violazione degli artt. 192, 546 e 521 c.p.p. e illogicità della motivazione con richiesta di assoluzione (contestazione della ricostruzione fattuale e del nesso probatorio); 4) richiesta di derubricazione della condotta a favoreggiamento (art. 378 c.p.). Fatti: furto commesso nel maggio 2014 nell'abitazione di Marra e Antonini; l'imputato aveva noleggiato l'auto utilizzata, risultava in contatti telefonici con soggetti nella zona del furto, possedeva documenti di una donna "spagnola" e fu intercettato in conversazioni che indicano intento di occultare la refurtiva e far ricadere la responsabilità su altra persona.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Primo motivo dichiarato inammissibile per mancata autosufficienza del ricorso (assenza di trascrizioni/allegazioni che rendessero autosufficienti le doglianze sulla memoria difensiva). Secondo motivo ritenuto infondato: la mancata rinnovazione della perizia non è censurabile in cassazione in assenza di specifica dimostrazione di lacune o manifeste illogicità nella motivazione che avrebbero potuto essere evitate con la rinnovazione. Terzo motivo infondato: la Corte ha ritenuto logica ed esaustiva la motivazione di merito che ha collegato elementi indiziari (noleggio auto, contatti telefonici, conversazioni intercettate, possesso di documenti, tentativo di attribuire il furto a terzi) alla responsabilità per concorso nel furto; non sussiste vizio di travisamento della prova né violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Quarto motivo manifestamente infondato: la qualificazione come concorso materiale esclude la derubricazione a favoreggiamento. Ricorrente condannato alle spese processuali e al rimborso delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili, liquidate in complessivi euro 4.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
artt. 110, 61 n.7, 624-bis, 625 c.p.
La Corte di merito ha ritenuto integrati gli estremi del concorso in furto aggravato: il ricorrente ha fornito e predisposto il mezzo e ha svolto attività di regia, pur non essendo materialmente entrato nell'abitazione; pertanto applicazione delle norme sul concorso e sulle aggravanti.
art. 23-bis L. 176/20
La censura per omessa valutazione della memoria difensiva è inammissibile se il ricorso non è autosufficiente (mancano trascrizioni o allegazioni che consentano di valutare la doglianza).
art. 603 c.p.p.
La mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello è sindacabile in cassazione solo se è dimostrata l'oggettiva necessità dell'incidente istruttorio e la presenza di lacune o manifeste illogicità nella motivazione di merito che avrebbero potuto essere evitate con la rinnovazione.
artt. 192, 546, 521 c.p.p.
Richiamate a fondamento delle censure relative alla prova e alla motivazione; la Corte di cassazione ha confermato i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione del materiale probatorio e ha ritenuto la motivazione di merito esente da manifesta illogicità.
art. 378 c.p.
La derubricazione a favoreggiamento è preclusa quando la condotta integra invece un concorso materiale nel delitto: presenza di contributo materiale e direttivo esclude l'applicazione della norma sul favoreggiamento.
artt. 581 co.1 lett. c) e 591 c.p.p.
Applicati per dichiarare inammissibile il primo motivo: un ricorso che invoca la manifesta illogicità della motivazione deve essere autosufficiente e contenere le trascrizioni/atti necessari; altrimenti è inammissibile ai sensi delle norme citate.
Massime di principio
- Un motivo di cassazione che contesti la motivazione di merito deve essere autosufficiente: occorre allegare o trascrivere gli atti necessari a rendere comprensibile e valutabile la doglianza; altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile.
- La mancata rinnovazione di prove in appello è sindacabile in cassazione solo se si dimostra concretamente che la mancata assunzione avrebbe creato lacune decisive nella motivazione che potevano essere evitate; mere affermazioni di scarsa attendibilità non sono sufficienti.
- La Corte di cassazione non svolge un riesame libero del merito: non può riformare valutazioni probatorie esenti da vizi di manifesta illogicità o travisamento della prova.
- Il principio di correlazione tra accusa e sentenza richiede una trasformazione sostanziale dell'addebito per risultare violato; varianti parziali nella ricostruzione del contributo materiale non configurano necessariamente un mutamento del fatto se l'imputato ha potuto difendersi concretamente sull'oggetto dell'accusa.
- La distinzione tra concorso nel reato e favoreggiamento è sostanziale: se emerge un contributo materiale e direttivo all'esecuzione del reato (fornitura mezzo, regia, contatti durante l'esecuzione), la qualificazione come favoreggiamento è inammissibile.
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