Sentenza n. 691/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione degli effetti: - del verbale di scrutinio finale del consiglio della classe 2A a tempo prolungato a 30 ore del -OMISSIS-, riferito all’anno scolastico 2021/2022, nella parte in cui il minore -OMISSIS- non risulta ammesso alla classe successiva; - dell’elenco degli ammessi alla classe terza del primo ciclo di istruzione, pubblicato in data 8 giugno 2022; - del documento di valutazione finale pubblicato in data -OMISSIS-, sottoscritto dal Dirigente scolastico, in pari data, ove lo studente non risulta ammesso alla classe successiva per aver riportato nelle materie di spagnolo, matematica / geometria e scienze la valutazione rispettivamente di 4/10, 4/10 e 5/10;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Non ammissione alla classe successiva, risultante dal verbale di scrutinio finale, dall'elenco degli ammessi e dal documento di valutazione finale relativi all'anno scolastico 2021/2022
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la non ammissione alla classe successiva, deducendo, con il primo motivo, la violazione dell'art. 6 d.lgs. 67/2017, sostenendo che la bocciatura costituisse un'eccezione e richiedesse una motivazione rafforzata, fondata sull'andamento complessivo dello studente e sulla prognosi circa la possibilità di recuperare le lacune nella classe successiva. Ha inoltre lamentato il mancato rilievo attribuito al miglioramento dal primo al secondo quadrimestre e ai problemi di salute della madre, che avrebbero inciso sul rendimento. Con il secondo motivo ha dedotto l'errata applicazione della circolare MIUR n. 1865 del 10 ottobre 2017, sostenendo che l'amministrazione avrebbe dovuto ammettere alla classe successiva anche lo studente con valutazioni inferiori a 6/10 qualora avesse parzialmente recuperato le proprie lacune. Il giudizio cautelare era stato definito con il rigetto della sospensione per difetto di fumus boni iuris; tale pronuncia non è stata impugnata. Nel merito, il Tribunale ha rilevato che lo studente aveva riportato tre gravi insufficienze e che la documentazione scolastica evidenziava una preparazione iniziale globalmente incerta, scarsi progressi rispetto agli obiettivi programmati e un grado di apprendimento complessivamente insufficiente.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata prova dell'interesse ad agire, rilevando che tale interesse deve sussistere al momento della decisione e che grava sul ricorrente l'onere di dimostrarlo. Dopo il rigetto della domanda cautelare e a distanza di circa cinque anni dall'impugnazione della bocciatura, il ricorrente non ha allegato la propria situazione scolastica né chiarito se fosse nel frattempo passato alla classe successiva o se continuasse ad aspirare a tale passaggio; inoltre, non è comparso all'udienza. Il Collegio ha comunque esaminato il merito, in applicazione dell'orientamento formatosi a partire dall'Adunanza plenaria n. 16/2024, e lo ha ritenuto infondato. La valutazione del consiglio di classe sulla promozione costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto in presenza di manifesta e grave irragionevolezza, illogicità, carenza di motivazione o travisamento dei fatti. La motivazione è stata ritenuta sufficiente, poiché indicava le tre gravi insufficienze e il mancato conseguimento dei risultati minimi. La delibera del collegio dei docenti, non impugnata, prevedeva inoltre un criterio matematico per l'ammissione con voti inferiori a 6/10: lo scarto complessivo rispetto alla sufficienza doveva essere inferiore a -4. Le valutazioni di 4/10 in matematica, 4/10 in scienze e 5/10 in spagnolo determinavano uno scarto complessivo di -5/10, giustificando la non ammissione. Né l'ordinamento scolastico né la delibera imponevano di considerare il rendimento del primo quadrimestre o il miglioramento intervenuto, che comunque risultava limitato e non sufficiente. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile e comunque rigettato nel merito, con condanna del ricorrente al pagamento di 1.500 euro oltre accessori per spese di lite.
Norme richiamate
art. 6 d.lgs. 67/2017
La disposizione è stata ritenuta correttamente applicata dall'amministrazione scolastica; non imponeva, nel caso concreto, l'ammissione alla classe successiva in presenza di gravi insufficienze.
circolare MIUR n. 1865 del 10 ottobre 2017
La circolare è stata ritenuta correttamente applicata insieme all'art. 6 d.lgs. 67/2017 e ai criteri stabiliti dal collegio dei docenti.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La causa è stata trattata nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 99 c.p.a.
Richiamato indirettamente attraverso l'orientamento giurisprudenziale formatosi a partire dall'Adunanza plenaria n. 16/2024, posto a fondamento dell'esame del merito nonostante la declaratoria di inammissibilità.
artt. 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati unitamente alla normativa nazionale sulla privacy per disporre l'oscuramento dei dati identificativi e dei dati relativi ai minori.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare l'identità dei minori.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato in materia di trattamento dei dati relativi alla salute, ai fini dell'oscuramento disposto nella sentenza.
Massime di principio
- L'interesse ad agire nel processo amministrativo deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche al momento della decisione; il giudice deve verificarlo d'ufficio e il ricorrente deve fornire la prova della sua attualità.
- Quando uno studente impugna la bocciatura e, nelle more, consegue comunque il passaggio alla classe successiva, anche mediante ammissione con riserva o ripetizione dell'anno, viene meno l'interesse alla decisione; l'interesse permane invece se lo studente non ha ancora conseguito il passaggio cui continua ad aspirare.
- La valutazione del consiglio di classe sulla promozione o non ammissione alla classe successiva costituisce esercizio di discrezionalità tecnica ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per manifesta e grave irragionevolezza, illogicità, carenza di motivazione o travisamento dei fatti.
- La motivazione di un provvedimento di valutazione scolastica non richiede argomentazioni diffuse e analitiche, essendo sufficiente l'indicazione sintetica delle lacune e delle insufficienze che hanno impedito il raggiungimento dei risultati minimi.
- La previsione della possibilità di ammettere alla classe successiva con valutazioni inferiori a 6/10 non esclude che gli organi scolastici stabiliscano criteri applicativi predeterminati e verificabili; ove tali criteri non siano tempestivamente impugnati, la legittimità della non ammissione può essere valutata sulla base degli stessi.
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