Cassazione Penale, Sentenza n. 522/2022 del 12/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il decreto di sequestro preventivo per euro 544.585,42 disposto nei confronti della GE.EDIL S.r.l. (in via diretta) e, in via subordinata, sui beni del legale rappresentante Ezio Zanotti e del coindagato, per il reato di indebita compensazione ex art. 10‑quater d.lgs. n. 74/2000. Il ricorrente deduceva carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione e sosteneva che le somme erano di provenienza lecita (contratti di subappalto e vendita immobiliare); ricordava inoltre una precedente pronuncia di annullamento della Corte di Cassazione e una successiva ordinanza che aveva disposto la restituzione, lamentando che i beni non fossero sequestrabili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il rimedio ex art. 325 cod. proc. pen. sia ammissibile solo per violazione di legge o per vizi della motivazione così gravi da rendere incomprensibile il percorso argomentativo; nel caso di specie il ricorrente non ha effettivamente confutato la decisione impugnata. Il Tribunale del riesame aveva invece motivatamente ricostruito che, dopo l'annullamento e la restituzione relativa all'annualità 2019, le indagini successive avevano evidenziato l'utilizzo per il 2020 e per altre annualità di ulteriori crediti fittizi mediante i modelli F24 (tramite il commercialista coindagato), giustificando il nuovo sequestro. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende determinati in via equitativa.
Norme richiamate
art. 10‑quater d.lgs. n. 74/2000
Costituisce il reato contestato: utilizzo di crediti tributari inesistenti o fittizi in compensazione, fondamento per il sequestro preventivo delle somme ritenute profitto del reato
art. 325 cod. proc. pen.
ricorso per cassazione contro misure cautelari reali
Il ricorso è ammesso solo per violazione di legge; nella nozione rientrano sia errores in iudicando/in procedendo sia vizi motivazionali talmente gravi da rendere incomprensibile il provvedimento
art. 616 cod. proc. pen.
oneri della parte in caso di inammissibilità
Stabilisce l'onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento per ricorso dichiarato inammissibile
Cass., Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017
Precedente che chiarisce i limiti dell'impugnazione in materia di misure cautelari reali e la nozione estesa di 'violazione di legge' rispetto ai vizi motivazionali
Sentenza Corte costituzionale n. 186/2000
richiamata nel provvedimento
Richiamata dalla Corte per giustificare la possibilità di determinare in via equitativa una somma da versare alla Cassa delle Ammende anche in assenza di colpa grave nella determinazione della inammissibilità
Provvedimenti di merito (ordinanza Tribunale del riesame e precedente sentenza di annullamento della Cassazione)
es. sentenza n. 12471 del 16/02/2021 e ordinanza del 15/04/2021
Rilevanti per la ricostruzione dei fatti: un precedente annullamento e una successiva restituzione non impediscono l'adozione di un nuovo sequestro se emergono nuove circostanze o elementi investigativi (es. utilizzo di crediti fittizi per altra annualità)
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso misure cautelari reali è ammissibile solo per violazione di legge o vizi motivazionali tali da rendere incomprensibile il provvedimento: meri rilievi sulla valutazione dei fatti o argomentazioni generiche sulla carenza di prova sono in genere insufficienti
- La precedente restituzione di beni a seguito di annullamento non esclude che, in presenza di nuovi elementi o di ulteriori indagini che evidenzino fatti differenti (es. utilizzo di crediti fittizi in altra annualità), possa essere disposto un nuovo sequestro preventivo
- Per impugnare efficacemente un sequestro preventivo è necessario confrontarsi punto per punto con le ragioni addotte nel provvedimento impugnato, indicando in che modo la ricostruzione sia manifestamente illegittima o priva dei requisiti minimi di coerenza e ragionevolezza
- Le somme presenti su conti intestati a società possono essere sequestrate direttamente e, in via subordinata, è possibile aggredire i beni del legale rappresentante quando emergono ragioni di responsabilità o utilizzo personale dei proventi illeciti
- La presentazione di un ricorso inammissibile può comportare non solo le spese processuali ma anche l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle Ammende determinata equitativamente, salvo che non sussista dolo o colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità
- Segnalazioni indiziarie quali l'utilizzo continuativo di modelli F24 con crediti sospetti, soprattutto se gestiti tramite un intermediario (es. commercialista coindagato), possono costituire elemento sufficiente per giustificare un sequestro preventivo in attesa dell'accertamento giudiziario
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