Cassazione Penale, Ordinanza n. 21339/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che il motivo fosse generico e meramente riproduttivo di censure già esaminate in appello. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto. In cassazione deduceva un unico motivo di violazione di legge, lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte rileva però che la doglianza si risolveva in contestazioni di fatto già formulate in appello e disattese dal giudice di merito, senza una critica argomentata alla motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva della concreta fattispecie; può essere esclusa con motivazione adeguata anche valorizzando la mancanza di uno dei presupposti ritenuto decisivo, come l'abitualità della condotta.
art. 133, comma 1, c.p.
Il giudizio sulla tenuità deve considerare modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo.
Massime di principio
- La censura in cassazione sulla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto è inammissibile quando si risolve in mere doglianze di fatto o nella semplice reiterazione di argomenti già respinti in appello, senza una specifica critica alla motivazione.
- Per escludere la non punibilità ex art. 131-bis c.p. è sufficiente una motivazione che dia conto dell'assenza di uno dei presupposti ritenuto decisivo, purché il percorso argomentativo sia coerente e non apparente.
- Il giudizio sulla particolare tenuità richiede una valutazione complessa e globale della concreta vicenda, ma non impone la disamina analitica di tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., essendo sufficiente indicare quelli rilevanti nel caso concreto.
Come è indicizzato
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