Sentenza del 19/07/2018 n. 2335 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
IMPOSTA DI SUCCESSIONE - Avviso di liquidazione - Natura accertativa - Sussiste - Istanza di accertamento con adesione - Ammissibilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha riconosciuto che l'avviso di liquidazione dell'imposta di successione non ha natura esclusivamente valutativa, ma anche aritmetica e accertativa. Ne consegue che l'istanza di accertamento con adesione è ammissibile anche rispetto a tale atto. Il contribuente ottiene quindi il riconoscimento della possibilità di attivare la procedura di adesione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la natura dell'avviso di liquidazione dell'imposta di successione e, conseguentemente, l'ammissibilità dell'istanza di accertamento con adesione. La questione riguardava se l'avviso avesse natura meramente valutativa, tale da escludere il procedimento deflattivo, oppure natura accertativa e aritmetica, con conseguente possibilità di presentare l'istanza.
Massime di principio
- Un avviso di liquidazione dell'imposta di successione può essere considerato atto accertativo quando richiede attività di determinazione o verifica della base imponibile e dell'imposta, non essendo necessariamente una mera operazione automatica o contabile.
- L'accertamento con adesione può essere richiesto anche contro un avviso di liquidazione dell'imposta di successione, se l'atto presenta profili accertativi o aritmetici suscettibili di confronto con l'Amministrazione finanziaria.
- La qualificazione formale dell'atto come avviso di liquidazione non è decisiva: occorre esaminarne il contenuto concreto e il grado di discrezionalità o di verifica esercitato dall'Amministrazione.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe valutare tempestivamente la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, verificando i termini applicabili e il contenuto effettivo dell'avviso.
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