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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13872/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La difesa aveva chiesto, nell'atto di appello, la sostituzione della pena detentiva con sanzioni sostitutive ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen.; successivamente ha proposto un "motivo nuovo" in cassazione per violazione degli artt. 597, comma 4, e 599-bis in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p. Contestazioni procedurali: mancata procura speciale (art. 545-bis c.p.p.) nel mandato allegato all'appello che avrebbe autorizzato il difensore a formulare tale richiesta, assenza di evidenza nel verbale d'udienza o nella richiesta concordata con il Procuratore generale che la richiesta di sostituzione della pena fosse stata formulata o rinnovata davanti alla Corte d'appello, e tardività del motivo aggiunto in cassazione (proposto oltre il termine perentorio e non rappresentando sviluppo del motivo principale).

La decisione

Il Collegio ha ritenuto infondato il ricorso. Ha escluso l'ammissibilità della richiesta di sostituzione della pena con sanzioni sostitutive per carenza della procura speciale nel mandato e per mancanza di richiesta espressa in udienza o di rinnovo della stessa. Ha inoltre dichiarato inammissibile il "motivo nuovo" depositato il 2 gennaio 2025 per essere stato proposto oltre il termine perentorio e non costituire sviluppo del motivo principale. Si è richiamata la giurisprudenza secondo cui, in caso di concordato sulla pena con rinuncia ai motivi, il giudice non può sostituire d'ufficio la pena detentiva con sanzioni sostitutive in assenza di esplicita richiesta delle parti.

Norme richiamate

  • art. 20-bis cod. pen.

    Norma che disciplina le sanzioni sostitutive della pena detentiva; oggetto della richiesta della difesa per sostituire la pena detentiva con misure alternative.

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    Prevede la necessità di procura speciale per il difensore quando compie atti specifici in appello; la sua assenza nel mandato allegato ha reso inammissibile la richiesta formulata dall'avvocato.

  • art. 597, comma 4, cod. pen.

    Norma penale richiamata nel motivo aggiunto; la corte ha ritenuto il motivo inammissibile per tardività, quindi non ha proceduto a una valutazione di merito sull'interpretazione di questa norma.

  • art. 599-bis cod. pen.

    Altro articolo penale oggetto del motivo nuovo; come sopra, la questione è stata dichiarata inammissibile per termine e carenza di collegamento con il motivo principale.

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Prevede i motivi di ricorso in cassazione; il collegio ha applicato i principi sui limiti dei motivi aggiunti rispetto ai motivi principali richiamati da questa norma.

  • Cass. Sez. 4, n. 43980 del 26/10/2023 (Cruz)

    «In caso di concordato sulla pena in appello con rinuncia ai motivi, il giudice non può sostituire d'ufficio la pena detentiva con le sanzioni sostitutive, in assenza di esplicita richiesta delle parti»

    Principio di diritto richiamato: il giudice non può, nemmeno d'ufficio, convertire la pena detentiva in sanzioni sostitutive quando il procedimento si conclude con un patteggiamento/accordo e c'è rinuncia ai motivi, se non è stata espressamente richiesta la sostituzione.

  • Cass. Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, dep. 11/01/2013

    «In tema di termini per l'impugnazione, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali dei quali i motivi ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione... ne consegue che sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali, a fondamento del "petitum" dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum"»

    Stabilisce il principio secondo cui i motivi nuovi in cassazione sono ammissibili solo se rappresentano sviluppo o migliore esposizione dei motivi principali; non è consentito ampliare il petitum con censure non tempestive.

Massime di principio

  • La richiesta di sostituzione della pena detentiva con sanzioni sostitutive deve essere formulata con la corretta procura speciale al difensore (art. 545-bis c.p.p.) o direttamente dall'imputato in udienza, altrimenti è inammissibile.
  • In caso di concordato sulla pena (patteggiamento) con rinuncia ai motivi, il giudice non può sostituire d'ufficio la pena detentiva con sanzioni sostitutive: serve un'esplicita e documentata richiesta delle parti.
  • I motivi aggiunti in cassazione devono essere presentati nei termini perentori e devono costituire mero sviluppo o migliore esposizione dei motivi principali; motivi nuovi che ampliano il petitum o sono tardivi sono inammissibili.
  • È essenziale che ogni richiesta rilevante per l'esito della causa sia verbalizzata in udienza o espressamente concordata e riportata negli atti, perché l'assenza di evidenza processuale può determinare l'inammissibilità della domanda.
  • La difesa deve curare attentamente la forma e le procure nei ricorsi e negli atti di appello per evitare decadenze formali che precludono valutazioni di merito.

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