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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25142/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'impugnazione è stata proposta nell'interesse di una imputata e contiene un unico motivo, dedotto come violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena. La censura, tuttavia, è formulata in modo privo di concreta specificità e mira sostanzialmente a ottenere l'applicazione del minimo edittale, contestando la congruità del trattamento sanzionatorio stabilito dal giudice di merito. La Corte rileva che il ricorso chiede una nuova valutazione della pena senza indicare elementi di illogicità o arbitrarietà nella decisione impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulla pena fosse generica e manifestamente infondata, perché pretendeva un inesistente diritto al minimo della pena. La Corte ha ribadito che la graduazione del trattamento sanzionatorio, inclusi aumenti e diminuzioni per circostanze e continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo se frutto di arbitrio o di ragionamento illogico. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    Richiamato insieme all'art. 133 c.p. come parametro del potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p. come criterio per la graduazione del trattamento sanzionatorio da parte del giudice di merito.

Massime di principio

  • La determinazione della pena, compresa la fissazione della pena base e gli aumenti o diminuzioni per aggravanti, attenuanti e continuazione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.
  • In sede di legittimità non è consentita una mera richiesta di nuova valutazione della congruità della pena; la censura è scrutinabile solo se la motivazione sia assente, arbitraria o manifestamente illogica.
  • Non esiste un diritto dell'imputato all'applicazione del minimo edittale: il trattamento sanzionatorio va commisurato secondo i criteri legali di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
  • Un motivo di ricorso sulla pena, se generico e privo di specificità concreta, è suscettibile di essere dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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