Cassazione Penale, Sentenza n. 18203/2026 del 20/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la decisione della Corte territoriale per non aver riconosciuto la circostanza attenuante speciale prevista dall'art. 219, comma 3, r.d. n. 267/1942 (legge fallimentare) relativamente alla bancarotta per distrazione: sostenevano che il valore dei cespiti sottratti ("attrezzatura varia e minuta") pari a euro 8.734,08 era stato determinato impropriamente "al netto degli ammortamenti" e che, alla data del fallimento, il valore netto sarebbe stato pari a zero, con conseguente tenuità del danno. Inoltre, il solo Fuzio Giuseppe censurava il giudizio di bilanciamento fra circostanze attenuanti generiche e l'aggravante contestata, ritenendo che le attenuanti dovessero prevalere e che la valutazione della Corte di appello (equivalenza) non fosse giustificata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha confermato che, in tema di bancarotta per distrazione, la speciale tenuità del danno va valutata rispetto alla diminuzione patrimoniale assoluta della massa attiva causata dalla condotta al momento della consumazione del reato e non in rapporto all'entità del passivo fallimentare. Nel caso concreto la sottrazione di beni per euro 8.734,08, considerata "non irrilevante" in presenza di un attivo pari a zero, non integra la speciale tenuità del danno. Inoltre la locuzione "al netto degli ammortamenti" è stata interpretata come indicazione che il valore rilevato già tiene conto degli ammortamenti; la valutazione della Corte territoriale è stata ritenuta logica e congrua. Quanto al giudizio di bilanciamento per Fuzio Giuseppe, la Cassazione ha ritenuto legittima la valutazione di equivalenza fra attenuanti e aggravanti motivata sulla base della reiterazione di condotte nel tempo e del grave disprezzo per gli interessi dei creditori. Il ricorso è stato quindi respinto e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare), art. 219
art. 219, comma 3 (e richiamo al comma 2 in motivazione)
La Corte interpreta l'attenuante speciale come riferita alla "speciale tenuità del danno" valutata con riferimento alla diminuzione assoluta della massa attiva determinata dalla sottrazione al momento della consumazione del reato; non si valuta rispetto all'entità del passivo. "Al netto degli ammortamenti" significa che il valore dei beni è stato considerato nella sua misura netta tenendo conto dell'ammortamento.
R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare), art. 217
art. 217 (richiamato come reato estinto per prescrizione in vari passaggi)
Richiamato nel processo per indicare che talune posizioni sono state dichiarate estinte per prescrizione; non incide sul principio di diritto relativo alla valutazione della tenuità del danno.
Codice di procedura penale, art. 606
art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Norma procedurale richiamata per le censure di legittimità (motivi di ricorso) che i ricorrenti hanno proposto in Cassazione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (precedenti richiamati)
sentenze richiamate in motivazione (es. Sez. 5, n. 52057 del 26/11/2019; Sez.5, n.13285 del 18/01/2013 etc.)
Conferma il principio consolidato secondo cui il giudizio sulla speciale tenuità del danno in caso di distrazione va compiuto rispetto alla diminuzione della massa attiva e che il giudizio di comparazione tra aggravanti e attenuanti è sindacabile in Cassazione solo se irragionevole o arbitrario.
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 219 L.F. per distrazione occorre provare la concreta incidenza della condotta sulla massa attiva: il giudizio è sul decremento patrimoniale assoluto disponibile per la ripartizione, non sulla percentuale rispetto al passivo.
- La quantificazione del danno deve considerare il valore netto dei cespiti alla data del fallimento; se la difesa sostiene che il valore netto è zero deve fornire prove documentali chiare (perizia, programmi di liquidazione, scritture) per convincere il giudice.
- La locuzione "al netto degli ammortamenti" indica che il valore considerato è quello risultante dopo aver dedotto gli ammortamenti: la difesa deve contestare espressamente e con elementi probatori la corretta applicazione degli ammortamenti per ribaltare la valutazione.
- Nel bilanciamento tra attenuanti e aggravanti, la Corte d'appello ha un ampio margine discrezionale: la Cassazione annulla solo se la motivazione è illogica, contraddittoria o priva di fondamento fattuale.
- Anche la dismissione di beni strumentali obsoleti, se non documentata come utile o lecita, può integrare il reato di bancarotta per distrazione: il loro valore, pur contenuto, può essere rilevante se l'attivo fallimentare è esiguo o nullo.
- In sede di impugnazione è essenziale concentrare le censure su errori di fatto provabili o su illogicità nella motivazione, poiché le valutazioni svolte sul piano della gravità e della reiterazione delle condotte sono difficili da rimuovere in Cassazione.
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