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Sentenza

Sentenza del 15/04/2015 n. 7566 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A seguito di un rapporto OLAF che aveva accertato la falsità dei certificati allegati alle dichiarazioni doganali, l'Agenzia delle Dogane aveva rettificato i tributi dovuti e notificato alla società un atto di contestazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 303 del D.P.R. n. 43/1973. La società aveva impugnato l'atto, sostenendo, tra l'altro, la scusabilità dell'errore per non aver rilevato la falsità dei certificati. Dopo l'accoglimento dell'appello da parte della CTR, l'Agenzia delle Dogane propose ricorso per cassazione; la società resistette e propose anche ricorso incidentale.

La decisione

Durante il giudizio di cassazione, la Commissione Europea accolse parzialmente la domanda di sgravio dei dazi, limitatamente alle importazioni effettuate presso la Dogana di Ravenna. Le parti stipularono quindi una transazione, dichiarando di non avere più nulla a pretendere reciprocamente. La Corte di Cassazione dichiarò la cessazione della materia del contendere e cassò senza rinvio la sentenza impugnata. Le decisioni dei precedenti gradi furono così caducate e non poterono passare in giudicato sostanziale. Le spese di tutti i gradi furono integralmente compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 43 del 1973, art. 303

    Prevede la disciplina sanzionatoria applicabile alle violazioni doganali relative ai tributi evasi; nel caso concreto costituiva il fondamento dell'atto di contestazione delle sanzioni notificato alla società importatrice.

  • Art. 382, comma 3, c.p.c.

    Consente alla Corte di Cassazione di cassare la sentenza senza rinvio quando, per il sopravvenire di una causa che rende inutile la prosecuzione del giudizio, non è più possibile o necessario pronunciare sul merito.

Massime di principio

  • Quando le parti concludono una transazione che elimina integralmente l'interesse alla prosecuzione del giudizio, il processo può essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere non equivale a una decisione sul merito: la Corte non stabilisce chi avesse ragione sulla controversia originaria.
  • La transazione sopravvenuta sostituisce la regolamentazione contenuta nella sentenza impugnata; le decisioni non ancora passate in giudicato vengono caducate e non producono giudicato sostanziale sulla pretesa.
  • In caso di accordo transattivo, le parti possono chiedere la compensazione integrale delle spese, se il giudice ritiene conforme la richiesta.
  • L'accoglimento parziale di una domanda di sgravio da parte di un'istituzione europea può rendere superflua la prosecuzione del contenzioso nazionale, purché le parti definiscano in modo completo i reciproci rapporti mediante accordo.

Testo integrale

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