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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1682

Regolamento (UE) 2016/1682 della Commissione, del 14 settembre 2016, recante divieto di pesca della rana pescatrice nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe per le navi battenti bandiera belga

Normativa europea32016R1682

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento constata l’esaurimento del contingente di pesca 2016 assegnato al Belgio per uno stock di rana pescatrice nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe. Di conseguenza, vieta alle navi belghe o ivi immatricolate di proseguire la pesca di tale stock e di effettuare operazioni connesse sulle catture dopo la data di chiusura. Il provvedimento si fonda sul sistema di controllo della politica comune della pesca e opera in modo immediato e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Divieto di pesca della rana pescatrice nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe per le navi battenti bandiera belga, a seguito dell'esaurimento del contingente 2016.

Ambito di applicazione

Si applica alle navi battenti bandiera del Belgio o ivi immatricolate, limitatamente alle attività di pesca dello stock di rana pescatrice (Lophiidae) identificato come ANF/*8ABDE nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe. Opera in relazione al contingente di pesca assegnato per il 2016 al Belgio ai sensi del regolamento (UE) 2016/72 e decorre dalla data di chiusura indicata nell’allegato, ossia dal 20.8.2016. Non riguarda altri Stati membri, altri stock o altre zone non indicate.

Divieto di pesca della rana pescatrice nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe per le navi belghe

Il regolamento dà attuazione al meccanismo di chiusura automatica dei contingenti previsto dalla normativa UE sulla pesca. La Commissione constata, sulla base delle informazioni ricevute, che il contingente 2016 assegnato al Belgio per uno stock di rana pescatrice è stato esaurito e dispone quindi il divieto di pesca per evitare superamenti del limite autorizzato.

Contesto e base giuridica

Il provvedimento si fonda sul regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare sull’articolo 36, paragrafo 2, che consente di adottare misure conseguenti all’esaurimento di un contingente. Tra i considerando si richiama anche il regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, che stabilisce per il 2016 le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il divieto riguarda esclusivamente le navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio. L’oggetto della misura è lo stock ANF/*8ABDE di rana pescatrice (Lophiidae) nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe. La disciplina non si estende a stock diversi, ad altre zone o ad altri Stati membri.

Esaurimento del contingente

L’articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca assegnato per il 2016 al Belgio per lo stock indicato si considera esaurito dalla data fissata nell’allegato, cioè il 20.8.2016. La chiusura discende dalla constatazione, contenuta nei considerando, che le catture effettuate dalle navi interessate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato.

Divieti operativi

Dal 20.8.2016 le navi belghe non possono più esercitare attività di pesca sullo stock indicato. Il divieto copre anche le principali operazioni successive alla cattura, vale a dire:

  • conservare a bordo le catture;
  • trasferirle;
  • trasbordarle;
  • sbarcarle.

Entrata in vigore ed efficacia diretta

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Constatazione dell’esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2016 al Belgio per lo stock indicato nell’allegato si considera esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato, cioè dal 20.8.2016.

Divieto di pesca e operazioni connesse

Dal 20.8.2016 è vietato alle navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio pescare lo stock di rana pescatrice (ANF/*8ABDE) nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture effettuate dopo tale data.

Base giuridica e contesto normativo

Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (CE) n. 1224/2009, articolo 36, paragrafo 2, nel quadro del regime di controllo della politica comune della pesca. Richiama inoltre il regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, che fissa i contingenti per il 2016.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescagestione delle risorse ittichecontingenti di pescacontrollo della pesca

Testo integrale

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