Ordinanza n. 15798/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento graduatoria definitiva distrettuale “Profilo Straordinario di Tecnico di Amministrazione Distretto Corte di Appello di Caltanissetta”, pubblicata l’1.7.2026, relativa alla procedura per “l’assunzione a tempo indeterminato e pieno del personale non dirigenziale a tempo determinato in servizio presso il ministero della giustizia amministrazione giudiziaria reclutato ai sensi dell’art. 13 del d.l. 9.6.2021 n. 80 e s.m.i. convertito con modificazioni dalla Legge 6.8.2021 n.113 da inquadrarsi nell'area Funzionari del Ministero della Giustizia Amministrazione Giudiziaria”; nonché del provvedimento del “Delegato Ministeriale” dell’1.7.2026 di assegnazione della ricorrente alla sede della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva distrettuale per la stabilizzazione nel profilo di Funzionario tecnico di amministrazione e provvedimento di assegnazione della ricorrente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva del 1° luglio 2026 relativa alla procedura distrettuale per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno del personale non dirigenziale a tempo determinato in servizio presso l’Amministrazione giudiziaria, nonché il provvedimento della stessa data che l’ha assegnata alla sede della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela. Il Ministero ha eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Lazio in favore del TAR Sicilia – Palermo. La questione decisa riguarda il criterio territoriale applicabile, considerato che la ricorrente, dipendente pubblico non contrattualizzata, prestava servizio presso la Corte d’Appello di Caltanissetta dal 12 marzo 2024 e tale era la sede di servizio al momento della proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto l’eccezione di incompetenza territoriale e ha dichiarato competente il TAR Sicilia, sede di Palermo. Ha ritenuto applicabile, in costanza del rapporto di pubblico impiego, il foro speciale previsto dall’art. 13, comma 2, c.p.a., individuato in base alla sede di servizio del dipendente al momento della proposizione della domanda giudiziale; la sede di servizio della ricorrente era nel distretto di Caltanissetta. Il foro speciale, derogatorio rispetto ai criteri generali, è diretto a consentire al dipendente di adire il TAR più vicino al luogo di lavoro. È stato assegnato il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per riassumere la causa dinanzi al TAR Sicilia – Palermo. Spese compensate.
Norme richiamate
la sede di servizio richiamata dalla disposizione normativa sopra citata è quella presso cui il dipendente presta servizio al momento di proposizione della domanda giudiziale
La competenza territoriale nelle controversie riguardanti un dipendente pubblico in costanza di rapporto si determina in base alla sede di servizio al momento della proposizione della domanda giudiziale.
sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede
Il criterio generale individua la competenza nel TAR della circoscrizione in cui ha sede l’amministrazione, ma nel caso del pubblico dipendente in costanza di rapporto opera il criterio speciale del comma 2.
Massime di principio
- Nelle controversie riguardanti un pubblico dipendente, finché il rapporto di impiego è in essere, la competenza territoriale si determina secondo il foro speciale del pubblico impiego, individuato in base alla sede presso cui il dipendente presta servizio al momento della proposizione della domanda giudiziale.
- Il foro speciale del pubblico impiego, derogatorio rispetto ai criteri generali di competenza territoriale, risponde a un favor per il lavoratore e consente di adire il TAR più vicino alla sede di svolgimento dell’attività lavorativa; se il rapporto è cessato al momento dell’instaurazione del giudizio, trova invece applicazione il criterio generale dell’art. 13, comma 1, c.p.a.
Come è indicizzato
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