Cassazione Penale, Sentenza n. 15501/2025 del 18/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Falanga ha impugnato l'ordinanza che ha confermato gli arresti domiciliari disposti dal GIP (4/10/2024) sostenendo: 1) l'inutilizzabilità delle intercettazioni acquisite nel procedimento a carico di Rosario Giugliano (procedimento n.2968/19) ai sensi dell'art.270 c.1 c.p.p., per assenza di connessione sostanziale con i fatti a lui contestati; 2) la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'esistenza di un accordo politico-elettorale con il clan (art.416-ter c.p.), dovendo, una volta escluse le intercettazioni, venire meno i riscontri alle dichiarazioni del collaboratore e l'accertamento dell'accordo "politico-mafioso"; 3) la violazione dell'art.274 c.1 lett. a) e c) c.p.p. e la carenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio), dato che i presunti coautori sono già detenuti/sottoposti a misure e il ricorrente ha rassegnato dimissioni successive.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: i motivi proposti sono diversi da quelli consentiti o manifestamente infondati. Sul punto principale delle intercettazioni la Corte ha ritenuto aspecifico il ricorso perché i difensori non hanno contrastato la specifica ragione indicata dal Tribunale del riesame: le intercettazioni, disposte in un procedimento iscritto anteriormente al 31/08/2020, risultano utilizzabili non per mera connessione ma in quanto "rilevanti e indispensabili" per l'accertamento di un delitto inserito in contesti di criminalità organizzata per il quale opera l'arresto obbligatorio in flagranza (aggravante speciale dell'art.416-ter terzo comma). Le censure sulla motivazione della sussistenza dello scambio elettorale politico-mafioso e sulle esigenze cautelari sono state ritenute, in sostanza, meri inviti a rinnovare la valutazione di merito (vietato in sede di legittimità) e quindi inammissibili. La Corte ha confermato che il Tribunale del riesame ha motivato congruamente la sussistenza delle esigenze cautelari anche applicando la presunzione di cui all'art.275 c.3 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a versare in via equitativa 3.000 euro alla cassa delle ammende (art.616 c.p.p. e richiamo alla sentenza Corte Cost. n.186/2000). Le dimissioni del sindaco sono state ritenute sopravvenute e pertanto non considerate.
Norme richiamate
Norma sul concorso di persone nel reato; indicata nella contestazione come titolo partecipativo degli illeciti
comma 1, comma 2, comma 3
Delitto di scambio elettorale politico-mafioso. La Corte ha ritenuto che, quando l'interlocutore sia un esponente apicale dell'associazione mafiosa, non è necessario provare separatamente il ricorso al "metodo mafioso"; il terzo comma contiene un'aggravante ad effetto speciale che, per i suoi limiti edittali, rende applicabile l'arresto obbligatorio in caso di flagranza (rilevante ai fini dell'utilizzabilità delle intercettazioni).
comma 1 (formulazione previgente)
Disciplina dell'utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi. Per i procedimenti iscritti anteriormente al 31/08/2020 si applica la formulazione previgente, che prevedeva l'utilizzabilità anche se i risultati siano "rilevanti e indispensabili" per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia fondato l'utilizzabilità su questo presupposto alternativo (non sulla connessione sostanziale) e che il ricorso non abbia contestato specificamente tale valutazione.
Sez. U, n. 36764 del 18/04/2024 (Pisaniello)
Principio secondo cui la disciplina previgente di utilizzabilità delle intercettazioni si applica quando il procedimento in cui sono state compiute le intercettazioni è iscritto prima del 31/08/2020; richiamata per definire quale testo dell'art.270 c.p.p. sia applicabile.
Sez. U, n. 51 del 28/11/2019 (Cavallo)
Giurisprudenza citata dai difensori a sostegno della tesi di inutilizzabilità per mancanza di connessione; la Corte ha però ritenuto che il difensore non si sia confrontato con la specifica motivazione del Tribunale del riesame che indicava altro presupposto di utilizzabilità.
Riferimento al regime dell'arresto obbligatorio in flagranza per talune fattispecie e alla rilevanza di tale obbligo ai fini dell'utilizzabilità delle intercettazioni (collegamento con l'aggravante speciale di cui all'art.416-ter).
Norme che disciplinano i presupposti e la motivazione delle misure cautelari personali; il ricorso che impugna le esigenze cautelari deve denunciare violazioni di legge specifiche o manifesta illogicità, non limitarsi a una diversa valutazione dei fatti.
Previsione della presunzione (di più ampia portata) che il Tribunale del riesame ha applicato nel valutare la concretezza e attualità delle esigenze cautelari, giustificando la misura.
Norma che consente la condanna alle spese processuali nei procedimenti dichiarati inammissibili; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese ex art.616 c.p.p.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Principio secondo cui la Corte può disporre, in via equitativa, il versamento alla cassa delle ammende anche se non si rilevi colpa grave nella determinazione della causa dell'inammissibilità; la Corte ha disposto il versamento di 3.000 euro.
Massime di principio
- Quando si deduce l'inutilizzabilità di intercettazioni occorre confrontarsi direttamente con il presupposto giuridico che il giudice ha effettivamente adottato: se il giudice ritiene utilizzabili le intercettazioni perché "rilevanti e indispensabili" ai sensi della previgente formulazione dell'art.270 c.p.p., la difesa deve argomentare specificamente su tale profilo e non limitarsi a invocare la mancanza di connessione sostanziale.
- In Cassazione non è consentito chiedere una rivalutazione ex novo della prova e degli indici di gravità: i motivi che si risolvono in una diversa lettura degli elementi di fatto o in una mera richiesta di riconsiderazione della valutazione probatoria sono inammissibili.
- Se l'accordo elettorale è imputato con riferimento a un soggetto apicale di un'associazione mafiosa, non è sempre necessario provare separatamente il "metodo mafioso": la rilevanza dell'interlocutore apicale e la sua fama criminale possono, se adeguatamente provate, suffragare la configurabilità dell'art.416-ter.
- Le impugnazioni sulle esigenze cautelari devono indicare violazioni di norme o una manifesta illogicità della motivazione; la semplice allegazione che sono venute meno le condizioni (per esempio per dimissioni sopravvenute o perché alcuni indagati sono detenuti) non è di per sé sufficiente, specie se tali eventi sono posteriori al provvedimento impugnato.
- Nel valutare l'utilizzabilità di intercettazioni effettuate in procedimenti anteriori al 31/08/2020, occorre applicare la giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. Pisaniello) sulla disciplina previgente; la strategia difensiva deve quindi essere tarata sulla normativa effettivamente applicabile al caso concreto.
- Gli atti sopravvenuti dopo la pronuncia impugnata (es. dimissioni) non incidono sul giudizio già formato e non possono essere considerati dal giudice che non sia stato investito della questione; per influire occorre proporre i rimedi processuali nel tempo e nei modi procedurali corretti.
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