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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15501/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Falanga ha impugnato l'ordinanza che ha confermato gli arresti domiciliari disposti dal GIP (4/10/2024) sostenendo: 1) l'inutilizzabilità delle intercettazioni acquisite nel procedimento a carico di Rosario Giugliano (procedimento n.2968/19) ai sensi dell'art.270 c.1 c.p.p., per assenza di connessione sostanziale con i fatti a lui contestati; 2) la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'esistenza di un accordo politico-elettorale con il clan (art.416-ter c.p.), dovendo, una volta escluse le intercettazioni, venire meno i riscontri alle dichiarazioni del collaboratore e l'accertamento dell'accordo "politico-mafioso"; 3) la violazione dell'art.274 c.1 lett. a) e c) c.p.p. e la carenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio), dato che i presunti coautori sono già detenuti/sottoposti a misure e il ricorrente ha rassegnato dimissioni successive.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: i motivi proposti sono diversi da quelli consentiti o manifestamente infondati. Sul punto principale delle intercettazioni la Corte ha ritenuto aspecifico il ricorso perché i difensori non hanno contrastato la specifica ragione indicata dal Tribunale del riesame: le intercettazioni, disposte in un procedimento iscritto anteriormente al 31/08/2020, risultano utilizzabili non per mera connessione ma in quanto "rilevanti e indispensabili" per l'accertamento di un delitto inserito in contesti di criminalità organizzata per il quale opera l'arresto obbligatorio in flagranza (aggravante speciale dell'art.416-ter terzo comma). Le censure sulla motivazione della sussistenza dello scambio elettorale politico-mafioso e sulle esigenze cautelari sono state ritenute, in sostanza, meri inviti a rinnovare la valutazione di merito (vietato in sede di legittimità) e quindi inammissibili. La Corte ha confermato che il Tribunale del riesame ha motivato congruamente la sussistenza delle esigenze cautelari anche applicando la presunzione di cui all'art.275 c.3 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a versare in via equitativa 3.000 euro alla cassa delle ammende (art.616 c.p.p. e richiamo alla sentenza Corte Cost. n.186/2000). Le dimissioni del sindaco sono state ritenute sopravvenute e pertanto non considerate.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Norma sul concorso di persone nel reato; indicata nella contestazione come titolo partecipativo degli illeciti

  • art. 416-ter cod. pen.

    comma 1, comma 2, comma 3

    Delitto di scambio elettorale politico-mafioso. La Corte ha ritenuto che, quando l'interlocutore sia un esponente apicale dell'associazione mafiosa, non è necessario provare separatamente il ricorso al "metodo mafioso"; il terzo comma contiene un'aggravante ad effetto speciale che, per i suoi limiti edittali, rende applicabile l'arresto obbligatorio in caso di flagranza (rilevante ai fini dell'utilizzabilità delle intercettazioni).

  • art. 270 c.p.p.

    comma 1 (formulazione previgente)

    Disciplina dell'utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi. Per i procedimenti iscritti anteriormente al 31/08/2020 si applica la formulazione previgente, che prevedeva l'utilizzabilità anche se i risultati siano "rilevanti e indispensabili" per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia fondato l'utilizzabilità su questo presupposto alternativo (non sulla connessione sostanziale) e che il ricorso non abbia contestato specificamente tale valutazione.

  • Sez. U, n. 36764 del 18/04/2024 (Pisaniello)

    Principio secondo cui la disciplina previgente di utilizzabilità delle intercettazioni si applica quando il procedimento in cui sono state compiute le intercettazioni è iscritto prima del 31/08/2020; richiamata per definire quale testo dell'art.270 c.p.p. sia applicabile.

  • Sez. U, n. 51 del 28/11/2019 (Cavallo)

    Giurisprudenza citata dai difensori a sostegno della tesi di inutilizzabilità per mancanza di connessione; la Corte ha però ritenuto che il difensore non si sia confrontato con la specifica motivazione del Tribunale del riesame che indicava altro presupposto di utilizzabilità.

  • art. 380 c.p.p.

    Riferimento al regime dell'arresto obbligatorio in flagranza per talune fattispecie e alla rilevanza di tale obbligo ai fini dell'utilizzabilità delle intercettazioni (collegamento con l'aggravante speciale di cui all'art.416-ter).

  • art. 274 c.p.p.

    Norme che disciplinano i presupposti e la motivazione delle misure cautelari personali; il ricorso che impugna le esigenze cautelari deve denunciare violazioni di legge specifiche o manifesta illogicità, non limitarsi a una diversa valutazione dei fatti.

  • art. 275 c.p.p.

    Previsione della presunzione (di più ampia portata) che il Tribunale del riesame ha applicato nel valutare la concretezza e attualità delle esigenze cautelari, giustificando la misura.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali nei procedimenti dichiarati inammissibili; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese ex art.616 c.p.p.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Principio secondo cui la Corte può disporre, in via equitativa, il versamento alla cassa delle ammende anche se non si rilevi colpa grave nella determinazione della causa dell'inammissibilità; la Corte ha disposto il versamento di 3.000 euro.

Massime di principio

  • Quando si deduce l'inutilizzabilità di intercettazioni occorre confrontarsi direttamente con il presupposto giuridico che il giudice ha effettivamente adottato: se il giudice ritiene utilizzabili le intercettazioni perché "rilevanti e indispensabili" ai sensi della previgente formulazione dell'art.270 c.p.p., la difesa deve argomentare specificamente su tale profilo e non limitarsi a invocare la mancanza di connessione sostanziale.
  • In Cassazione non è consentito chiedere una rivalutazione ex novo della prova e degli indici di gravità: i motivi che si risolvono in una diversa lettura degli elementi di fatto o in una mera richiesta di riconsiderazione della valutazione probatoria sono inammissibili.
  • Se l'accordo elettorale è imputato con riferimento a un soggetto apicale di un'associazione mafiosa, non è sempre necessario provare separatamente il "metodo mafioso": la rilevanza dell'interlocutore apicale e la sua fama criminale possono, se adeguatamente provate, suffragare la configurabilità dell'art.416-ter.
  • Le impugnazioni sulle esigenze cautelari devono indicare violazioni di norme o una manifesta illogicità della motivazione; la semplice allegazione che sono venute meno le condizioni (per esempio per dimissioni sopravvenute o perché alcuni indagati sono detenuti) non è di per sé sufficiente, specie se tali eventi sono posteriori al provvedimento impugnato.
  • Nel valutare l'utilizzabilità di intercettazioni effettuate in procedimenti anteriori al 31/08/2020, occorre applicare la giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. Pisaniello) sulla disciplina previgente; la strategia difensiva deve quindi essere tarata sulla normativa effettivamente applicabile al caso concreto.
  • Gli atti sopravvenuti dopo la pronuncia impugnata (es. dimissioni) non incidono sul giudizio già formato e non possono essere considerati dal giudice che non sia stato investito della questione; per influire occorre proporre i rimedi processuali nel tempo e nei modi procedurali corretti.

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