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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45834/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Pisa che aveva rigettato il reclamo della persona offesa avverso il decreto di archiviazione del G.I.P. (30/06/2023). Il ricorrente, tramite difensore, deduce violazione dell'art. 606 lett. c) c.p.p. per errata applicazione dell'art. 410-bis, comma 3 c.p.p. e della disciplina sulla notificazione agli arrestati/detenuti (richiamando anche l'art. 101 c.p.p.), sostenendo che il decreto di archiviazione non era stato notificato personalmente alla persona offesa e che la normativa sulla notificazione in luogo di detenzione non è estendibile alla persona offesa; per tale motivo si deduce la nullità della pronuncia per vizi relativi alla validità della nomina del difensore e alla mancata notificazione personale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di rimedio idoneo: l'art. 410-bis, comma 3 c.p.p. prevede che il Tribunale decida sul reclamo con "ordinanza non impugnabile", con conseguente esclusione della possibilità di ricorrere per cassazione contro tale ordinanza. La Corte ha richiamato la conformità costituzionale e sovranazionale della norma e la giurisprudenza consolidata. Ha altresì ricordato che, se la parte non ha potuto partecipare effettivamente al procedimento, è consentita la richiesta di revoca al medesimo giudice del reclamo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 410-bis cod. proc. pen.

    "ordinanza non impugnabile"

    Stabilisce che la decisione del Tribunale sul reclamo avverso l'archiviazione è emessa con ordinanza non soggetta a impugnazione; la Corte interpreta tale previsione come escludente la possibilità di ricorso per cassazione contro tale ordinanza.

  • art. 568 cod. proc. pen.

    Riflette il principio di tipicità dei mezzi di impugnazione e della legittimazione ad impugnare; viene usato per argomentare che, in assenza di una previsione derogatoria, non è consentito ricorrere per cassazione contro l'ordinanza di cui all'art. 410-bis.

  • art. 606 lett. c) cod. proc. pen.

    Motivazione invocata dal ricorrente (violazione di norme di diritto); la Corte rileva tuttavia la inammissibilità del ricorso in ragione dell'impugnabilità esclusa dall'art. 410-bis.

  • art. 101 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella vicenda in relazione alla notificazione presso il luogo di detenzione; il ricorso sosteneva un'applicazione errata di detta disciplina alla persona offesa, mentre la Corte evidenzia che la disciplina sulle notificazioni ai detenuti riguarda l'indagato/imputato e non può essere automaticamente estesa alla persona offesa.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla Corte per affermare la conformità costituzionale della previsione di inoppugnabilità dell'ordinanza di cui all'art. 410-bis; la Corte ritiene la norma compatibile con i principi di ragionevole durata del processo e di tutela giurisdizionale.

  • Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000

    Giurisprudenza costituzionale citata in relazione al principio che può giustificare l'imposizione di sanzioni per ricorsi infondati o inammissibili; la Corte di Cassazione utilizza tale riferimento per motivare la comminazione di una somma alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La decisione del Tribunale sul reclamo avverso l'archiviazione, prevista dall'art. 410-bis c.p.p., è emessa con ordinanza non impugnabile: contro tale ordinanza non è ammesso il ricorso per cassazione.
  • Il principio di tipicità dei mezzi di impugnazione (art. 568 c.p.p.) impedisce estensioni non previste dalla legge circa la possibilità di ricorrere; verificare sempre l'esistenza di un rimedio alternativo espressamente previsto dalla legge.
  • Se la parte ritiene di non essere stata messa in condizione di partecipare al procedimento di reclamo (difetto di contraddittorio per mancata notificazione personale), il rimedio procedurale è la richiesta di revoca al medesimo giudice del reclamo, non il ricorso per cassazione contro l'ordinanza.
  • Le questioni relative a notificazioni e alla qualità delle notifiche presso luoghi di detenzione devono essere valutate in relazione al perimetro soggettivo delle norme sulla notificazione (di regola rivolte ad indagati/imputati) e non vanno automaticamente estese alla persona offesa.
  • Presentare un ricorso inammissibile può comportare condanne alle spese e, se emergono profili di colpa, l'imposizione di somme a titolo di ammenda; è quindi opportuno valutare preliminarmente l'ammissibilità del rimedio giurisdizionale prima di proporre ricorso.

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