Cassazione Penale, Sentenza n. 14271/2022 del 13/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la conferma della condanna pronunciata in primo e secondo grado per i reati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, rapina impropria, ricettazione e porto di oggetti atti ad offendere. Il ricorrente deduce: omissione del riconoscimento della fattispecie meno grave ai sensi dell'art. 73, comma 5, DPR 309/90 (scarsa entità della droga); mancata riqualificazione del fatto da rapina a furto; mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648, comma finale, c.p. (modesto valore dei beni); configurabilità della sola contravvenzione per il porto degli strumenti (art. 4 L.110/75); mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure generiche e prive di argomentazione fondata, non superando il filtro di ammissibilità: la Corte d'appello aveva motivato in modo congruo e non suscettibile di sindacato in questa sede. In particolare: ha escluso la scarsa entità della sostanza sulla base del dato quantitativo e delle modalità di condotta, escludendo l'applicazione dell'art. 73, comma 5, DPR 309/90; ha correttamente qualificato il fatto come rapina impropria, considerando la dinamica della sottrazione del furgone e la consapevolezza delle conseguenze lesive da parte dell'imputato; ha respinto l'attenuante prevista dall'art. 648 c.p. valutando la valenza criminale della condotta oltre al valore materiale del bene; ha ritenuto applicabile la norma di cui all'art. 4 L.110/75 per il porto degli oggetti atti ad offendere; ha negato le attenuanti generiche in ragione della complessiva gravità della condotta e dell'attendibilità limitata delle dichiarazioni confessorie. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Motivazione resa in forma semplificata.
Norme richiamate
DPR 309/1990 (Testo unico stupefacenti), art. 73, comma 5
art. 73, comma 5, DPR 309/90
La Corte ha ritenuto non applicabile l'ipotesi meno grave per la scarsa entità della sostanza, valutando il quantitativo e le modalità di condotta come indicativi di destinazione diversa dall'uso personale
Codice Penale, art. 648 (ricettazione) - comma finale (attenuante)
L'attenuante è stata negata nonostante il modesto valore del bene, perché la valutazione ha tenuto conto anche della rilevanza criminale delle modalità di condotta
Legge 110/1975, art. 4
Gli strumenti rinvenuti sono stati valutati come rilevanti ai fini della contravvenzione prevista da tale norma, e la censura difensiva è stata ritenuta generica e priva di argomentazione
Codice Penale, attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.)
Le attenuanti generiche sono state rifiutate dalla Corte di merito in base alla valutazione complessiva della gravità e delle modalità della condotta, apprezzamento non sindacabile in questa sede
Massime di principio
- In cassazione le censure devono essere specifiche e fondate: argomentazioni generiche o basate su mera contrapposizione alla valutazione di merito sono frequentemente dichiarate inammissibili.
- Per ottenere il riconoscimento della 'scarsa entità' ai sensi dell'art. 73 DPR 309/90 non basta dichiarare l'uso personale; è necessario contestare con elementi probatori la quantità e il contesto (modalità di detenzione, rapporti con altri soggetti, prove di consumi personali).
- La riqualificazione di un fatto da furto a rapina (o viceversa) si fonda sulla dinamica e sulla percezione della vittima: comportamenti che dimostrano consapevolezza delle conseguenze lesive e uso di violenza o minaccia possono giustificare la qualificazione più grave (rapina impropria).
- L'applicazione dell'attenuante per il modesto valore del bene (art. 648 c.p.) richiede una valutazione complessiva; la sola bassa valutazione economica non è determinante se le modalità del fatto esprimono elevata valenza criminale.
- Per la qualificazione contravvenzionale del porto di oggetti atti ad offendere (art. 4 L.110/75) è richiesta un'analisi delle caratteristiche degli strumenti e del contesto: mere affermazioni senza probabilità dimostrativa rischiano di essere respinte.
- La concessione delle attenuanti generiche dipende dalla valutazione complessiva della personalità e della condotta dell'imputato; dichiarazioni parzialmente confessorie non assicurano automaticamente l'attenuante.
- La documentazione di reinserimento sociale e fatti nuovi può essere utile in sede di esecuzione o per ottenere benefici, ma in cassazione non sostituisce la necessità di impugnazioni fondate su errori di diritto o vizio motivazionale specifico.
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