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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13899/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bari del 17/09/2024. I due motivi riguardavano: 1) la contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p.; 2) il diniego di rinnovazione istruttoria richiesto per dimostrare che egli conosceva la medesima circostanza aggravante. La Corte osserva però che il primo motivo era già stato rinunciato in appello e quindi non poteva essere riproposto in cassazione; il secondo, essendo finalizzato a provare un fatto già oggetto di rinuncia e dunque non più rilevante, integrava un inutile appesantimento istruttorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non proponibile perché corrispondente a una censura già rinunciata in appello; ha ritenuto il secondo motivo infondato, poiché la richiesta di rinnovazione istruttoria era diretta a provare un elemento non più rilevante, risolvendosi in un inutile appesantimento istruttorio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 61 n. 5 c.p.

    La circostanza aggravante richiamata era oggetto di una censura già rinunciata in appello, sicché non poteva essere riproposta in cassazione.

  • art. 591 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso è conseguenza della proposizione di motivi non consentiti perché già rinunciati o comunque privi di concreta rilevanza.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non sono riproponibili motivi di impugnazione già rinunciati in appello, perché la rinuncia ne preclude la devoluzione al giudice di legittimità.
  • La richiesta di rinnovazione istruttoria deve riguardare un accertamento concretamente rilevante ai fini della decisione; quando mira a provare circostanze ormai non più decisive, può essere rigettata come inutile appesantimento del processo.
  • La riproposizione di censure precluse o la formulazione di richieste istruttorie prive di attuale pertinenza può determinare la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione.
  • All'inammissibilità del ricorso consegue, salvo ipotesi eccezionali, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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